§ 6.1.20 - L.R. 31 marzo 2015, n. 14.
Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:31/03/2015
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.1.20 - L.R. 31 marzo 2015, n. 14.

Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali

(B.U. 3 aprile 2015, n. 15)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali

1. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono abrogati.

2. [I pagamenti integrativi della tassa automobilistica regionale rispetto a quelli già eventualmente effettuati per l’anno 2015, se dovuti, dovranno essere effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge senza sanzioni ed interessi] [1].

3. [Per i pagamenti effettuati oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo e per i mancati pagamenti saranno applicate le sanzioni e gli interessi di legge] [2].

4. [Dopo il comma 2 dell’art. 39 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 sono inseriti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

“2 bis. Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014.

2 ter. I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli.”] [3].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, previo trasferimento della questione sull’art. 22 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.