§ 4.2.18 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 22.
Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 caccia e pesca
Data:23/12/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Funzioni amministrative della Regione.
Art. 5.  Funzioni amministrative dei Comuni.
Art. 6.  Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione.
Art. 7.  La Consulta regionale del mare.
Art. 8.  Commissione consultiva locale della pesca.
Art. 9.  Distretti di pesca.
Art. 10.  Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale.
Art. 11.  Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura.
Art. 12.  Destinazione vocazionale delle aree a mare.
Art. 13.  Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse.
Art. 14.  Rilascio della licenza di pesca.
Art. 15.  Registro della pesca professionale.
Art. 16.  Pesca del novellame.
Art. 17.  Attività connesse alla pesca.
Art. 18.  Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo.
Art. 19.  Strutture di ittiturismo.
Art. 20.  Norme igienico-sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.
Art. 21.  Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.
Art. 22.  Abilitazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo.
Art. 23.  Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo.
Art. 24.  Pesca sportiva a mare.
Art. 25.  Concessione dell'attività di maricoltura.
Art. 26.  Valutazione di Impatto Ambientale.
Art. 27.  Prescrizioni.
Art. 28.  Controlli.
Art. 29.  Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca.
Art. 30.  Interventi ammissibili a sostegno pubblico.
Art. 31.  Clausola di invarianza finanziaria.
Art. 32.  Sanzioni amministrative.
Art. 33.  Attuazione della legge.
Art. 34.  Entrata in vigore.


§ 4.2.18 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 22.

Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura.

(B.U. 29 dicembre 2014, n. 86)

 

Art. 1. Principi.

1. La Regione promuove e favorisce la tutela, l'incremento ed il riequilibrio biologico della fauna ittica marina, attua gli interventi di conservazione ambientale, disciplina la programmazione e l'esercizio, la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della pesca e dell'acquicoltura, nonché il mantenimento e lo sviluppo degli approdi e dei porti pescherecci nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione e sostegno di azioni di conservazione e di riequilibrio biologico.

2. La Regione recepisce le direttive ed attua i regolamenti dell'Unione europea nelle materie oggetto della presente legge e si conforma alle esigenze dell'unità e dell'efficacia dell'ordinamento nei settori da essa disciplinati.

3. L'attività di maricoltura attua i principi della sicurezza alimentare e della qualità del prodotto nelle fasi della produzione e della ecosostenibilità nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e della qualità delle acque.

4. L'attività di maricoltura, inclusi i grandi pelagici, è svolta in sintonia con le attività economiche connesse al mare e alle coste della Regione.

 

     Art. 2. Finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale, promuove e favorisce l'utilizzo razionale delle risorse alieutiche, la valorizzazione e l'incremento delle risorse biologiche marine, lo sviluppo socio-economico delle marinerie campane, anche mediante il potenziamento delle attività integrative della pesca, la promozione dell'associazionismo e della cooperazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la disciplina dell'esercizio della pesca e delle attività di allevamento ittico per garantire la gestione durevole delle risorse naturali marine e per promuovere lo sviluppo equilibrato e coerente delle medesime attività;

b) la disciplina di interventi strutturali a sostegno del settore della pesca, della maricoltura, dell'acquicoltura ed il potenziamento della filiera produttiva ittica;

c) la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento infrastrutturale dei porti, degli approdi della pesca e dei punti di sbarco dei prodotti ittici per la migliore gestione delle attività e dei servizi connessi alla pesca e all'acquicoltura;

d) l'introduzione del principio della gestione integrata della fascia costiera marina come strumento di controllo dei problemi ambientali che, in forma diretta o indiretta, interagiscono con le risorse del mare, dei territori costieri e delle popolazioni ittiche;

e) l'introduzione di criteri e di metodologie per garantire la compatibilità ambientale nella gestione degli impianti di allevamento;

f) la qualificazione dello sforzo di pesca attraverso l'adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi;

g) la nascita di nuove imprese, il consolidamento e lo sviluppo delle imprese esistenti;

h) la promozione della diversificazione produttiva, della multifunzionalità delle imprese ittiche, dell'associazionismo e della cooperazione e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti della pesca, anche mediante l'affermazione di nuove opportunità occupazionali, supportate da specifiche azioni di aggiornamento e di formazione professionale, di valorizzazione delle produzioni ittiche regionali, nonché il miglioramento della loro qualità;

i) il potenziamento della ricerca scientifica per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore, la definizione di sistemi di gestione, di monitoraggio dell'ambiente marino e di pesca ecocompatibili e la verifica dello stato delle risorse alieutiche;

l) la divulgazione delle innovazioni tecnologiche e delle acquisizioni scientifiche;

