§ 1.14.12 - L.R. 4 marzo 2015, n. 2.
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale'


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:04/03/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Natura e funzioni
Art. 3.  Compiti
Art. 4.  Produzione di medicinali e presidi immunizzanti
Art. 5.  Prestazioni nell'interesse di terzi
Art. 6.  Organizzazione
Art. 7.  Organi
Art. 8.  Consiglio di Amministrazione
Art. 9.  Compiti del Consiglio di Amministrazione
Art. 10.  Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
Art. 11.  Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 12.  Direttore Generale
Art. 13.  Compiti del Direttore Generale
Art. 14.  Valutazione del Direttore Generale
Art. 15.  Direttore Sanitario
Art. 16.  Direttore Amministrativo
Art. 17.  Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 18.  Statuto
Art. 19.  Ripartizione quote di finanziamento
Art. 20.  Personale
Art. 21.  Gestione contabile e patrimoniale
Art. 22.  Patrimonio
Art. 23.  Vigilanza e controllo sugli atti
Art. 24.  Abrogazioni
Art. 25.  Norme finali e transitorie
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 1.14.12 - L.R. 4 marzo 2015, n. 2.

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale'

(B.U. 16 marzo 2015, n. 6)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i. e del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' (di seguito denominato "Istituto") nonché l'esercizio delle funzioni regionali di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo.

 

     Art. 2. Natura e funzioni

1. L'Istituto è un Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. L'Istituto svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 3, in osservanza della legislazione statale e regionale, nonché secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne disciplinano l'attività.

3. L'Istituto opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Abruzzo e Molise (di seguito denominate "Regioni") e assicura agli Enti cogerenti e ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene zootecnica, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e, comunque, tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

4. L'Istituto rappresenta uno strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni, per le attività internazionali di assistenza tecnica, cooperazione e alta formazione nei settori della sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, igiene zootecnica, sicurezza alimentare e per un corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente. A tal fine è tenuto a garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nell'apposito Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero della Salute e le Regioni di riferimento in data 11 dicembre 2009.

5. Nell'Istituto operano i Centri di Referenza Nazionale e i Laboratori Nazionali di Riferimento istituiti dal Ministero della Salute come strumenti operativi di elevata e provata competenza nei settori della sanità pubblica veterinaria e sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. I Centri di Referenza Nazionale e Laboratori Nazionali di Riferimento svolgono il proprio mandato sotto il coordinamento del Ministero della Salute all'interno del Servizio Sanitario Nazionale collaborando altresì con le più importanti Istituzioni Europee e Organizzazioni Internazionali e promuovendo l'approccio ormai universalmente riconosciuto della Medicina Unica (One Health).

 

     Art. 3. Compiti

1. L'Istituto assicura, in via ordinaria:

a) la ricerca sperimentale sull'eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, comprese le zoonosi;

b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

c) la ricerca in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, nonché lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti per l'uomo e per gli animali;

d) la sorveglianza epidemiologica e l'analisi del rischio nei settori della sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e correlati profili di tutela ambientale;

e) l'elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

f) il servizio diagnostico per le malattie animali e le zoonosi;

g) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti per l'uomo e per gli animali;

i) l'attività di controllo ufficiale e la ricerca in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale, in coerenza con gli indirizzi regionali riguardanti l'organizzazione e la programmazione di tali attività;
j) il supporto tecnico, scientifico e operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

k) la formazione di personale specializzato negli ambiti delle competenze istituzionali, anche in istituzioni e laboratori di altri Paesi e la realizzazione di azioni di sviluppo delle risorse umane, attraverso iniziative di formazione regionali, nazionali e internazionali rivolte al personale delle Autorità Competenti e di altri operatori pubblici;

l) la ricerca negli ambiti di competenza, secondo programmi o convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta del Ministero, delle Regioni e di enti pubblici e privati;

m) la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni e enti anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Salute;

n) l'informazione, il supporto e l'assistenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

o) l'informazione e l'educazione alla salute dei cittadini per l'adozione di comportamenti corretti per la tutela della salute pubblica e nella relazione uomo/animale.

2. L'Istituto assolve altresì tutti i compiti e funzioni consequenziali al richiamato ruolo di strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale, nonché alle attività legate alla realizzazione di progetti e alla erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio nazionale, coerenti con le proprie finalità impiegando le proprie risorse umane e strumentali.

3. L'Istituto svolge infine ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandato dal Ministero della Salute e dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.

4. Ai fini di un migliore coordinamento delle attività e della risoluzione delle problematiche di interesse, possono essere istituiti appositi tavoli di lavoro e concertazione con la partecipazione del Ministero della Salute e delle Regioni interessate.

