§ 4.5.99 - L.R. 28 novembre 2014, n. 72.
Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:28/11/2014
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 35/2000
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2000
Art. 3.  Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 35/2000
Art. 4.  Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 35/2000
Art. 5.  Modifiche all’articolo 5 quinquies della l.r. 35/2000
Art. 6.  Modifiche all’articolo 5 octies della l.r. 35/2000
Art. 7.  Modifiche all’articolo 5 decies della l.r. 35/2000
Art. 8.  Modifiche all’articolo 5 undecies della l.r. 35/2000
Art. 9.  Modifiche all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000
Art. 10.  Modifiche all’articolo 5 quaterdecies della l.r. 35/2000
Art. 11.  Modifiche all’articolo 5 quindecies della l.r. 35/2000
Art. 12.  Modifiche all’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000
Art. 13.  Modifiche all’articolo 5 septies decies della l.r. 35/2000
Art. 14.  Inserimento del titolo II ter bis nella l.r. 35/2000
Art. 15.  Inserimento dell'articolo 5 octies decies nella l.r. 35/2000
Art. 16.  Inserimento dell'articolo 5 novies decies nella l.r. 35/2000
Art. 17.  Inserimento dell'articolo 5 vicies nella l.r. 35/2000
Art. 18.  Inserimento dell'articolo 5 vicies semel nella l.r. 35/2000
Art. 19.  Inserimento dell'articolo 5 vicies bis nella l.r. 35/2000
Art. 20.  Inserimento dell'articolo 5 vicies ter nella l.r. 35/2000
Art. 21.  Inserimento dell'articolo 5 vicies quater nella l.r. 35/2000
Art. 22.  Inserimento dell'articolo 5 vicies quinquies nella l.r. 35/2000
Art. 23.  Inserimento dell'articolo 5 vicies sexies nella l.r. 35/2000
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 7 bis della l.r. 35/2000
Art. 25.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2000
Art. 26.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2006
Art. 27.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 53/2008
Art. 28.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008
Art. 29.  Differimento dei termini di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/2011
Art. 30.  Abrogazioni


§ 4.5.99 - L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011.

(B.U. 3 dicembre 2014, n. 59)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);

 

Vista la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese);

 

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

 

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

 

Considerato quanto segue:

 

Per quanto concerne la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese):

 

1. Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti nel corso di applicazione della legge è necessario esplicitare che la legge regionale è emanata nel rispetto dei principi generali previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59);

 

2. Al fine di accelerare l’erogazione dei contributi alle imprese sono apportate modifiche alle norme che disciplinano i procedimenti di erogazione introducendo, in particolare, la possibilità di attestare determinati requisiti da parte delle imprese anche per l’erogazione dello stato di avanzamento del progetto;

 

3. Per garantire maggior certezza temporale nonché per superare alcuni dubbi applicativi e tener conto del mutato contesto socio economico, sono introdotte modifiche ad alcune disposizioni relative alla revoca dei contributi tenuto conto della complessità del procedimento;

 

4. Al fine di sostenere le imprese che operano in importanti settori economici quali turismo, commercio, cultura e servizi, è istituito uno specifico fondo unico di cui tali imprese possono beneficiare;

 

5. Si interviene per modificare il criterio di premialità delle imprese micro piccole e medie al fine di intendere la sostenibilità nella sua accezione più completa – sociale ed ambientale – in coerenza con le politiche regionali già realizzate nel corso degli ultimi anni ed anche con le politiche europee ormai orientate verso il concetto di sostenibilità inteso non esclusivamente dal punto di vista ambientale;

 

6. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo toscano e recepire la disciplina europea sulla creazione di impresa viene inserito nella legge un nuovo titolo dedicato al sostegno per la costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, al sostegno alla espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili e al sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani;

 

7. Al fine di supportare le nuove imprese è prevista la costituzione di una rete di accompagnamento riservata a tutte le imprese neo-costituite;

 

Per quanto concerne la legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese):

 

8. Al fine di semplificare l’azione amministrativa si interviene sulla legge per eliminare la Commissione etica regionale e introdurre forme diverse di consultazione dei portatori di interesse, da coinvolgere di volta in volta in base alla natura dei provvedimenti relativi alla responsabilità sociale d'impresa, rafforzando in tal modo anche il ricorso agli organismi consultivi già esistenti a livello istituzionale.

