§ 2.2.52 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 28.
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, come modificato [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:02/10/2014
Numero:28


Sommario
Art. 1 . Finalità
Art.  2. Disposizioni generali
Art.  3. Compiti
Art.  4. Produzione e distribuzione di prodotti medicinali
Art.  5. Erogazione prestazioni a terzi
Art.  6. Organizzazione e funzionamento
Art.  7. Organi dell’Istituto
Art.  8. Il Consiglio di amministrazione
Art.  9. Compiti del Consiglio di amministrazione
Art.  10. Scioglimento del Consiglio di amministrazione
Art.  11. Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Art.  12. Il Direttore generale
Art.  13. Compiti del Direttore generale
Art.  14. Collegio dei Revisori dei conti
Art.  15. Direttore amministrativo e Direttore sanitario
Art.  16. Statuto e Regolamento
Art.  17. Personale
Art.  18. Finanziamento
Art.  19. Patrimonio
Art.  20. Gestione contabile e patrimoniale
Art.  21. Vigilanza e controllo
Art.  22. Norme finali e transitorie
Art.  23. Abrogazioni
Art.  24. Entrata in vigore ed efficacia


§ 2.2.52 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 28.

Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

(B.U. 6 ottobre 2014, n. 38)

 

     Art. 1. Finalità

1. La presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 – “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. h) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, come successivamente modificato dal Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 - “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito indicato come Istituto.

2. Le Regioni Puglia e Basilicata assicurano il coordinamento dell’Istituto con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e con le altre strutture e servizi di ricerca sperimentale zootecnica presenti sul territorio.

 

     Art. 2. Disposizioni generali

1. L’Istituto, che si configura come ente pubblico erogatore di servizi tecnico-scientifici a tecnologia avanzata, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L’Istituto opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo alle Regioni Puglia e Basilicata ed alle relative Aziende Sanitarie Locali il supporto tecnico-scientifico necessario all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

3. Gli obiettivi e indirizzi concernenti l’attività dell’Istituto sono definiti dalle Regioni Puglia e Basilicata all’interno dei rispettivi Piani Sanitari Regionali, garantendo l’equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività dell’Istituto sul territorio delle due regioni.

 

     Art. 3. Compiti

1. L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità e sicurezza dei prodotti di origine animale e vegetale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti d’intesa dalle Regioni Puglia e Basilicata.

2. L’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 270/1993 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 s.m.i., provvede in via ordinaria ai seguenti compiti:

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

c) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sui prodotti di origine animale e vegetale;

d) esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all’attività di controllo sull’alimentazione animale;

e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche finalizzate al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale, nonché al controllo dell’alimentazione animale;

f) supporto tecnico-scientifico ed operativo alle azioni di polizia veterinaria ed all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

g) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, assicurando il relativo supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e miglioramento delle produzioni animali;

h) supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

i) sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, dell’igiene delle produzioni zootecniche e dell’igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l’attivazione di centri epidemiologici;

j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;

k) attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori;

l) svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;

m) cooperazione tecnico-scientifica con Istituti veterinari anche esteri, previa opportuna intesa con il Ministero della Salute;

n) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

o) esecuzione di esami ed analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale;

p) esecuzione di esami ed analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione nel settore zootecnico-veterinario.

q) svolgimento di ogni altro compito in materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare demandato all’Istituto dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, oppure dallo Stato, sentite le Regioni interessate e compatibilmente con le risorse disponibili.

3. L’Istituto inoltre opera come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Puglia e Basilicata nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonché nell’ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposte dalle Regioni e svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agroalimentare.

 

     Art. 4. Produzione e distribuzione di prodotti medicinali

1. L’Istituto provvede alla produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di cui al comma 1, l’Istituto può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali, previa intesa con le Regioni competenti.

3. Il Ministero della Salute e le Regioni Puglia e Basilicata, ciascuna nell’ambito territoriale di propria competenza, possono incaricare l’Istituto della preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per l’attuazione di piani di profilassi ed altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti medicinali, fatta eccezione per quelli non destinati all’immissione sul mercato, sono svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri, separate da quelle degli altri reparti dell’Istituto.