m) l'assistenza tecnica e la consulenza agli operatori del settore, l'attivazione ed il miglioramento di un efficace sistema di trasferimento delle informazioni dalla ricerca alla produzione;

n) le attività di formazione professionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo, degli accompagnatori e degli animatori del pescaturismo e dell'ittiturismo;

o) la promozione dei sistemi di gestione della pesca per la partecipazione attiva degli operatori del settore;

p) il miglioramento del livello d'integrazione tra le attività afferenti la gestione del mare e le sue risorse;

q) l'ampliamento e la normalizzazione del mercato mediante la diversificazione della domanda e l'aumento del consumo dei prodotti ittici regionali;

r) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo e negli impianti di acquicoltura, nonché degli operatori addetti al settore della pesca;

s) la permanenza degli operatori della pesca e dell'acquicoltura nelle aree costiere attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali ed economiche per favorire lo sviluppo delle attività connesse;

t) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio marino e costiero, nonché la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;

u) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;

v) il sostegno e l'incentivazione delle produzioni ittiche tipiche e di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

z) la disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquicoltura di specie ittiche, in mare aperto, nelle acque della Regione, nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzo balneare delle acque;

aa) la promozione del censimento dei pescatori sportivi di concerto con gli operatori del settore.

3. In applicazione della lettera c) del comma 2, nei porti non pescherecci è assegnato un numero di posti di approdo per i pescherecci, con i conseguenti punti di sbarco, non inferiore al 5 per cento del totale dei posti disponibili.

 

     Art. 3. Definizioni.

1. La presente legge applica le definizioni adottate dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia.

 

     Art. 4. Funzioni amministrative della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) l'indirizzo, la pianificazione ed il coordinamento delle attività per assicurare l'unitarietà amministrativa;

b) la definizione degli strumenti in concertazione con lo Stato;

c) il rapporto ed il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea a favore della pesca;

d) l'elaborazione dei criteri e degli elementi di indirizzo della politica regionale in materia di pesca;

e) il coordinamento degli interventi straordinari in caso di emergenze;

f) la divulgazione, la sperimentazione e la ricerca in materia di pesca.

 

     Art. 5. Funzioni amministrative dei Comuni.

1. Nell'ambito delle competenze trasferite alle Regioni sono affidate ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nonché le azioni di contesto in materia di pesca;

b) la promozione della pesca sportiva a mare d'intesa con le Associazioni del settore.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo, previste dagli articoli 19, 20, 22 e 23.

 

     Art. 6. Funzioni delle aree marine protette e degli organismi di gestione.

1. Le funzioni amministrative delle aree marine protette e dei relativi organismi di gestione sono disciplinate dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 7. La Consulta regionale del mare.

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della pesca, per lo sviluppo dell'economia ittica regionale e per la concertazione permanente, è istituita presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale del mare per le politiche regionali della pesca e dell'acquicoltura, di seguito denominata Consulta regionale.

2. La Consulta regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, ed è composta da:

a) il Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia o suo delegato;

b) il dirigente della competente struttura regionale in materia di pesca ed acquicoltura o suo delegato;

c) il dirigente della competente struttura regionale in materia di demanio marittimo o suo delegato;

d) il dirigente della competente struttura regionale in materia di ambiente o suo delegato;

e) il dirigente della competente struttura regionale per i rapporti con i paesi del Mediterraneo o suo delegato;

f) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sanità veterinaria o suo delegato;

g) il dirigente della competente struttura regionale in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato;

h) il dirigente della competente struttura regionale in materia di sport e tempo libero o suo delegato;

i) un rappresentante dell'Anci;

l) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste più rappresentative a livello nazionale;

m) un rappresentante scientifico in materia di pesca, ambiente marino e acquicoltura degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca del mare della Regione;

n) un rappresentante della ricerca cooperativa della pesca e dell'acquicoltura iscritta nell'anagrafe nazionale degli istituti di ricerca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale;

p) un rappresentante per ciascuna delle diramazioni regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;

q) un rappresentante per ciascuna Autorità di Bacino;

r) un rappresentante per ciascuna Autorità portuale della Regione;

s) tre rappresentanti designati dalle Associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale;

t) i rappresentanti delle aree marine protette della Regione.

3. Possono partecipare ai lavori su invito del Presidente:

a) il rappresentante dell'Unioncamere;

b) il rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato dalle stesse Capitanerie;

c) un rappresentante regionale per ciascun Istituto di previdenza obbligatoria dei lavoratori del mare.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta regionale è a titolo gratuito. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Le finalità della Consulta regionale sono la crescita e la diffusione della cultura del mare, la protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle zone costiere con l'inclusione della prevenzione della diversità biologica negli obiettivi delle politiche di sviluppo economico e di pianificazione del territorio, l'analisi delle condizioni di vita e di lavoro, anche ai fini della salute e della sicurezza, dei pescatori e delle loro famiglie e dell'adeguatezza delle iniziative di prevenzione e di assistenza.

