§ 5.5.19 – L.R. 23 febbraio 1995, n. 24.
Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:23/02/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Settore di intervento.
Art. 1 bis.  (Esclusività del servizio di trasporto)
Art. 2.  Indirizzi di intervento regionale.
Art. 3.  Criteri per la definizione dei Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
Art. 4.  Attività delle Province.
Art. 5.  Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei Regolamenti.
Art. 6.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 7.  Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.
Art. 8.  Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale.
Art. 9.  Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.
Art. 10.  Esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio.
Art. 11.  Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
Art. 12.  Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.
Art. 13.  Iscrizione nel ruolo.
Art. 14.  Revisione del ruolo.
Art. 15.  Abrogazione e modifiche della normativa.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Norme transitorie.


§ 5.5.19 – L.R. 23 febbraio 1995, n. 24.

Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

(B.U. 1 marzo 1995, n. 9).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Settore di intervento.

     1. La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

     2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

     3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:

     a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

     b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.

 

          Art. 1 bis. (Esclusività del servizio di trasporto) [1]

     1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

     2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2 bis.

 

     Art. 2. Indirizzi di intervento regionale.

     1. I servizi di cui all'articolo 1 devono attenersi ai Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea conformemente ai principi della legge 21/1992.

     2. Nel redigere i Regolamenti di cui al comma 1 i Comuni devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 3.

     3. La Regione delega alle Province le funzioni amministrative inerenti il settore di cui all'articolo 1, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23, gennaio 1986, n. 1.

     4. Tale delega è estesa, con la presente legge, ai servizi pubblici non di linea effettuati a mezzo veicoli a trazione animale.

 

     Art. 3. Criteri per la definizione dei Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

     1. Le Province individuano delimitazioni territoriali e misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni cui i Comuni devono attenersi.

     2. I fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui al comma 1 sono:

     a) popolazione;

     b) estensione territoriale e relative caratteristiche;

     c) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;

     d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;

     e) altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.

     3. Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori di cui al comma 2, occorre tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.

     4. Le Province definiscono, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di Comuni, con riguardo ai bacini di trasporto di cui alla L.R. 1/1986, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di cui all'articolo 1 distinta per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio in considerazione dei fattori di cui al presente articolo.

     5. La metodologia di cui al comma 4 è verificata da parte delle Province con periodicità almeno quinquennale o anche su richiesta motivata della Regione o dei Comuni.

     6. I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta.

     7. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui ai commi precedenti la Provincia di Torino opera distinzioni fra l'area metropolitana torinese, l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» e il restante territorio di competenza.

     8. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta Regionale definisce gli ambiti di cui al comma 7.

     9. Rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino stabilisce norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

     10. Per quanto riguarda l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino provvede a quanto previsto dal comma 9, sentiti i Comuni compresi nell'ambito territoriale stesso.

     11. Le Province predispongono il Regolamento tipo sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21/1992, dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

     12. I Comuni adottano il proprio Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 11.

 

Titolo II

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 4. Attività delle Province.

     1. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al Titolo I; provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni consultive di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei Regolamenti. [2]

     1. Le Commissioni consultive provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I operano in riferimento all'applicazione dei Regolamenti comunali, all'esercizio dei servizi ed esprimono pareri sulle materie delegate.

     2. Inoltre, le Commissioni consultive provinciali esaminano i Regolamenti comunali in ordine alla:

     a) conformità alla legge 21/1992;

     b) conformità alla presente legge;

     c) conformità al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di calcolo, di cui all'articolo 3.

     3. La Commissione consultiva provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

     a) un funzionario della Provincia, che la presiede;

     b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     c) un funzionario della Motorizzazione Civile;

     d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

     e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);

     f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale [3];

     g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23.

     4. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione consultiva provinciale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

     5. La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

     6. La Commissione consultiva provinciale dura in carica quattro anni.

     7. In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I della presente legge, è istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

     8. Il Regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali.

 

     Art. 6. Vigilanza e sanzioni.

     1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al titolo I della presente legge compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

     2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

     2 bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) [4].

     3. I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al disposto di cui al comma 2 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.

     4. Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al titolo VI della L.R. 1/1986.

 

Titolo III

NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI

DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

 

     Art. 7. Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.

     1. In attuazione delle norme di cui all'articolo 6 della legge 21/1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (CCIAA), il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, cosi come definiti dalla presente legge.

     2. Le CCIAA provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1 ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 10.

     3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

     4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 21/1992.

     5. Ciascun ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei:

     a) sezione A - conducenti di autovetture e di motocarrozzette;

     b) sezione B - conducenti di veicoli a trazione animale.

     6. Le CCIAA attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito certificato attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo provinciale.

 

     Art. 8. Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale.

