Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 05/06/2014 |
Numero: | 87 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 57.7.649 - L. 5 giugno 2014, n. 87.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
(G.U. 7 giugno 2014, n. 130)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «rinnovazione della procedura concorsuale» sono inserite le seguenti: «e comunque, nel caso in cui la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine del medesimo anno scolastico»;
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del
2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «dell'anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività didattiche nell'anno 2014» e le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.
2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».