     Art. 4. Produzione di medicinali e presidi immunizzanti

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti necessari alla lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. L'Istituto, d'intesa con le Regioni, può associarsi con altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità animale e sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto, nell'ambito delle proprie competenze, può stipulare convenzioni e contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Le prestazioni fornite alle Aziende Unità Sanitarie Locali sono gratuite.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

 

     Art. 5. Prestazioni nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

2. L'Istituto può, mediante le convenzioni di cui al comma 1, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca, nei corsi di perfezionamento e nei master universitari di primo e di secondo livello, anche attraverso la definizione di percorsi di studio e ricerca da svolgersi nelle proprie strutture.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.

4. Le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe sono stabiliti con decreto del Ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

 

     Art. 6. Organizzazione

1. L'Istituto ha la sede legale e centrale a Teramo ed è articolato sul territorio delle due Regioni in strutture operative territoriali. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o l'eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della Giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

2. L'organizzazione interna e il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, di cui all'articolo 18, secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto e le indicazioni delle Regioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa;

b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa dell'Istituto ai sensi di tutto quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 106/2012, da effettuare tenuto conto delle attività svolte dall'Ente nell'ambito di specifici programmi e progetti appositamente finanziati e del principio di parità tra le due regioni.

 

     Art. 7. Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Direttore Generale;

c) il Collegio dei Revisori dei conti.

 

     Art. 8. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica quattro anni, è composto da tre membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, a seguito della designazione del Ministro della Salute e delle nomine dei Consigli regionali, di concerto con la Regione Molise.

2. I componenti del CdA non possono essere confermati più di una volta. Le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

a) scioglimento del Consiglio;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa tempestivamente i Presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo e del Molise.

4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione dell'Ente competente.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità annue al lordo delle ritenute di legge:

a) al presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella del Direttore Generale;

b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella del Direttore Generale.

7. Alle indennità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 9. Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto. Sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione amministrativa al Consiglio di Amministrazione competono l'individuazione delle linee di indirizzo e di controllo sulla effettiva conformazione alle stesse, operando su un piano diverso e distinto dall'attività gestionale. Il termine di verifica è riferito conseguentemente alla conformità delle attività dell'Istituto agli indirizzi generali impartiti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) predispone lo statuto dell'Ente e le relative, eventuali revisioni e le sottopone alle Regioni competenti per la relativa approvazione secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del D.Lgs. 106/2012;

b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del D.Lgs. 106/2012;

c) definisce, sulla base della programmazione nazionale e regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione predisposti dal Direttore Generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale predisposti dal Direttore Generale;

f) adotta il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettere b), d), e) ed f) sono trasmessi per l'approvazione alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 23.

 

     Art. 10. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto, con provvedimento congiunto e motivato, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze qualora:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;

c) vi sia impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento decade il Direttore Generale. I Presidenti delle Giunte delle Regioni Abruzzo e Molise, con provvedimento congiunto, d'intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario straordinario, determinandone l'indennità in coerenza con il vigente quadro normativo, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

 

     Art. 11. Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

 

     Art. 12. Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Molise, sentito il Ministro della Salute.

2. Il Direttore Generale è scelto, sulla base di apposito avviso pubblico, tra soggetti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.

3. L'avviso pubblico di cui al comma 2, finalizzato alla formazione dell'elenco degli aspiranti idonei all'incarico di Direttore Generale, è indetto dalla Regione Abruzzo di concerto con la Regione Molise. L'accertamento dei requisiti per la nomina a Direttore Generale è effettuato da una commissione di esperti, la cui composizione è definita con atto amministrativo della Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolato da un contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i..

5. Il Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) e successive modificazioni. Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Abruzzo. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario medico veterinario e dal Direttore Amministrativo. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o, in caso di relativa assenza o impedimento, dal Direttore Amministrativo. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dalla Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, ed è regolato dalle disposizioni di cui al d.p.c.m. 502/1995. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento o imparzialità dell'azione amministrativa, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Molise, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore Generale. Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992.

 

     Art. 13. Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia ed efficienza, verificando la corretta ed economica gestione delle risorse;

b) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;

c) nomina il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo;

d) predispone il piano triennale di attività e il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività e il bilancio preventivo economico annuale e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

g) stipula i contratti e le convenzioni e assume le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione;

i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;

j) assume la responsabilità del budget generale dell'Istituto ed assegna gli obiettivi ai centri di responsabilità verificandone il raggiungimento;

k) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta e la propone per la valutazione al Consiglio di Amministrazione;

l) partecipa al Comitato di supporto strategico di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 106/2012;

m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.

 

     Art. 14. Valutazione del Direttore Generale

1. All'atto della nomina, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, d'intesa con il Presidente della Giunta della Regione Molise, assegna al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi.

2. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore Generale, la Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, verifica, anche sulla base della relazione gestionale dell'Istituto, i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati e procede o meno alla conferma, entro i tre mesi successivi. La Regione Abruzzo, d'intesa con la Regione Molise, definisce preventivamente i criteri di valutazione dell'attività del Direttore Generale e procede alla valutazione annuale sulla base del raggiungimento degli obiettivi.

