Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 04/03/2014 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1 . Ambito di applicazione |
Art. 2 . Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 |
Art. 3 . Controlli |
Art. 4 . Tabella di riconciliazione |
Art. 5 . Gestioni fuori bilancio |
Art. 6 . Disposizioni finali |
§ 27.1.223 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
(G.U. 1 aprile 2014, n. 76)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 1 della
Visto l'articolo 8 della
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni attuative della
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.».
b) all'articolo 10, comma 2, lettera e), dopo le parole «obiettivi programmatici» sono inserite le seguenti «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo».
c) All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della
d) Dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:
«Art. 10 ter. Monitoraggio previsioni
1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della
2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalità e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.
3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonchè le eventuali azioni che intende intraprendere.».
Art. 3. Controlli
1. I controlli sui sistemi di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 3 della
2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della
4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 4. Tabella di riconciliazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, pubblica una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa o dati equivalenti della contabilità pubblica, qualora, i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili, e i dati basati sulle norme SEC 95.
2. La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.
Art. 5. Gestioni fuori bilancio
1. Alla
Art. 31 bis. Gestioni fuori bilancio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della
2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 6. Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.