Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 31/03/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.1.20 - L.R. 31 marzo 2015, n. 14.
Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali
(B.U. 3 aprile 2015, n. 15)
Art. 1. Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali
1. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 della
2. [I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale rispetto a quelli già eventualmente effettuati per l’anno 2015, se dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge senza sanzioni ed interessi] [1].
3. [Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge] [2].
4. [Dopo il comma 2 dell’art. 39 della
“2 bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.
2 ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli.”] [3].
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma abrogato dall'art. 4 della