 

     Art. 15. Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Sanitario è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo, a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.

4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal Direttore Generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. 502/1995 e s.m.i. .

5. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari coordinando in particolare le funzioni relative alla ricerca scientifica, alla sorveglianza epidemiologica ed alla valutazione del rischio in materia di sanità e benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare; fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

     Art. 16. Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.

4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal Direttore Generale sulla base di uno schema conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. 502/1995 e s.m.i.

5. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.

 

     Art. 17. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) ed è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto. È composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione Abruzzo, uno dalla Regione Molise - entrambi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) - ed uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. Il Direttore Generale convoca il collegio per la prima seduta entro dieci giorni dal provvedimento di nomina.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni. All'atto dell'insediamento elegge il Presidente tra i suoi componenti. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto.

 

     Art. 18. Statuto

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali, il Consiglio di Amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni ivi riportate.

2. Lo statuto è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo, su conforme parere della Giunta della Regione Molise.

3. La Regione Molise rimette il proprio parere alla Regione Abruzzo entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

     Art. 19. Ripartizione quote di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato e dal Ministero della Salute secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo;

b) dalle Regioni e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

c) dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

a) da eventuali finanziamenti regionali per interventi e azioni stabiliti dalla programmazione regionale;

b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;

c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;

d) dai redditi del proprio patrimonio;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;

g) dagli introiti per la fornitura di servizi e prestazioni acquisiti sulla base di esiti di procedure di evidenza pubblica bandite dalle Istituzioni Europee, dalle Organizzazioni Internazionali di riferimento, dalle Autorità Nazionali Competenti di Paesi europei e terzi, dalle Regioni, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e da altri soggetti pubblici e privati, nonché sulla base di convenzioni, contratti di consulenza e assistenza stipulati con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

h) da ogni ulteriore entrata legittimamente percepita.

 

     Art. 20. Personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 270/1993, 106/2012, 502/1992 e 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., nonché nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano le vigenti previsioni normative e regolamentari previste per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di legge riferite agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il D.P.C.M. 7 giugno 2011 (Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2010 recante la disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali).

 

     Art. 21. Gestione contabile e patrimoniale

1. L'Istituto applica le disposizioni contenute nel D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e, ove compatibili, quelle di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 22. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che successivamente pervengano all'Istituto per donazione o altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell'Istituto il patrimonio è devoluto alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     Art. 23. Vigilanza e controllo sugli atti

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Istituto sono esercitate, in conformità all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

2. Le Regioni Abruzzo e Molise esercitano altresì le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4, e 12, comma 2, del D.Lgs. 106/2012 e possono disporre ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

3. Sono sottoposte al controllo di legittimità della Regione Abruzzo e della Regione Molise le deliberazioni dell'Ente concernenti le materie individuate dall'articolo 4, comma 8, della legge 412/1991.

4. Le deliberazioni di cui al comma 3 decadono ove non siano trasmesse al Servizio competente della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, entro quaranta giorni dall'adozione; le deliberazioni sono altresì contemporaneamente trasmesse alla Giunta della Regione Molise che, entro quindici giorni dalla ricezione, prospetta rilievi o osservazioni alla Giunta regionale d'Abruzzo ai fini della decisione di controllo.

5. Il competente servizio della Direzione Politiche della Salute esercita le funzioni istruttorie delle deliberazioni trasmesse al controllo, predisponendo le relative proposte alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale si esprime, anche sotto forma di silenzio-assenso, entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione delle deliberazioni al protocollo della Direzione. Il termine è interrotto qualora la Giunta regionale d'Abruzzo chieda all'Istituto chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio; la richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla ricezione dei chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. Dalla stessa data la Giunta regionale d'Abruzzo esprime definitivamente il proprio assenso entro quaranta giorni. L'Istituto trasmette i chiarimenti entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell'atto sottoposto al controllo. Le decisioni della Giunta regionale d'Abruzzo sulle deliberazioni sottoposte a controllo sono comunicate anche alla Giunta regionale della Regione Molise.

7. Qualora l'Istituto ometta o ritardi l'adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare, d'intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad acta".

 

     Art. 24. Abrogazioni

1. Le disposizioni dettate dalla presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione delle stesse.

2. Dalla stessa data è abrogata la legge regionale 9 settembre 2011, n. 27.

3. Ogni modifica alle disposizioni dettate dalla presente legge assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di approvazione della stessa.

 

     Art. 25. Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al D.Lgs. 270/1993 per la parte non incompatibile con la normativa sopravvenuta, al D.Lgs. 106/2012, al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e al D.Lgs. 165/2001 e alle ulteriori disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.

2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.