§ 3.18.107 - L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.
Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 enti economici regionali
Data:15/01/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Qualificazione e disciplina dell'Irfis Finsicilia S.p.A.
Art. 2.  Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  Norma finale


§ 3.18.107 - L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.

Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50

(G.U.R. 24 gennaio 2014, n. 4 - S.O.)

 

Art. 1. Qualificazione e disciplina dell'Irfis Finsicilia S.p.A.

1. IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A. , in breve denominata anche IRFIS - FinSicilia S.p.A., è assoggettata, in quanto iscritta all'elenco generale ed all'elenco speciale degli intermediari finanziari e sino al mantenimento di tale iscrizione, alle disposizioni del titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed esercita la propria attività economica di mercato in conformità alla disciplina vigente per gli intermediari finanziari [1].

 

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, IRFIS - FinSicilia S.p.A. contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia. A tal fine, IRFIS -FinSicilia S.p.A. può svolgere compiti affidati dalla Regione, con le modalità previste dalla normativa vigente e coerentemente con quanto previsto dallo statuto della società.

 

3. Per garantire la massima trasparenza dell'attività di cui al comma 2, IRFIS - FinSicilia S.p.A. , anche mediante apposita modifica statutaria, costituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

 

     Art. 2. Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A.

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

 

'1. L'IRFIS-Finsicilia S.p.A. è autorizzato a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.'.

 

2. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'ai regimi di aiuto di cui al presente comma.' sono sostituite dalle seguenti: 'tra i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, fermo restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis'.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole 'non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;' sono sostituite dalle seguenti: ', nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe;'.

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole 'del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a).' sono sostituite dalle seguenti: 'del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.'.

 

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituita dalla seguente: 'c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.'.

 

     Art. 4.

     (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.)

 

     Art. 5.

     (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.)

 

     Art. 6. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.