Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 26/06/2014 |
Numero: | 93 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 [...] |
§ 17.2.273 - L. 26 giugno 2014, n. 93.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
(G.U. 28 giugno 2014, n. 148)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1:
le parole: «nonchè dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonchè ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza» sono inserite le seguenti: «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;
al comma 3, dopo le parole: «nonchè dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del
"14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla
al comma 5, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1» e le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1», la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite,», dopo le parole: «delle attività economiche,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese agricole,» e dopo le parole: «ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi,»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili sulla contabilità speciale» sono inserite le seguenti: «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonchè ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonchè nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
9-septies. All'articolo 67-octies del
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono inserite le seguenti: "ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito";
2) le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";
b) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,".
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Sostegno del reddito). - 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali» sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della
"5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorchè perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del
1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
Nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche».