§ 3.3.41 - L.R. 4 febbraio 2014, n. 1.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:04/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
Art. 2.  Norma di abrogazione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.3.41 - L.R. 4 febbraio 2014, n. 1. [1]

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

(B.U. 7 febbraio 2014, n. 16)

 

Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 è rideterminata al 10 febbraio 2016.

2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

 

     Art. 2. Norma di abrogazione

1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” sono abrogati.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.