§ 2.3.55 - L.R. 18 giugno 2015, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:18/06/2015
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011
Art. 2.  Introduzione dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 3 del 2011
Art. 3.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011
Art. 4.  Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 3 del 2011
Art. 5.  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 2.3.55 - L.R. 18 giugno 2015, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile)

(B.U. 18 giugno 2015, n. 138)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011

1. Alla rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti:

"2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;

b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;

e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;

f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;

g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);

h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:

1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.

2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.".

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole "la Regione promuove" sono aggiunte le seguenti: "il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10".

 

     Art. 2. Introduzione dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale in materia di cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, avvalendosi anche dei lavori dell'Osservatorio.

2. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura ed è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti istituzionali e da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

4. La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale; la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Il centro di documentazione, sui temi oggetto della presente legge, inoltre:

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) promuove forme di collaborazione con le Università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.".

 

     Art. 4. Introduzione dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 3 del 2011

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 2011 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis. Partecipazione

1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile quale elemento portante per le politiche di lotta alle infiltrazioni mafiose.

2. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione attiva dei soggetti di cui al comma 1, e rendere pubblica la relazione prevista dall'articolo 17, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura, a cui partecipano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali e gli altri enti e soggetti interessati. Nella conferenza vengono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, forme di valutazione partecipata.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011 la parola "due" è sostituita dalla parola "tre".

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2011, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 12 e tenendo conto del rapporto da questi predisposto,".

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).