§ 2.9.166 - L.R. 26 agosto 2014, n. 22.
Benefici in favore dei testimoni di giustizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:26/08/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Benefici in favore dei testimoni di giustizia.
Art. 2.  Norme finanziarie.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.9.166 - L.R. 26 agosto 2014, n. 22.

Benefici in favore dei testimoni di giustizia.

(G.U.R. 29 agosto 2014, n. 36 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Benefici in favore dei testimoni di giustizia.

1. I benefici di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficoltà economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, per testimoni di giustizia si intendono i soggetti che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità, devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

4. L'inattendibilità accertata giudizialmente delle dichiarazioni rese nel procedimento penale costituisce causa di decadenza immediata dai benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Per la concessione dei benefici della presente legge si applicano le procedure individuate dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La presente legge si applica anche nei confronti dei soggetti già riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali testimoni di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

6-bis. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6 [1].

 

     Art. 2. Norme finanziarie.

1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito nel bilancio della Regione un apposito fondo destinato alle assunzioni autorizzate dalla presente legge con una dotazione di 120 migliaia di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2015 e 2016 il fondo è quantificato in 380 migliaia di euro annui.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 120 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 215704. Per gli anni 2015 e 2016 gli oneri relativi trovano riscontro nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704.

3. [A decorrere dall'anno 2017 i maggiori oneri, valutati in 890 migliaia di euro annui, trovano riscontro nella riduzione della spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni] [2].

4. I benefici previsti dalla presente legge trovano applicazione, per ciascun anno, nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

[2] Comma modificato dall'art. 30 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e soppresso dall'art. 25 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.