 

Per quanto concerne la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese):

 

9. A seguito dell’eliminazione dell’albo artigiani ed a completamento del processo di semplificazione degli adempimenti normativi in tema di artigianato, è necessario eliminare dalla l.r. 53/2008 ogni previsione riguardo ulteriori controlli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sui requisiti artigiani rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale in tema di registro delle imprese e di annotazione nello stesso della qualifica artigiana.

 

Per quanto concerne la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione):

 

10. A seguito di difficoltà tecniche riscontrate per l’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria rivolti ai responsabili dell’attività produttiva di panificazione, si prevede la proroga dei termini di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/20011, al fine di consentire agli interessati di adempiere all’obbligo formativo;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 35/2000 [1]

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) dopo la parola “ legge ” sono inserite le seguenti: “ , nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2000 [2]

1. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 è aggiunta la seguente:

“ h ter) il sostegno alla nuova costituzione di imprese di giovani, di imprese femminili e di imprese di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. ”.

2. Dopo la lettera h ter) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 è aggiunta la seguente:

“ h quater) il sostegno all’espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili. ”.

3. Dopo la lettera h quater) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/2000 è aggiunta la seguente:

“ h quinquies) il sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani. ”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 35/2000 [3]

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 35/2000 dopo la parola “ produttivi ” sono aggiunte le seguenti: “ e gli spazi per lo start up di imprese; ”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 35/2000 dopo la parola “ impresa ” sono aggiunte le seguenti: “ , laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici. ”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 [4]

1. Il comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 è abrogato.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 8 bis. Non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi dell'articolo 9. ”.

3. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 4 bis della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 8 ter. Le disposizioni di cui al comma 8 bis non si applicano alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia al contributo. ”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 5 quinquies della l.r. 35/2000 [5]

1. Al comma 1 dell’articolo 5 quinquies della l.r. 35/2000 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“ c bis) i criteri di selezione; ”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 5 octies della l.r. 35/2000 [6]

1. La rubrica dell’articolo 5 octies della l.r. 35/2000 è sostituita dalla seguente: “ Termini dei procedimenti per l’erogazione delle agevolazioni e per la revoca ”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 octies della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. I procedimenti di revoca delle agevolazioni a favore delle imprese si concludono entro novanta giorni dalla data di avvio. ”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 octies della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“ 1 ter. In conformità all’articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa), i termini di conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. ”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 5 decies della l.r. 35/2000 [7]

1. Il comma 13 dell’articolo 5 decies della l.r. 35/2000 è abrogato.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 5 undecies della l.r. 35/2000 [8]

1. Al comma 1 dell’articolo 5 undecies della l.r. 35/2000 dopo le parole: “ lettere a), b), c), d), e), f), h) ” sono aggiunte le seguenti:“ , h ter), h quater), h quinquies). ”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 undecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Una sezione del fondo unico per le imprese di cui al comma 1 è riservata alle finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h ter), h quater) e h quinquies). ”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 undecies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 1 ter. E’ istituito un fondo unico per il sostegno alle imprese dei settori del turismo, commercio, cultura e servizi, con le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), h ter), h quater) e h quinquies). ”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 [9]

1. La rubrica dell’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 è sostituita dalla seguente: “ Interventi per la reindustrializzazione ”

2. Al comma 1 dell’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 le parole “ è istituito il fondo per la reindustrializzazione finalizzato a sostenere: ” sono sostituite dalle seguenti: “ è istituita una sezione dedicata a interventi finalizzati a sostenere: ”.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 duodecies della l.r 35/2000 le parole “ di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), o ” sono soppresse.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 5 quaterdecies della l.r. 35/2000 [10]

1. Al comma 1 dell’articolo 5 quater decies della l.r. 35/2000 dopo la parola “ sostenibilità ” sono inserite le seguenti: “ sociale e ”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 5 quindecies della l.r. 35/2000 [11]

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 quindecies della l.r. 35/2000 dopo le parole “ settori innovativi ” sono aggiunte le seguenti “ , ivi comprese start up innovative ”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 [12]

1. Il comma 1 dell’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“ 1. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione e dell’istanza di erogazione dello stato di avanzamento del progetto d’investimento, le imprese possono, in alternativa alle procedure ordinarie, verificare ed attestare con le modalità di cui al comma 1 bis, i seguenti requisiti:

a) dimensione d'impresa;

b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) affidabilità economico-finanziaria;

d) in caso di aggregazione di imprese, la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

e) regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte. ”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 1 bis. La verifica e l’attestazione dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata attraverso una relazione tecnica e un'attestazione rilasciata, in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). ”.