6. La Consulta regionale convoca, annualmente, la conferenza del mare per divulgare ed analizzare le attività svolte dai settori economici e della pubblica amministrazione connesse alle problematiche del mare.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione consiliare permanente competente convoca, d'intesa con l'Assessore regionale competente, la prima conferenza del mare.

 

     Art. 8. Commissione consultiva locale della pesca.

1. In applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) sono istituite le Commissioni consultive locali della pesca marittima e della maricoltura per le aree provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, che si riuniscono periodicamente, di intesa con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, presso le strutture amministrative dei Comuni territorialmente competenti.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con delibera il funzionamento ed i compiti delle Commissioni previste dal comma 1.

3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni consultive locali della pesca è a titolo gratuito.

 

     Art. 9. Distretti di pesca.

1. Per garantire l'efficiente attuazione delle politiche di sostegno e di sviluppo del settore produttivo della pesca, compresa la tutela del tessuto socio-economico e culturale delle marinerie e per perseguire gli obiettivi della gestione sostenibile delle risorse alieutiche e della tutela della biodiversità, sono istituiti, previa richiesta da parte delle organizzazioni professionali di categoria, i distretti di pesca.

2. La proposta di costituzione del distretto di pesca deve provenire da almeno quattro organizzazioni professionali di categoria, su richiesta motivata, previa intesa con i Comuni territorialmente competenti.

3. La struttura regionale competente in materia di pesca marittima svolge l'attività istruttoria ed amministrativa e procede alla elaborazione dello studio di fattibilità.

4. Lo studio di fattibilità individua gli elementi di omogeneità ambientale, socio-economico e produttiva delle aree marine interessate evidenziando i benefici economici, produttivi ed ambientali.

5. I distretti sono costituiti a seguito dell'adozione di delibere di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7. Le delibere della Giunta regionale sono corredate ed integrate da apposita cartografia.

6. Il distretto di pesca è gestito dal Comitato di gestione così costituito:

a) dal Sindaco del Comune territorialmente competente o suo delegato, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti della Regione, designati rispettivamente dall'Assessore regionale competente in materia di pesca, dall'Assessore regionale competente in materia di demanio marittimo e opere marittime e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

c) da un rappresentante di ciascun Comune marittimo ricadente nel distretto di pesca dotato di infrastrutture destinate alla pesca;

d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni della cooperazione della pesca e dell'acquicoltura riconosciute a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle diramazioni regionali delle associazioni delle imprese di pesca riconosciute a livello nazionale;

f) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori di settore riconosciute a livello nazionale;

g) dal rappresentante dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;

h) da un rappresentante di ciascun consorzio di gestione della piccola pesca operante nel distretto di pesca;

i) dal rappresentante dei mercati ittici presenti nel territorio;

l) dal rappresentante designato dalle associazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative ed operanti a livello regionale.

7. Può partecipare ai lavori, su invito del Presidente, un rappresentante di ciascuna Capitaneria di porto territorialmente competente per il distretto di pesca.

8. Il distretto di pesca ha sede presso gli uffici del Comune territorialmente competente.

9. L'attività dei distretti è finalizzata a:

a) assicurare, in attuazione del principio di sostenibilità, la gestione razionale delle zone marine e l'uso ottimale delle risorse alieutiche attraverso la razionalizzazione dello sforzo di pesca e la formulazione di programmi e di modelli gestionali delle aree, in collaborazione con gli Istituti di ricerca di rilevanza nazionale;

b) assicurare la razionale utilizzazione degli spazi disponibili a mare per le attività di pesca e maricoltura;

c) favorire lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi di supporto dell'impresa, in termini di assistenza e di consulenza tecnica, accelerando i processi di trasferimento delle innovazioni tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale;

d) favorire la formazione professionale per accrescere le competenze dei pescatori nelle attività integrative e complementari alla pesca;

e) favorire lo sviluppo integrato delle attività economiche e produttive costiere;

f) collaborare all'individuazione degli indicatori di valutazione per l'attività di pianificazione strategica;

g) favorire la realizzazione di progetti di sviluppo;

h) promuovere il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della salute e della sicurezza dei pescatori;

i) favorire la promozione delle attività di ittiturismo e pescaturismo.

