Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 04/12/2014 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1 . Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2014 (Finalità) |
Art. 2 . Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2014 (Istituzione del marchio collettivo) |
Art. 3 . Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2014 (Direttiva di attuazione) |
Art. 4 . Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2014 (Concessione del marchio d'uso) |
Art. 5 . Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 16 del 2014 (Disciplinare di produzione) |
Art. 6 . Abrogazioni |
Art. 7 . Entrata in vigore |
§ 2.2.85 - L.R. 4 dicembre 2014, n. 30.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).
(B.U. 11 dicembre 2014, n. 58)
Art. 1. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della
"1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 15, la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 17 della
1.L'articolo 17 della
"Art. 17 (Regolamento d'uso)
1. La Giunta regionale approva il segno distintivo del marchio e il relativo regolamento d'uso.
2. Il progetto di regolamento d'uso di cui al comma 1 è preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
3. Il regolamento d'uso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).".
Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 19 della
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. I progetti di disciplinari di produzione sono preventivamente comunicati al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di cui alla direttiva n. 98/34/CEE, e successivamente approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Buras.".
Art. 6. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) l'articolo 11;
b) il comma 3 dell'articolo 22;
c) l'articolo 24.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).