     1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, i soggetti interessati devono:

     a) essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

     b) aver assolto agli obblighi scolastici;

     c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;

     d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;

     e) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 e dall'articolo 10 della presente legge.

     2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

     a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

     b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

     c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

     d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

     4. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

     a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A del ruolo;

     b) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione della sezione B del ruolo.

 

     Art. 9. Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.

     1. Coloro che hanno interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, devono presentare domanda alla CCIAA della Provincia ove intendono essere iscritti.

     2. La domanda deve contenere:

     a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della stessa legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

     b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'articolo 10; nell'istanza deve essere indicata la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.

     3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 10. Esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio.

     1. L'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992, è svolto sulla base di criteri atti ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

     2. Gli argomenti e materie d'esame sono:

     a) elementi di geografia del Piemonte;

     b) elementi di toponomastica dei maggiori Comuni e della Provincia di pertinenza del ruolo;

     c) nozioni di diritto civile e penale occorrenti per l'esecuzione dell'attività di conducente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsabilità del trasportatore ai diritti del trasportato, ai Regolamenti di pubblica sicurezza;

     d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;

     e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.

     3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione ordinaria dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

     4. L'esame consiste in una prova scritta anche effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.

     5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

     6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato ha risposto esattamente ad almeno il sessanta per cento dei quesiti formulati.

     7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato ha risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione regionale.

     8. Il soggetto che non ha superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.

     9. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

 

     Art. 11. Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.

     1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 21/1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:

     a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente [5];

     b) un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;

     c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile;

     d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.

     3. Ogni Enti od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.

     4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle CCIAA del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.

     5. La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle CCIAA del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.

     6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.

     7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.

     8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.

     9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.

     1. La Commissione regionale di cui all'articolo 11 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.

     2. Le sessioni di esame si svolgono almeno una volta ogni sei mesi.

     3. Le date di esame le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Le CCIAA provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.

     5. La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data d'esame, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

     6. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 9.

 

     Art. 13. Iscrizione nel ruolo.

     1. Espletato l'esame di cui all'articolo 10, la Commissione regionale trasmette copia dei verbali con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla CCIAA competente per territorio per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.

     2. La CCIAA, attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, che devono essere prodotti entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la CCIAA, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7.

     4. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 10.

     5. La CCIAA competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a dare comunicazione dell'esito dell'esame ai candidati che non hanno superato l'esame stesso.

     6. I provvedimenti di reiezione o di sospensione della iscrizione nel ruolo, debitamente motivati, sono comunicati agli interessati, a cura degli uffici delle CCIAA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     7. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

     8. Alla domanda si dà corso previo pagamento da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 9, comma 3.

 

     Art. 14. Revisione del ruolo.

     1. Il ruolo di cui all'articolo 7 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla CCIAA al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 8. Si procede alla revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti Autorità, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

     2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla CCIAA l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

     3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla CCIAA, in relazione alla perdita dei requisiti d'iscrizione, sono comunicati agli Enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

     4. Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti Autorità, sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria alle CCIAA, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

 

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 15. Abrogazione e modifiche della normativa.

     1. [6].

     2. I Regolamenti comunali di cui alla presente legge sostituiscono i Regolamenti redatti secondo quanto previsto con deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 1986, n. 68-2316.

     3. I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono uno specifico Regolamento per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus in base allo schema tipo di Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 6 ottobre 1983, n. 514-8080, adeguato alla specificità del servizio.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione regionale indicata all'articolo 11 sono a carico del capitolo n. 1 0590 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976, n. 33)».

 

     Art. 17. Norme transitorie.

     1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7 i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di uno dei seguenti requisiti:

     a) essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

     b) essere collaboratori familiari o sostituti di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) essere dipendenti di impresa autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1, richiedono alla CCIAA competente per territorio l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 7 che viene disposta previa presentazione della seguente documentazione:

     a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente all'attestazione, rilasciata dal Comune concedente, che la titolarità della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla certificazione, rilasciata dal Comune, da cui risulti che l'inizio del periodo di collaborazione o di sostituzione del titolare della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente alla copia autenticata dell'estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di conducente addetto a servizi pubblici non di linea.

     3. Non è richiesto il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni per l'iscrizione nella sezione del ruolo riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.

     4. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati e aventi diritto possono comunque presentare apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo, oltre i diritti di segreteria richiamati al comma 3 dell'articolo 9, anche le sanzioni, a favore della CCIAA, per ritardata iscrizione come previsto dalla normativa vigente.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 6 luglio 2015, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 265, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 14/2015.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1997, n. 27.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 11 luglio 2011, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 luglio 2015, n. 14.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 26 giugno 2006, n. 22.

[6] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1. Modificava gli artt. 12, 18 e 25 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1.