10. I distretti di pesca disciplinano la conservazione e la gestione delle risorse marine mediante appositi piani locali attuativi in materia di:

a) regolamentazione della pesca e dello stato di pesca, zone di divieto o di limitazione della pesca con riguardo a determinati periodi, attrezzi di pesca, caratteristiche ed utilizzazioni ammesse degli attrezzi di pesca, utilizzazione di prodotti catturati, delle giornate e degli orari;

b) individuazione e gestione delle aree di tutela biologica assoluta;

c) individuazione e gestione delle aree di riproduzione;

d) individuazione e gestione delle aree di allevamento.

11. I piani sono approvati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Consulta regionale prevista dall'articolo 7.

12. Le modalità di funzionamento del distretto di pesca sono disciplinate da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di gestione entro tre mesi dalla data di insediamento, approvato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

13. La partecipazione ai lavori dei distretti di pesca è a titolo gratuito.

 

     Art. 10. Consorzi di gestione della piccola pesca artigianale.

1. I Consorzi della piccola pesca, costituiti in via prevalente tra le associazioni di pescatori presenti nel distretto di pesca, rappresentano gli organi economici per coniugare la gestione della pesca e lo sviluppo locale, economico ed occupazionale con le istanze di sviluppo sostenibile a livello globale.

2. I Consorzi collaborano con i distretti di pesca nelle seguenti materie:

a) l'attuazione dei piani locali di gestione;

b) l'attuazione di iniziative di valorizzazione della qualità del pescato;

c) l'attuazione di progetti di sviluppo;

d) la realizzazione di strutture di supporto a terra dell'attività di produzione, come i piccoli mercati ittici, i centri di raccolta e di stoccaggio, i mezzi di trasporto il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9;

e) la creazione di centri di servizi per la pesca, il cui onere finanziario è a carico dei distretti di pesca previsti dall'articolo 9.

3. I Comuni territorialmente competenti possono, con oneri a proprio carico, istituire e gestire un servizio di vigilanza in materia di pesca utilizzando agenti giurati.. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La loro nomina, previo parere favorevole del Capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le vigenti norme in materia.

 

     Art. 11. Programma triennale regionale della pesca e dell'acquicoltura.

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente per ciascun triennio di programmazione, la Giunta regionale approva il Programma triennale della pesca e dell'acquicoltura, in seguito denominato Programma, predisposto dalla struttura regionale competente di concerto con la Consulta regionale, previo il parere della Commissione consiliare permanente competente.

2. Il Programma ha durata triennale ed i successivi piani sono predisposti entro centottanta giorni dalla data della loro scadenza.

3. Il Programma è diviso in sezioni che contengono le seguenti informazioni:

a) sezione prima: lo studio sulle potenzialità produttive delle acque marine costiere attraverso la rilevazione statistica dei dati della produzione e della commercializzazione dei prodotti ittici, la valutazione delle risorse ambientali e dei mezzi nautici per lo sfruttamento sostenibile, il personale addetto all'attività di pesca e di acquicoltura e le attività connesse con l'uso di supporti informatici appositamente predisposti;

b) sezione seconda: la determinazione dei punti di forza e di debolezza, le opportunità ed i rischi del settore, analisi swot e la valutazione ambientale strategica per la definizione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore;

c) sezione terza: le linee guida per l'esercizio nei distretti di pesca delle singole attività di pesca e per il controllo dello sforzo di pesca, l'indicazione delle azioni di risanamento delle acque;

d) sezione quarta: il censimento delle strutture e delle infrastrutture per l'esercizio della pesca, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti della pesca;

e) sezione quinta: la previsione delle strategie programmatiche di sviluppo del settore, la programmazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali, le azioni di studio e le ricerche scientifiche applicate alla pesca e all'acquicoltura, la formazione e l'individuazione delle priorità;

f) sezione sesta: il rafforzamento e lo sviluppo dell'associazionismo delle imprese di pesca della Regione mediante il finanziamento di programmi presentati e realizzati dalle strutture regionali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative e l'individuazione di specifiche deleghe di funzioni e di servizi alle medesime associazioni;

g) sezione settima: la definizione del quadro finanziario pluriennale per l'attuazione dei programmi previsti dal Programma triennale della pesca.

 

     Art. 12. Destinazione vocazionale delle aree a mare.

1. La struttura regionale competente in materia di pesca propone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'avvio delle procedure per la redazione del piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura. Il piano individua le aree a mare idonee per le destinazioni produttive della pesca e dell'acquicoltura e definisce i vincoli e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale e la Commissione consiliare permanente competente, approva con delibera il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare.

3. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di destinazione produttiva, attuano il piano comunale di concessioni per la specifica destinazione.

4. Le aree previste dal comma 1 sono soggette alle limitazioni della cattura di specie, di tempi e delle modalità di prelievo.