3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ 1 ter. Lo stato di avanzamento del progetto d’investimento è erogato all’impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi alla presentazione della relazione tecnica e dell’attestazione rilasciata in forma giurata con le modalità di cui al comma 1 bis. ”.

4. Al comma 2 dell’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 dopo le parole “ amministrativo-contabile ” sono aggiunte le seguenti: “ delle attività svolte di cui al comma 1, lettera e) ”.

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 sexies decies della l.r. 35/2000 è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. Le spese sostenute dall’impresa per l’attività di certificazione contabile di cui al comma 1 sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto della Giunta regionale. ”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 5 septies decies della l.r. 35/2000 [13]

1. Al comma 1 dell’articolo 5 septies decies della l.r. 35/2000 dopo la parola: “ ricerca ” sono inserite le seguenti: “ e sviluppo ”.

 

     Art. 14. Inserimento del titolo II ter bis nella l.r. 35/2000 [14]

1. Dopo l'articolo 5 septies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente: “ TITOLO II ter bis - Costituzione e sviluppo di imprese di giovani, donne, lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. ”.

 

     Art. 15. Inserimento dell'articolo 5 octies decies nella l.r. 35/2000 [15]

1. Dopo l’articolo 5 septies decies, nel titolo II ter bis della l.r. 35/2000, è inserito il seguente:

“ Art. 5 octies decies. Definizioni

1. Sono imprese di nuova costituzione le piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, oppure avviene entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

2. Sono nuove imprese innovative le imprese di nuova costituzione in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) capacità, accertata attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di sviluppare, entro un determinato periodo di tempo, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorativi nel settore di riferimento, i quali comportano un elevato rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo per almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio sostenuti in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell’agevolazione; nel caso di una start up priva di precedenti dati finanziari, la suddetta percentuale deve risultare nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

3. Sono imprese in espansione le piccole imprese costituite da almeno due anni e da non oltre cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni regionali.

4. Sono imprese di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali le imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei dodici mesi precedenti la costituzione dell’impresa. ”.

 

     Art. 16. Inserimento dell'articolo 5 novies decies nella l.r. 35/2000 [16]

1. Dopo l’articolo 5 octies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 novies decies. Requisiti di ammissibilità per le imprese di nuova costituzione di giovani

1. Per l’accesso alle agevolazioni regionali l’impresa di nuova costituzione come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell’impresa;

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) non preclude l’accesso alle agevolazioni. ”.

 

     Art. 17. Inserimento dell'articolo 5 vicies nella l.r. 35/2000 [17]

1. Dopo l’articolo 5 novies decies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies. Nuove imprese innovative di giovani

1. Sono nuove imprese innovative di giovani le imprese aventi i requisiti di cui all’articolo 5 octies decies, comma 2, e i requisiti di impresa di giovani di cui all’articolo 5 novies decies. ”.

 

     Art. 18. Inserimento dell'articolo 5 vicies semel nella l.r. 35/2000 [18]

1. Dopo l’articolo 5 vicies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies semel. Requisiti di ammissibilità per le imprese in espansione di giovani

1. L’impresa in espansione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, l’età del titolare dell’impresa non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda;

b) per le società, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni. ”.

 

     Art. 19. Inserimento dell'articolo 5 vicies bis nella l.r. 35/2000 [19]

1. Dopo l’articolo 5 unvicies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies bis. Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili di nuova costituzione

1. L’impresa femminile di nuova costituzione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale al momento della costituzione della società devono essere donne; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

2. Nel caso di variazioni del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato. ”.

 

     Art. 20. Inserimento dell'articolo 5 vicies ter nella l.r. 35/2000 [20]

1. Dopo l’articolo 5 vicies bis della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies ter. Requisiti di ammissibilità per le imprese femminili in espansione

1. L’impresa femminile in espansione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale al momento della costituzione della società devono essere donne; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni.