 

     Art. 5. Erogazione prestazioni a terzi

1. L’Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni ed organizzazioni pubbliche o private, nonché per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Le convenzioni e i contratti di consulenza di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati a condizione che:

a) non venga arrecato pregiudizio all’attività istituzionale dell’Istituto;

b) siano adottate le misure necessarie ad evitare conflitti di interesse;

c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;

d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa separata da quella ordinaria dell’Istituto;

e) per le prestazioni erogate a titolo oneroso si faccia riferimento al tariffario di cui al successivo comma 4.

3. Le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono stabilite, di concerto, dai Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o, se delegati, dai rispettivi Assessori competenti per materia.

4. Le tariffe minime per le prestazioni di cui al comma 1 sono definite ed aggiornate periodicamente, con cadenza almeno triennale, dalla Regione Puglia d’intesa con la Regione Basilicata, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Istituto e nel rispetto delle modalità di calcolo fissate dal Ministero della Salute con il D.M. 6 novembre 1996 e dei criteri stabiliti dallo stesso Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.Lgs. 106/2012. Le prestazioni fornite alle Aziende Sanitarie Locali sono gratuite.

 

     Art. 6. Organizzazione e funzionamento

1. L’Istituto, avente sede legale in Foggia, è articolato nell’ambito delle due Regioni in strutture territoriali.

2. L’istituzione di nuove strutture territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti avviene con formale atto di approvazione da parte della Giunta della Regione territorialmente competente.

3. L’organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell’Istituto, l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sul medesimo Istituto, nonché l’adozione di criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzo delle risorse - disciplinati di concerto dalle Regioni Puglia e Basilicata, fatta salva la competenza statale per le attività espressamente indicate dall’art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 270/1993 - sono stabiliti dal regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto di cui all’articolo 16, comma 3 della presente legge, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dei seguenti principi:

a) nell’ambito dell’organizzazione, occorre garantire l’integrazione ed il coordinamento tecnico-funzionale tra le Regioni Puglia e Basilicata, secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

b) la rete delle strutture operative territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio nonché di economicità della gestione, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati di programmazione regionale delle Regioni e lo stretto collegamento con le rispettive ASL;

c) l’organizzazione amministrativa deve essere improntata ai criteri di semplificazione e snellimento, nonché di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa;

d) è necessario procedere ad una razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dell’Istituto, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante l’adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa (riorganizzazione degli uffici dirigenziali e di quelli con funzioni ispettive e di controllo; gestione unitaria del personale e dei servizi comuni; riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; razionalizzazione delle dotazioni organiche);

e) occorre operare nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di qualità dei servizi.

 

     Art. 7. Organi dell’Istituto

1. Sono organi dell’Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei Revisori dei conti.

 

     Art. 8. Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero della Salute, uno designato dalla Regione Puglia e uno designato dalla Regione Basilicata, scelti tra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalle Regioni Puglia e Basilicata.

3. Ai membri del Consiglio di amministrazione dell’Istituto si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste per gli enti pubblici dal D.Lgs. n. 39/2012 e s.m.i.

4. Il Responsabile del Piano anticorruzione dell’Istituto di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 39/2013 contesta all’interessato l’eventuale esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità, dandone comunicazione al Direttore generale dell’Istituto ed ai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata, nonchè al Ministero della Salute laddove tali cause si riferiscano al consigliere designato dal Ministero medesimo.

5. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente della Regione Puglia di concerto con il Presidente della Regione Basilicata, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rinominati per non più di una volta.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, ovvero quando lo richieda uno dei due Presidenti delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata o almeno due membri del Consiglio stesso, indicando gli argomenti da trattare.

7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti in carica, pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico pari al 20 per cento del trattamento economico del Direttore generale dell’Istituto. I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del Presidente.

 

     Art. 9. Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto.

2. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio di amministrazione in particolare:

a) elegge il Presidente;

b) predispone lo Statuto e sue successive eventuali variazioni, e lo trasmette per l’approvazione alla Giunta regionale della Puglia, che lo approva su parere conforme della Regione Basilicata ;

c) approva, su proposta del Direttore generale, il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche;

d) definisce, sulla base della programmazione regionale di Puglia e Basilicata, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell’Istituto;

e) fissa, sulla base degli indirizzi contenuti nella programmazione sanitaria delle Regioni Puglia e Basilicata in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, gli obiettivi annuali per la valutazione gestionale del Direttore generale;

f) approva il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale, predisposti dal direttore generale;

g) approva il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale di attività, adottati dal direttore generale.

h) approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio annuali, adottati dal direttore generale.

i) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull’attività dell’Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo allo stesso Direttore generale le proprie determinazioni al riguardo, anche con riferimento ai compensi di cui al successivo art. 12, comma 7.

j) predispone e trasmette alle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale dell’Istituto ai fini della valutazione dei primi diciotto mesi dell’incarico dello stesso di cui al successivo art. 12, comma 6.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia assegna al Consiglio di amministrazione un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l’Istituto interessato, nomina un Commissario ad acta che provvede all’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

     Art. 10. Scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d’intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sciolgono il Consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;

c) situazioni tali da comportare l’impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione dell’Istituto.

2. Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, può essere proposto anche dal Ministro della Salute.

3. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio di amministrazione comporta l’automatica decadenza del Direttore generale.

4. I Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con decreto interregionale, d’intesa con il Ministro della Salute, nominano un Commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

5. Al Commissario straordinario di cui al comma precedente spetta un’indennità pari a quella del Presidente del cessato Consiglio.

6. Il Consiglio deve essere ricostituito nel termine previsto dalla legge n. 444/1994 e s.m.i e può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

 

     Art. 11. Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

 

     Art. 12. Il Direttore generale

1. Al Direttore generale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo.

2. Il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia ed uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell’elenco di idonei di cui al precedente comma 2. Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro centoventi giorni, il parere del Ministro della Salute s’intende vincolante.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.

5. Il Direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore generale la Regione Puglia, d’intesa con la Regione Basilicata, acquisita la valutazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore generale, procede o meno alla conferma del medesimo Direttore generale entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

7. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale. Il compenso può essere integrato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995, da un’ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

8. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore generale.

 

     Art. 13. Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce, ne dirige l’attività scientifica, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione dell’Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) sovraintende al funzionamento dell’Istituto, perseguendo il costante miglioramento delle condizioni gestionali;

b) nomina il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 14;

c) nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo dell’Istituto di cui al successivo art. 15;

d) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il bilancio annuale di esercizio, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di amministrazione;

e) predispone il piano annuale e pluriennale di attività, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi previsti dai Piani Sanitari Regionali di Puglia e Basilicata, sottoponendoli all’approvazione del Consiglio di amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

g) stipula i contratti e le convenzioni ed autorizza le spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone al Consiglio di amministrazione per l’approvazione il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, e le relative dotazioni organiche, nonché ogni successiva eventuale variazione;

i) assicura l’efficiente impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche ed il perseguimento dell’equilibrio economico dell’Istituto mediante la gestione del bilancio per obiettivi;

j) gestisce e valorizza il patrimonio dell’Istituto;

k) adotta tutti gli atti concernenti la gestione dell’Istituto;

l) formula proposte per le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione;

m) predispone e presenta al Consiglio di amministrazione per l’approvazione la relazione gestionale annuale sulle attività svolte dall’Istituto.

n) partecipa quale componente, a titolo gratuito, al Comitato di supporto strategico di cui all’art. 13 del D.Lgs. 106/2012.

 

     Art. 14. Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Direttore generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui:

a) uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Il Collegio, durante la prima seduta convocata dal Direttore generale, elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale. Il Presidente non può essere designato dalla stessa Regione che ha designato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 123/2011, ed in particolare vigila sull’attività amministrativa dell’Istituto e sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci al risultato delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il bilancio d’esercizio, accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti compete un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono per il Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto le disposizioni previste per i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.