5. Per la tutela delle risorse la Regione, mediante accordi di programma con enti e istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, favorisce gli interventi per:

a) implementare le politiche di gestione delle risorse in base al principio precauzionale;

b) partecipare alle convenzioni internazionali per la gestione delle zone di pesca con particolare riferimento al codice di condotta per una pesca responsabile;

c) sviluppare le tecniche per una gestione integrata delle zone costiere e per la protezione del litorale.

6. Il piano regionale di destinazione produttiva delle aree a mare per la pesca e l'acquicoltura individua le aree a mare non idonee alla maricoltura, alla mitilicoltura ed alla stabulazione dei pesci.

 

     Art. 13. Azioni di contesto a sostegno della pesca, dell'acquicoltura e delle attività connesse.

1. La Regione favorisce le attività di ricerca sulla pesca, sull'acquicoltura, sulla maricoltura e sulle attività connesse secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca previsto dall'articolo 11.

2. Per la divulgazione della cultura delle acque marine la Regione, di concerto con le Facoltà universitarie interessate e con l'Ufficio Scolastico Regionale, favorisce per le scuole di ogni ordine e grado studi di settore, premi letterari, concorsi culinari, concorsi di poesia, concorsi di pittura, concorsi di fotografia, borse di studio, stage di formazione, corsi di specializzazione post-laurea per azioni specifiche nel settore della gestione e della preservazione del patrimonio ittico mediterraneo, i cui oneri finanziari sono a carico degli enti proponenti.

3. La Regione, per elevare le professionalità nel settore della pesca, dell'acquicoltura, della maricoltura e delle attività connesse e per migliorare le condizioni di vita degli operatori, favorisce i corsi di formazione professionale per gli addetti al settore secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Programma triennale della pesca con oneri a carico degli enti proponenti.

4. La struttura regionale competente in materia di pesca, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di turismo e di cultura, favorisce le manifestazioni culturali, musicali e sportive, nonché le sagre dedicate al consumo delle specie ittiche marine e della maricoltura, il cui onere finanziario è a carico degli enti proponenti.

 

     Art. 14. Rilascio della licenza di pesca.

1. Il rilascio della licenza di pesca marittima è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 15. Registro della pesca professionale.

1. L'iscrizione nel Registro della pesca professionale è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 16. Pesca del novellame.

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare.

2. La disciplina della pesca del novellame è regolamentata dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 17. Attività connesse alla pesca.

1. Sono considerate connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto ad essa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) il pescaturismo;

b) l'ittiturismo;

c) le attività legate all'allevamento, alla prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquicoltura, alla conservazione, alla trasformazione, alla distribuzione ed alla commercializzazione, nonché alle azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti ittici.

2. L'esercizio dell'ittiturismo e del pescaturismo presuppone lo stretto rapporto di connessione con l'attività di pesca o di acquicoltura, che deve essere prevalente, in quanto effettuato mediante l'utilizzazione di prodotti derivanti dall'attività di pesca oppure di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza delle attività ittiche rispetto alle attività connesse è realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività ittiche è superiore a quello impiegato nell'attività di ittiturismo e di pescaturismo.

4. La sussistenza delle condizioni previste dai commi 2 e 3 è dimostrata mediante la presentazione di una relazione in merito ai giorni di pesca esercitati dall'imbarcazione o dalla cooperativa della quale l'imbarcazione fa parte.

 

     Art. 18. Qualificazione delle aziende di pescaturismo e di ittiturismo.

1. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo connesse a quelle della pesca e dell'acquicoltura sono finalizzate a:

a) favorire le forme sostenibili di turismo direttamente esercitate dalle comunità locali, nel rispetto delle peculiarità ambientali, urbanistiche, sociali e culturali delle aree costiere;

b) valorizzare le tradizioni culturali legate alla pesca;

c) valorizzare i prodotti della pesca freschi o trasformati;

d) promuovere la riduzione dello sforzo di pesca e l'affermazione dei sistemi di gestione delle catture e dei processi produttivi di maricoltura secondo principi di sostenibilità e di responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;

e) concorrere alla integrazione del reddito degli addetti.

2. L'integrazione delle attività di pesca ed acquicoltura con le attività di pescaturismo ed ittiturismo deve rispettare le seguenti condizioni:

a) le attività turistiche connesse alla pesca ed all'acquicoltura non devono essere prevalenti rispetto alle attività di pesca ed acquicoltura;

b) le attività turistiche sono effettuate mediante l'utilizzazione dei prodotti provenienti in prevalenza dell'attività di pesca o dell'acquicoltura, ovvero di attrezzature o di risorse normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata.

