Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 06/07/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24) |
Art. 2. (Modifiche all' articolo 6 della l.r. 24/1995) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.5.88 - L.R. 6 luglio 2015, n. 14.
Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
(B.U. 9 luglio 2015, n. 27)
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis. (Esclusività del servizio di trasporto)
1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis."
Art. 2. (Modifiche all' articolo 6 della
1. Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della
"2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del
Art. 3. (Disposizioni transitorie)
1. I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo quanto disposto dall' articolo 1 bis della
2. In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.