§ 3.2.193 - L.R. 27 novembre 2014, n. 22.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:27/11/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1 . (Modificazione al titolo della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 )
Art. 2 . (Modificazione all' articolo 1 della l.r. 20/2003 )
Art. 3 . (Modificazione all' articolo 2 della l.r. 20/2003 )
Art. 4.  (Modificazione all' articolo 4 della l.r. 20/2003 )
Art. 5 . (Ambito di applicazione)


§ 3.2.193 - L.R. 27 novembre 2014, n. 22.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)).

(B.U. 28 novembre 2014, n. 55)

 

     Art. 1. (Modificazione al titolo della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 )

1. Il titolo della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue) è sostituito dal seguente: " Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all'epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue) ".

 

          Art. 2. (Modificazione all' articolo 1 della l.r. 20/2003 )

1. L' articolo 1 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente: " Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali. ".

 

          Art. 3. (Modificazione all' articolo 2 della l.r. 20/2003 )

1. L' articolo 2 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2 (Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.

2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) la morte dei capi;

b) lo smaltimento delle carcasse.

3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

a) gli aborti;

b) la morte dei capi;

c) lo smaltimento delle carcasse;

d) la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;

e) il deprezzamento post sblocco;

f) la riduzione della natalità;

g) la riduzione della produzione lattea. ".

 

     Art. 4. (Modificazione all' articolo 4 della l.r. 20/2003 )

1. L' articolo 4 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 4 (Misura degli aiuti)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2 è concesso secondo le seguenti modalità:

a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento. ".

 

          Art. 5. (Ambito di applicazione)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, della l.r. 20/2003 , come sostituito dalla presente legge, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera a) della medesima l.r. 20/2003, come sostituito dalla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.