3. Per il pescaturismo sono individuate le seguenti attività, nel rispetto della vigente normativa:

a) l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio nelle imbarcazioni da pesca;

b) le attività di cattura con l'utilizzo dei sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca ad eccezione dei sistemi a traino;

c) la somministrazione per la consumazione sull'imbarcazione di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalle propria attività di pesca e di acquacoltura, e comunque di prodotti tipici;

d) l'alloggio notturno nelle cuccette dell'imbarcazione;

e) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dall'articolo 24;

f) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;

g) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

4. Per l'ittiturismo sono individuate le seguenti tipologie di attività:

a) l'alloggio in camere o in unità abitative o in strutture nella disponibilità dell'operatore ittico nel rispetto delle leggi regionali 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di bed and breakfast) e 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche;

b) l'ospitalità in spazi aperti nella disponibilità dell'operatore ittico per la sosta dei campeggiatori muniti di tende, di caravan o di mezzo per il soggiorno autonomo nel rispetto della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) e successive modifiche;

c) la somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti, freschi o trasformati costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e di acquicoltura e comunque di prodotti tipici;

d) l'organizzazione della vendita e della degustazione dei prodotti ittici trasformati;

e) l'organizzazione delle attività ricreative, divulgative, culturali, didattiche e di servizi in favore degli ospiti dell'azienda finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquicoltura;

f) la creazione di itinerari acquatici di conoscenza degli ecosistemi marini e delle coste.

5. Nello svolgimento delle attività di pescaturismo ed ittiturismo è compresa l'attività di organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché escursionistiche anche mediante convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle coste e dell'ambiente marino.

6. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati direttamente dall'impresa ittica, nonché quelli ricavati da materie prime dell'impresa ittica ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono ad esse applicabili le norme della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).

 

     Art. 19. Strutture di ittiturismo.

1. Per lo svolgimento delle attività di ittiturismo previste dalla presente legge sono utilizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia, i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore ittico, nonché gli edifici, le parti di essi oppure le pertinenze dell'abitazione dell'imprenditore ittico o comunque le strutture abitative nella sua disponibilità.

2. La ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona con l'uso di tecnologie per il risparmio energetico, in conformità alla vigente normativa in materia di edilizia.

 

     Art. 20. Norme igienico-sanitarie e di sicurezza per l'esercizio delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.

1. Ai fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari delle strutture adibite allo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di produzione, di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande.

2. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di propri prodotti ittici.

3. Per la preparazione e somministrazione di pasti fino al numero massimo di dieci, oltre quelli per l'equipaggio, può essere autorizzato l'uso della cucina domestica o di bordo.

4. Per l'idoneità dei locali utilizzati per l'attività di alloggio nell'ambito delle attività di pescaturismo ed ittiturismo nei limiti di dieci posti letto è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. Per gli edifici ed i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica è assicurata la conformità alla vigente normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

6. Per garantire le condizioni di sicurezza nell'esercizio del pescaturismo l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio deve rispettare le annotazioni di sicurezza rilasciate dall'Autorità marittima dell'ufficio d'iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalla vigente normativa.

 

     Art. 21. Registro regionale degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo.

1. Ai sensi della presente legge è istituito presso gli uffici della struttura regionale competente il Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo. Al Registro regionale sono iscritti i soggetti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo che non hanno riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali e che non sono stati sottoposti alle misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o non sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. Il Registro degli operatori del pescaturismo e dell'ittiturismo è tenuto ed è aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di pesca marittima.

3. La Regione affida, senza oneri a carico del bilancio regionale, la formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo, degli accompagnatori o animatori, alle emanazioni regionali delle organizzazioni di categoria della pesca riconosciute a livello nazionale e agli organismi di formazione accreditati presso la Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente.

4. L'iscrizione degli operatori del pescaturismo al Registro regionale è automatica, a seguito della comunicazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della barca da pesca dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio delle attività. Per l'ittiturismo, l'iscrizione degli operatori nel Registro regionale avviene a seguito della comunicazione alla struttura regionale competente prevista dall'articolo 22.

5. La cancellazione dell'operatore dal Registro regionale è prevista se pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo le informazioni relative alla violazione della vigente normativa in materia di ittiturismo, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

6. L'iscrizione degli operatori ittituristici e del pescaturismo al Registro regionale è negata, ovvero se concessa è revocata, anche se l'operatore ha ottenuto la riabilitazione, a coloro che hanno riportato:

a) con sentenza passata in giudicato nel triennio, la condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti prevista da leggi speciali;

b) la sottoposizione alle misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 159/2011 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. La qualifica di operatore ittituristico, la denominazione di azienda ittituristica e la definizione di ittiturismo possono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti al Registro regionale degli operatori dell'ittiturismo, provvisti della ricevuta della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

     Art. 22. Abilitazione all'esercizio delle attività di ittiturismo e di pescaturismo.