2. Nel caso di variazioni del titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato. ”.

 

     Art. 21. Inserimento dell'articolo 5 vicies quater nella l.r. 35/2000 [21]

1. Dopo l’articolo 5 vicies ter della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies quater. Requisiti di ammissibilità per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

1. L’impresa di nuova costituzione, come definita dall’articolo 5 octies decies, comma 1, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali ai sensi dell’articolo 5 octies decies, comma 4, per l’accesso alle agevolazioni regionali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;

b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l’accesso alle agevolazioni. ”.

 

     Art. 22. Inserimento dell'articolo 5 vicies quinquies nella l.r. 35/2000 [22]

1. Dopo l’articolo 5 vicies quater della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies quinquies. Rete di accompagnamento

1. Alle imprese di nuova costituzione, come definite dall’articolo 5 octies decies, comma 1, che ricevono agevolazioni regionali è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività, mediante il rilascio di un “voucher” per l’acquisto di servizi qualificati. ”.

 

     Art. 23. Inserimento dell'articolo 5 vicies sexies nella l.r. 35/2000 [23]

1. Dopo l’articolo 5 vicies quinquies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“ Art. 5 vicies sexies. Esclusioni

1. Dalle agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione composte da giovani, da donne o da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o ramo di azienda, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi. ”.

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 7 bis della l.r. 35/2000 [24]

1. L’articolo 7 bis della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 bis. Relazione della Giunta regionale

1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull’attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, una relazione in cui sono evidenziati l’ammontare degli stanziamenti per i fondi unici per le imprese di cui all’articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell’impresa, nonché della tipologia dell’intervento regionale relativi a:

a) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;

b) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;

d) le somme stanziate per l’attuazione dell’articolo 5 quindecies in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.

2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.

3. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione e delle risultanze degli studi dell’osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell’osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l’anno successivo.

4. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale integra la relazione periodica con una analisi dei risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie. ”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2000 [25]

1. Il comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3 bis. Nel caso sia accertata, con provvedimento giudiziale definitivo, l'indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, in sede di revoca del contributo si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del d. lgs. 123/1998. ”.

2. Il comma 3 ter dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“ 3 ter. Comportano la revoca del contributo con le modalità previste dal presente articolo:

a) l'indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 bis, comma 1, lettere a) e c);

c) il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili.”.

3. Il comma 3 quater dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è abrogato.

4. Il comma 3 quinquies dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 è abrogato.

5. Al comma 3 sexies dell’articolo 9 della l.r. 35/2000 dopo la parola “assegnazione” sono aggiunte le seguenti: “, nonché, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, dall’impresa che rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. ”.

 

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese)

 

     Art. 26. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2006

1. L’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese) è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. Consultazione per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, assicura il coinvolgimento dei portatori d’interesse regionali nel programmare e attuare iniziative e progetti volti a promuovere la responsabilità sociale delle imprese. A tal fine sono consultati i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti. ”.

 

CAPO III - Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 53/2008

1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) è sostituito dal seguente:

“ 4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese. ”.

2. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r.53/2008 è abrogato.

3. Il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

“ 6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26 ”.

4. Il comma 7 bis dell’articolo 14 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

“ 7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’ articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. ”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008

1. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 53/2008 è sostituito dal seguente:

“ 5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale e alle CCIAA. ”.

 

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione)

 

     Art. 29. Differimento dei termini di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 18/2011

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) dopo le parole: “ entro il termine massimo di ” le parole “ dodici mesi ” sono sostituite dalle seguenti: “ ventiquattro mesi ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r 18/2011 dopo le parole: “ entro il termine massimo di ” le parole “ dodici mesi ” sono sostituite dalle seguenti: “ ventiquattro mesi ”.”

 

CAPO V - Abrogazioni

 

     Art. 30. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali);

b) la legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);

c) l’articolo 82 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012).


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[4] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[7] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[8] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[10] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[11] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[12] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[15] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[16] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[17] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[18] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[19] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[20] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[21] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[22] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[23] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[24] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.

[25] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 71.