§ 2.2.83 - L.R. 30 giugno 2014, n. 9.
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:30/06/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1 . Oggetto della ratifica
Art. 2 . Designazione dei rappresentanti regionali
Art. 3 . Efficacia dell'intesa e abrogazioni


§ 2.2.83 - L.R. 30 giugno 2014, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

(B.U. 30 giugno 2014, n. 185)

 

Art. 1. Oggetto della ratifica

1. In conformità all'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.

3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.

 

     Art. 2. Designazione dei rappresentanti regionali

1. La designazione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

 

     Art. 3. Efficacia dell'intesa e abrogazioni

1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.

2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna").

 

ALLEGATO

INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA

 

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L’Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, in particolare nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al Ministero della salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

3. L’Istituto ha la sede legale e centrale a Brescia ed è articolato sul territorio delle due Regioni in sezioni di norma coincidenti con gli ambiti provinciali.

4. L’istituzione di nuove sezioni o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale della Regione sul cui territorio l’istituzione o la soppressione è proposta.

5. Fatte salve le competenze del Ministero della salute, l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto si informano ai principi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 106/2012 e agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, fermo restando che l’erogazione delle prestazioni avvenga in stretto coordinamento con le aziende sanitarie e con i laboratori pubblici di altri enti che operano nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.

 

Art. 2

(Competenze)

1. L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e funzioni inerenti l’area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. In particolare svolge i seguenti compiti:

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffusive degli animali;

b) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

c) supporto tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

d) ricerca di base e finalizzata per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni ed altri enti pubblici;

e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti e dell’alimentazione animale;

f) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

g) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

h) consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria, per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

i) erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

j) supporto tecnico-scientifico e operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

k) sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti, anche mediante l’attivazione di centri epidemiologici;

l) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della salute;

n) esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

o) esecuzione degli esami necessari all’attività di controllo sugli alimenti di origine animale, nonché degli esami necessari all’attività di controllo sull’alimentazione animale;

p) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta alle malattie degli animali e per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, lettera p), l’Istituto, sentite le Regioni interessate, può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale a ciò dedicati e con gestione contabile separata.

 

Art. 3

(Convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni)

1. L’Istituto può, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché:

a) sia assicurata la prevalenza dell’attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio;

b) siano adottate le misure necessarie per evitare conflitto di interessi;

c) si faccia riferimento al tariffario, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), per le prestazioni erogate a titolo oneroso, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese alle ASL;

d) sia assicurata una gestione contabile separata.

 

Art. 4

(Organi dell’Istituto)

1. Sono organi dell’Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, designati come segue:

a) due dalla Regione Lombardia;

b) due dalla Regione Emilia-Romagna;

c) uno dal Ministro della salute.

2. Il Presidente della Regione Lombardia, a seguito delle designazioni effettuate ai sensi del comma 1, provvede alla nomina, con proprio decreto, e alla convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione nel corso della quale il consiglio stesso elegge il presidente e il vicepresidente tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.

3. Ai fini della nomina nel consiglio di amministrazione trovano applicazione le vigenti diposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico.

4. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. I nuovi componenti restano in carica fino all’ordinaria scadenza del consiglio.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, uno dei due Presidenti delle Giunte regionali, il direttore generale o almeno due dei suoi componenti.

7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Alle sedute partecipa senza diritto di voto il direttore generale. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.

8. La Giunta regionale della Regione Lombardia e la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna stabiliscono, di concerto, l’indennità spettante al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione nella misura massima, rispettivamente, del quaranta per cento e del venti per cento dell’indennità spettante ai consiglieri della Regione in cui ha sede legale l’Istituto.

 

Art. 6

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo in coerenza con gli obiettivi generali, le priorità e gli indirizzi delle programmazioni regionali, nonché compiti di coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto. In particolare approva:

a) lo statuto e le relative modifiche;

b) l’atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del direttore generale;

c) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale;

d) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d’esercizio predisposti dal direttore generale;

e) il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso, predisposto dal direttore generale secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

f) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull’attività svolta dall’Istituto predisposte dal direttore generale e le trasmette alle Giunte regionali con eventuali osservazioni.