1. L'avvio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune territorialmente competente.

2. Il titolare dell'attività ittituristica è tenuto a comunicare al Comune le variazioni delle attività entro trenta giorni dalla data di variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica la vigente normativa in materia di edilizia, di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

4. L'esercizio del pescaturismo è autorizzato dall'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia.

 

     Art. 23. Obblighi degli operatori dell'ittiturismo e del pescaturismo.

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di ittiturismo sono tenuti:

a) ad iniziare l'attività entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA;

b) a rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed a comunicare le variazioni dell'attività;

c) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura, di chiusura temporanea dell'esercizio e la durata della chiusura;

d) ad esporre al pubblico la ricevuta della SCIA per l'esercizio dell'attività;

e) ad osservare le disposizioni previste dall'articolo 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

f) a comunicare alla Regione i dati della propria azienda e la connessa offerta ittituristica ai fini dell'inserimento nel portale del sito web della Regione.

2. Gli armatori o le cooperative di pesca titolari di imbarcazioni autorizzate al pescaturismo sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le iniziative di pescaturismo sono svolte, previa autorizzazione degli Uffici marittimi competenti, anche nei giorni festivi, in ore diurne e, se esistenti le sistemazioni, anche in ore notturne, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata per l'intero arco dell'anno nell'ambito del Compartimento di iscrizione e nei Compartimenti confinanti, con le condizioni meteo-marine favorevoli;

b) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, oppure, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento;

c) è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14, se accompagnati da persona maggiorenne;

d) le unità di pesca per essere autorizzate nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

e) l'attività di pescaturismo è svolta con sistemi di pesca previsti nella prescritta licenza di pesca, nel rispetto delle norme di comportamento di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima);

f) gli armatori di unità di pesca munite della licenza di pesca riportanti i sistemi a traino, esercitano, previa rinuncia ai medesimi, l'attività di pescaturismo con i sistemi consentiti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 n. 839600 (Disciplina del rilascio delle licenze di pesca) ed a seguito del rilascio di un'attestazione provvisoria da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione dell'unità da pesca interessata. I sistemi a traino vengono sbarcati e sigillati dalla locale autorità marittima prima dell'inizio dell'attività di pescaturismo;

g) l'armatore, quando l'attività di pescaturismo è effettuata con l'utilizzo di attrezzi da pesca sportiva, cura la loro sistemazione, per non arrecare intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;

h) le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca, sono autorizzate ad esercitare l'attività di pescaturismo mediante utilizzazione di navi non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda acquisite ad esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 839600/1995, ad esclusione dei palangari. Per queste unità di pesca, che esercitano l'attività nel limite delle 6 miglia, si applica la vigente normativa in materia di sicurezza per l'attività di pesca costiera locale;

i) il regime previsto dalla lettera h) non si applica alle navi di nuova costruzione prive del nulla osta per l'iscrizione come nave da pesca nell'apposito Registro regionale;

l) le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, per l'allevamento in mare e per le tonnare intraprendono l'attività di pescaturismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte nella quinta categoria.

 

     Art. 24. Pesca sportiva a mare.

1. La pesca sportiva a mare, comunque esercitata, è tenuta al rispetto ed all'osservanza della presente legge.

2. Le attività di pesca sportiva sono effettuate con attrezzi individuali e non individuali.

3. Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) il coppo o la bilancia;

b) il giacchio o il rezzaglio o lo sparviero;

c) le lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine, le lenze per cefalopodi con un numero di ami non superiore a sei;

d) le lenze a traino di superficie e di fondo ed i filaccioni;

e) i nattelli per la pesca in superficie, il fucile subacqueo, la fiocina a mano, la canna per cefalopodi;

f) i palangari fissi o derivanti e le nasse.

4. È fatto divieto di utilizzare attrezzi diversi da quelli previsti dal comma 3 ed è fatto obbligo di esibire un documento di identità in corso di validità nonché la comunicazione di esercizio della pesca sportiva prevista dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, n. 50490 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare).

5. La competente struttura regionale, sentite le associazioni sportive operanti a livello nazionale e le organizzazioni regionali di categoria della pesca professionale, individua all'interno dei porti le aree dove autorizzare la pesca sportiva ed i campi di gara permanenti da adibire alle competizioni di pesca sportiva.

