§ 4.4.248 - L.R. 12 novembre 2014, n. 40.
Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:12/11/2014
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 26/2014)
Art. 2.  (Integrazione alla L.R. 96/1996)
Art. 3.  (Incentivi per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 4.  (Integrazione alla L.R. 2/2008)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.248 - L.R. 12 novembre 2014, n. 40.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 26 novembre 2014, n. 47)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 26/2014)

1. L'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione)

1. Nel procedimento di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Paesistico, di seguito P.R.P., le Amministrazioni locali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo, altresì, una cartografia dello stesso P.R.P. aggiornata.

2. In sede di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni comunali assicurano la partecipazione degli Organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività culturali in seno alla Conferenza di Servizi, al cui interno detti Organi esprimono il proprio parere per i profili di competenza. Ai fini dell'acquisizione del parere, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

3. Se le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locali si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza di Servizi di cui al comma 2, allega alla deliberazione dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico la dichiarazione di conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal P.R.P. e la trasmette per conoscenza alla Direzione regionale competente.

4. Nel caso in cui la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P., il parere espresso, in seno alla Conferenza di Servizi di cui al comma 2, dai competenti organi del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo è vincolante. All'esito della Conferenza di Servizi, la proposta, unitamente al parere espresso dal Ministero viene trasmessa, per il tramite della Direzione regionale competente, al Consiglio regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.

5. Il provvedimento di cui al comma 4, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.".

 

     Art. 2. (Integrazione alla L.R. 96/1996)

1. Alla fine dell'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione" è inserito il seguente comma:

"Nell'elenco delle disponibilità di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformità ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione è comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, è consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonché secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta è ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7.".

 

     Art. 3. (Incentivi per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di incentivare il mercato delle locazioni relativo al patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica in regime di canone concordato, i canoni determinati in applicazione della vigente normativa, superiori a 250,00 euro mensili, fruiscono di una riduzione percentuale pari al cinquanta per cento sull'importo eccedente detto limite. La presente norma si applica alle locazioni a canone concordato con contratto non ancora stipulato alla data del 30 settembre 2014.

 

     Art. 4. (Integrazione alla L.R. 2/2008) [1]

1. Alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale", dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

"Art. 1.1

1. Sulle opere per le quali è stata negata l'intesa, la soluzione per la quale è stata data la negazione sarà valutata e comparata entro sei mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le soluzioni alternative elaborate dalla Regione al fine di scegliere la proposta che accolga nel modo più completo possibile le ragioni alla base della negazione e che abbia minore impatto ambientale e il più basso impatto sismico.".

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2016, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.