§ 46.8.623 - D.L. 1 luglio 2015, n. 85.
Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:01/07/2015
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 46.8.623 - D.L. 1 luglio 2015, n. 85. [1]

Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

(G.U. 1 luglio 2015, n. 150)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che prevede l'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i dispositivi di sicurezza per il concorso delle Forze armate e di polizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

     1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 31 agosto 2015, n. 201). Abrogato dall'art. 1 della L. 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.