6. L'uso degli attrezzi sportivi previsti dal comma 3 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) è fatto divieto di utilizzare le bilance di lato superiore a sei metri;

b) è fatto divieto di utilizzare il giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;

c) è fatto divieto di usare più di 3 canne per ciascun pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 150 ami, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) è fatto divieto di calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose, ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea, nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada;

g) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore ai mille metri da una unità di pesca in attività di pesca professionale.

7. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è consentito soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione il cui utilizzo è consentito esclusivamente per finalità diverse dalla pesca. È fatto divieto al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico i fucili per la pesca subacquea ed i mezzi simili, nonché gli apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente e per ciascun mezzo nautico di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsi di questi mezzi per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore è seguito costantemente dal bordo del mezzo nautico da almeno una persona al fine di intervenire nei casi di emergenza; in ogni caso deve essere presente a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

8. L'esercizio della pesca sportiva subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del Compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

9. Durante l'esercizio della pesca subacquea il pescatore in immersione è obbligato a segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio la bandiera è issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione.

10. Al pescatore sportivo è fatto divieto di catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.

 

     Art. 25. Concessione dell'attività di maricoltura.

1. La richiesta di concessione di uno spazio a mare per lo svolgimento dell'attività di maricoltura o per la stabulazione del pesce è presentata all'autorità competente e deve essere completa delle certificazioni previste dalla vigente normativa in materia di istallazione e di avvio dell'attività produttiva.

2. L'Autorità competente territorialmente alla gestione del demanio marittimo, di concerto con la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità e trasporto marittimo, è tenuta, in attuazione della vigente normativa, a pubblicare l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Autorità marittima e presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente, nonché nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. La richiesta deve essere completa del piano d'investimento contenente i parametri tecnici e scientifici dell'impianto e del programma di aggiornamento tecnico e scientifico delle maestranze.

 

     Art. 26. Valutazione di Impatto Ambientale.

1. L'Autorità competente, prima del rilascio della concessione, acquisisce il parere espresso e motivato dell'autorità competente in materia ambientale, che conclude il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

     Art. 27. Prescrizioni.

1. La concessione è subordinata all'accertamento delle condizioni di idoneità dell'allevamento dell'area individuata ai sensi dell'articolo 12 e alle seguenti condizioni generali:

a) i fondali devono essere caratterizzati da assenza di biocenosi significativamente attive;

b) la colonna d'acqua deve essere profonda almeno 70 metri con l'esclusione dell'allevamento di mitili;

c) l'idrodinamismo centrifugo deve essere con correnti marine e con direzione vettoriale contrario alla linea di costa;

d) l'impiego di moderne tecnologie deve tener conto della riduzione dell'impatto ambientale, anche mediante l'utilizzo di filtri naturali a tutela della dispersione dei detriti.

2. È proibito nella pratica dell'allevamento a mare l'uso di sostanze chimiche dannose per la salute umana.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12 le concessioni sono subordinate ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 ed all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 25.

4. Le concessioni previste dai commi 1 e 3 sono rilasciate nei limiti e nell'osservanza delle norme vigenti in materia. Le concessioni rilasciate ai sensi del comma 3 hanno durata limitata rispetto alle ordinarie concessioni previste dal comma 1 e sono revocabili se, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 12, è accertata la carenza delle condizioni di idoneità dell'area.

 

     Art. 28. Controlli.

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'installazione dell'impianto di allevamento a mare e provvede ai controlli, con cadenza annuale, al fine del rispetto e dell'osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 29. Concessione di aree per ormeggio e per attività di pesca.

1. Nel rispetto degli atti di regolamentazione e disciplina delle destinazioni d'uso i pescatori, in forma singola o associata, possono presentare istanza per la concessione di area a terra o a mare per l'ormeggio e lo svolgimento di attività connesse all'attività di pesca.

2. L'Autorità competente alla gestione del demanio marittimo pubblica l'istanza di concessione demaniale marittima per un periodo di quindici giorni presso l'Albo pretorio del Comune territorialmente competente e nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

3. L'istanza deve essere corredata dal piano di attività contenente tutti gli elementi utili alle valutazioni tecnico-economiche e igienico-sanitarie.

 

     Art. 30. Interventi ammissibili a sostegno pubblico.

1. Nella definizione degli interventi ammissibili ai fini della concessione di contribuiti, la Regione recepisce le indicazioni dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali in materia di pesca e di acquicoltura.

2. L'entità del contributo, le tipologie di intervento, le spese ammissibili, le categorie dei lavori, i beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi, gli obblighi ed i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi sono disciplinati secondo la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 31. Clausola di invarianza finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per l'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 32. Sanzioni amministrative.

1. Si applica la normativa vigente in materia di pesca per le attività di controllo e di vigilanza, nonché per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 33. Attuazione della legge.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, emana il Regolamento di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.