§ 2.1.26 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 11.
Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, relativa all' utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:08/05/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, al fine di procedere alla utilizzazione di tutti i terreni, detta, in applicazione della legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440, le norme relative al recupero delle terre [...]
Art. 2.      Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione con la eventuale collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, sentito il [...]
Art. 3.      Nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con la eventuale collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, [...]
Art. 4.      Le domande per l'assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate vanno presentate dai richiedenti all'Assessorato Regionale all'Agricoltura che a mezzo dei propri [...]
Art. 5.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge nazionale 4 agosto, 1978, n. 440.
Art. 6.      Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.26 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 11. [1]

Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, relativa all' utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, al fine di procedere alla utilizzazione di tutti i terreni, detta, in applicazione della legge nazionale 4 agosto 1978, n. 440, le norme relative al recupero delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

 

     Art. 2.

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione con la eventuale collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, sentito il parere delle Organizzazioni di categoria, determina le singole zone del proprio territorio caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di recupero e di utilizzazione per i fini di cui al precedente articolo.

     Il provvedimento di delimitazione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sarà affisso all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e verrà inviato a tutte le organizzazioni professionali e sindacali agricole.

     Chiunque vi abbia interesse può, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di delimitazione, presentare le proprie osservazioni all'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     Su dette osservazioni decide la Giunta Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

     Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, la Regione, in armonia con il programma regionale di sviluppo, e con i programmi comprensori e zonali di sviluppo agricolo, dove esistenti, stabilisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonchè i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, tenendo presenti, in quanto applicabili, i principi di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e della legge regionale di attuazione delle stesse.

 

     Art. 3.

     Nel termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con la eventuale collaborazione dei Comuni, delle Comunità Montane e dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, provvede al censimento, alla classificazione ed ai relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte ed abbandonate, raggruppandole in elenchi, suddivisi per comune e contenenti i nominativi dei proprietari interessati ed i dati catastali. Detti elenchi vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi negli albi pretori dei Comuni interessati.

     L'avvenuta inclusione negli elenchi è, inoltre, notificata ai proprietari ed agli aventi diritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Entro 60 giorni dalla notifica, i proprietari dei terreni incolti e abbandonati inclusi negli elenchi e gli aventi diritto possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale avverso la iscrizione.

     Il Presidente decide sul ricorso entro 30 giorni, sentito il parere della Commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

     Ai componenti le Commissioni provinciali, con esclusione di quelli che siano dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 11 del 7 agosto 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     Le domande per l'assegnazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate vanno presentate dai richiedenti all'Assessorato Regionale all'Agricoltura che a mezzo dei propri Uffici provvede a notificarle contemporaneamente al proprietario ed agli eventuali aventi diritto Il proprietario o gli aventi diritto, nei 60 giorni dalla notifica possono chiedere alla Giunta Regionale di coltivare direttamente le terre di cui al comma precedente, allegando alla richiesta un piano di sviluppo elaborato secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Qualora il proprietario non realizzi il piano entro i termini che saranno fissati dalla Regione i terreni saranno assegnati ai soggetti richiedenti ed il proprietario non potrà più chiedere di coltivarli direttamente fino alla scadenza dell'assegnazione.

 

     Art. 5.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge nazionale 4 agosto, 1978, n. 440.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1980, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     A) Variazioni in aumento:

     Sez. 5 - Rubrica 12 - Settore 1 - Cap. 44000 - "Oneri per il funzionamento delle Commissioni provinciali per il censimento, la classificazione e l'aggiornamento annuale delle terre incolte - Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio" - con uno stanziamento di competenza di L. 7.000.000 e una dotazione di cassa di pari importo.

     B) Variazione in diminuzione:

     Sez. 6 - Rubrica 18 - Settore 2 - Cap. 55200 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" riduzione di Lire 7.000.000 sullo stanziamento di competenza e sulla dotazione di cassa.

     Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa del bilancio annuale determinerà la quota di spesa da porre a carico della Regione.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13 e fatta rivivere dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2012, n. 5.