Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 enti economici regionali |
Data: | 15/01/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Qualificazione e disciplina dell'Irfis Finsicilia S.p.A. |
Art. 2. Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Norma finale |
§ 3.18.107 - L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.
Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50
(G.U.R. 24 gennaio 2014, n. 4 - S.O.)
Art. 1. Qualificazione e disciplina dell'Irfis Finsicilia S.p.A.
1. IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. , in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A., è assoggettata, in quanto iscritta all'elenco generale ed all'elenco speciale degli intermediari finanziari e sino al mantenimento di tale iscrizione, alle disposizioni del titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed esercita la propria attività economica di mercato in conformità alla disciplina vigente per gli intermediari finanziari [1].
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, IRFIS - FinSicilia S.p.A. contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia. A tal fine, IRFIS -FinSicilia S.p.A. può svolgere compiti affidati dalla Regione, con le modalità previste dalla normativa vigente e coerentemente con quanto previsto dallo statuto della società.
3. Per garantire la massima trasparenza dell'attività di cui al comma 2, IRFIS - FinSicilia S.p.A. , anche mediante apposita modifica statutaria, costituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.
Art. 2. Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A.
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della
'1. L'IRFIS-Finsicilia S.p.A. è autorizzato a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico di cui all'articolo 61 della
2. Al comma 1 dell'articolo 61 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole 'non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe;'.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.)
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.)
Art. 6. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 65 della