 

     Art. 15. Direttore amministrativo e Direttore sanitario

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, nominati dallo stesso Direttore generale con provvedimento motivato. Essi cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale, e possono essere riconfermati nei limiti di cui al successivo comma 7.

2. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi la Giunta regionale della Puglia procede alla nomina del nuovo Direttore generale, di concerto con la Regione Basilicata, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 2.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla direzione dei servizi amministrativi dell’Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo di legittimità degli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

6. Il Direttore sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell’Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sul profilo tecnico degli atti relativi alle materie di competenza.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto sono quelli previsti dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

8. ll trattamento economico da corrispondere è quello previsto per i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia dalla vigente normativa nazionale e regionale.

 

     Art. 16. Statuto e Regolamento

1. Il Consiglio di amministrazione provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione dello statuto dell’Istituto, uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia, su conforme parere della Regione Basilicata.

3. Entro il termine di cui al comma 1 il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta della Regione Puglia assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale e sentito l’Istituto interessato, nomina un Commissario ad acta che provvede all’adozione degli atti e provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 

     Art. 17. Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell’Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e nel Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Finanziamento

1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo Sanitario Nazionale, sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento dell’Istituto in relazione alle esigenze del territorio di competenza ed alle attività da svolgere;

b) dal Ministero della Salute per le attività di ricerca corrente e finalizzata di cui all’art. 12, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;

c) dalle Regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente disposti, e dalle Aziende Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle Aziende Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell’Istituto può essere inoltre assicurato dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 270/1993 s.m.i.

 

     Art. 19. Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazioni o per altro titolo, pervengano successivamente all’Istituto.

2. In caso di cessazione dell’Istituto, i beni che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

 

     Art. 20. Gestione contabile e patrimoniale

1. L’Istituto adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione dove ha sede legale l’Istituto.

 

     Art. 21. Vigilanza e controllo

1. La vigilanza è esercitata da entrambe le Regioni Puglia e Basilicata, le quali dispongono, d’intesa o anche singolarmente, ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell’Istituto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sono soggetti a controllo preventivo delle Regioni Puglia e Basilicata, mediante valutazione di conformità con la normativa vigente e con gli indirizzi regionali e le risorse assegnate, i seguenti atti dell’Istituto:

a) bilancio economico preventivo, variazioni di bilancio e bilancio di esercizio;

b) dotazioni organiche e relative modificazioni;

c) deliberazione di programmi di spese pluriennali e provvedimenti che disciplinano l’attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al precedente comma 2 sono trasmessi dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale della Puglia ed alla Giunta regionale della Basilicata.

4. La Regione Puglia è tenuta a pronunciarsi, di concerto con la Regione Basilicata, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell’atto. La Giunta regionale della Basilicata, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale della Puglia ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Pertanto, gli atti sottoposti a controllo si intendono approvati se entro il predetto termine di quaranta giorni la Giunta regionale della Puglia non ne abbia pronunciato l’annullamento con provvedimento motivato.

5. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta qualora la Regione Puglia - sulla base di osservazioni proprie ovvero di eventuali osservazioni formulate dalla Regione Basilicata - ritenga opportuno richiedere elementi integrativi di giudizio all’Istituto, che deve rispondere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 22. Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il Collegio dei Revisori dei conti sono nominati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata costituzione degli organi dell’Istituto si applica l’art. 8 della L. 131/2003 e quanto al Collegio dei Revisori dei conti l’art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011. In caso di impossibilità di funzionamento degli stessi si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 della presente legge.

 

     Art. 23. Abrogazioni

1. E’ abrogata la Legge regionale della Basilicata 23 gennaio 1980, n. 8 nonché ogni altra eventuale disposizione normativa in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 24. Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. Le disposizioni della presente legge, trattandosi di Istituto interregionale, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle due leggi regionali della Puglia e della Basilicata in materia.