Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 27/10/2015 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e dei veicoli ultraventennali. Modifiche all'art. 39 della legge [...] |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 - "Legge di Stabilità regionale 2015" come modificata ed integrata dall'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2015, [...] |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 6.2.272 - L.R. 27 ottobre 2015, n. 47.
Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle Leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.
(B.U. 1 novembre 2015, n. 45)
Art. 1. Disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e dei veicoli ultraventennali. Modifiche all'art. 39 della
1. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 39 della
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della
1. L'art. 21 della
"Articolo 21
Riordino delle provvidenze economiche e contributi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le provvidenze economiche di cui alla
2. Ai pazienti che effettuano dialisi domiciliare viene corrisposto, altresì, un contributo aggiuntivo pari ad euro 150,00 mensili, fermo restando il tetto massimo ISEE di cui al precedente comma 1.
3. Il contributo deve essere erogato ai pazienti ogni due mesi.
4. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa previgente, nonché per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo, sono previste le seguenti coperture:
a) euro 2.500.000,00 per l'anno 2015, euro 3.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.449.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017.
b) euro 2.370.000,00, per ciascun esercizio 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alla stima delle ulteriori risorse derivanti dalle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 1, comma 3 della presente legge.
5. Per l'iscrizione delle ulteriori risorse di cui al precedente comma 4, lettera b) sono apportate le seguenti variazioni:
variazione in aumento esercizi 2015, 2016 e 2017
stato di previsione delle entrate
Titolo 1000000 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Tipologia 1010100 - Imposte tasse e proventi assimilati
Categoria 1010199 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. euro 2.370.000,00
stato di previsione delle uscite
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo I euro 2.370.000,00
6. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle esigenze maturate al 31 dicembre 2014, sulla base della normativa previgente, nonché per quelle rivenienti dall'applicazione del presente articolo è assicurata, nel triennio 2015/2017, come di seguito esposto:
- euro 4.870.000,00, per l'esercizio 2015, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;
- euro 5.370.000,00, per l'esercizio 2016, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;
- euro 7.819.000,00, per l'esercizio 2017, a valere sulla Missione 12 Programma 04 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017;
7. Per gli anni successivi al 2017 l'entità dell'ulteriore stanziamento è fissata con le successive leggi di bilancio.
8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, appartenenti al Titolo 1000000, Tipologia 1010100 e Categoria 1010199 delle Entrate ed alla Missione 12 e Programma 04 delle spese sopra richiamati.
9. A seguito dell'approvazione del presente articolo si intendono aggiornati gli allegati di cui all'art. 5 della
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.