 

Art. 7

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio di amministrazione vengono effettuate, anche su proposta del Ministero della salute, congiuntamente tra Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento definitivo di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

3. Il provvedimento di scioglimento di cui al comma 2 comporta la decadenza del direttore generale. I Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario per lo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione e gestione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti sino alla ricostituzione degli organi ordinari entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

 

Art. 8

(Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne dirige le attività, compresa quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell’Istituto stesso. In particolare:

a) predispone:

1. il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d’esercizio;

2. l’atto di organizzazione aziendale;

3. la graduazione delle posizioni dirigenziali;

4. l’atto di determinazione del fabbisogno di personale;

5. la relazione programmatica annuale;

6. il piano pluriennale delle attività e degli investimenti in relazione alla durata del proprio mandato;

7. la relazione gestionale sull’attività svolta dall’Istituto;

8. il tariffario;

b) stipula i contratti e le convenzioni e assume gli impegni di spesa;

c) dà esecuzione agli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, laddove previsto, approvati dalle Regioni.

2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti ed è nominato, a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, sentito il Ministro della salute. L’avviso e l’elenco di idonei di cui al primo periodo sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia, adottate di concerto con la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei.

3. In caso di mancato concerto sulla nomina del direttore generale, i Presidenti delle due Regioni sottopongono al Ministro della salute l’elenco degli idonei, richiedendo di provvedere alla nomina.

4. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario nominati dal direttore stesso.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo, a tempo pieno, ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Lo schema del contratto è allegato alla deliberazione di approvazione dell’avviso di cui al comma 2.

6. Dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa, il rapporto di lavoro del direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Le funzioni del direttore generale sono esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati dalle Regioni all’atto della nomina, nonché nel rispetto degli obiettivi annualmente definiti dalle Regioni stesse, d’intesa tra loro, nell’esercizio delle funzioni di programmazione.

8. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

9. La Giunta regionale della Regione Lombardia e la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna valutano insieme i casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o i casi di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. Ove ricorrano i casi di cui al primo periodo, la Giunta regionale della Regione Lombardia, di concerto con la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede, sentito il Ministro della salute, alla sostituzione.

 

Art. 9

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, è composto da tre membri di cui:

a) uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze;

b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il provvedimento di costituzione del collegio è adottato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna.

3. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta nel corso della quale il collegio stesso elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

4. Il collegio dura in carica tre anni.

5. Il collegio svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

6. Ai componenti del collegio spetta un’indennità annua lorda in misura pari al dieci per cento della parte fissa della retribuzione spettante al direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell’indennità corrisposta agli altri componenti.

 

Art. 10

(Direttore amministrativo)

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che ricopra una posizione dirigenziale a seguito di incarico formalmente conferito e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all’assunzione dell’incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l’esterno.

2. Il direttore amministrativo risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni di sua competenza.

 

Art. 11

(Direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all’assunzione dell’incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l’esterno.

2. Il direttore sanitario risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni di sua competenza.

 

Art. 12

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sugli organi e sull’attività dell’Istituto sono esercitate d’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse.

2. Entro dieci giorni dalla data della loro adozione, le deliberazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta regionale della Lombardia e alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna per l’esercizio della funzione di controllo. Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l’interruzione del medesimo termine. In caso di mancato ricevimento contestuale da parte delle due Giunte regionali, il termine di quaranta giorni decorre dall’ultimo ricevimento. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e dal 24 dicembre al 7 gennaio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate trascorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento o l’ulteriore termine di quaranta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.

 

Art. 13

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del servizio sanitario nazionale e della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale. Si applica, altresì, l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, siglato il 16 dicembre 2010.

 

Art.14

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

1. La contabilità economico-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art.15

(Fonti di finanziamento e patrimonio)

1. Le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite:

a) dalle entrate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) da eventuali contributi erogati dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna a seguito di specifici obiettivi o progetti;

c) dai proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 3.

2. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni che ne fanno parte alla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa e da quelli che, a qualsiasi titolo, pervengono successivamente all'Istituto medesimo.

 

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Il consiglio di amministrazione, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa.

2. Il collegio commissariale e il collegio dei revisori dei conti straordinario in carica alla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi di cui al comma 1 continuano a svolgere le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi dell’Istituto.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto e approva i seguenti atti:

a) l’atto di organizzazione aziendale;

b) la graduazione delle posizioni dirigenziali;

c) l’atto di determinazione del fabbisogno di personale.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le disposizioni statali vigenti in materia e, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992.