§ 3.9.4 - L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.
Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 polizia urbana e rurale
Data:17/02/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . (Oggetto e finalità)
Art. 2 . (Funzioni della Regione)
Art. 3 . (Funzioni degli enti locali)
Art. 4 . (Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato)
Art. 5 . (Gestione in forma associata)
Art. 6 . (Comitato tecnico consultivo per la polizia locale)
Art. 7 . (Giornata della polizia locale)
Art. 8 . (Finanziamento degli interventi)
Art. 9 . (Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale)
Art. 10 . (Organizzazione della polizia locale)
Art. 11 . (Funzioni di polizia locale)
Art. 12 . (Responsabile del servizio o comandante del corpo)
Art. 13 . (Uniformi, tessere di riconoscimento e contrassegni)
Art. 14 . (Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia locale)
Art. 15 . (Attività formativa)
Art. 16 . (Corsi di prima formazione)
Art. 17 . (Formazione e aggiornamento)
Art. 18 . (Corsi per l’accesso)
Art. 19 . (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 . (Norme transitorie e finali)
Art. 21 . (Modifiche e abrogazioni)


§ 3.9.4 - L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale

(B.U. 27 febbraio 2014, n. 21)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in conformità all’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con la presente legge disciplina l’organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1:

a) stabilisce i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;

b) promuove l’esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;

c) disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, nonché delle procedure e della modulistica di servizio;

d) definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;

e) svolge attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;

f) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta;

g) promuove attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;

h) stabilisce criteri e prevede incentivi per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell’attività dei corpi e dei servizi;

i) favorisce l’accesso alle banche dati e agli archivi utili per l’operatività della polizia locale;

j) promuove protocolli operativi tra polizia locale e Polizia di Stato o personale sanitario o altri soggetti operanti nel territorio per la sicurezza in caso di servizi di controllo, pronto intervento, trattamento sanitario obbligatorio;

k) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse strutture di polizia locale;

l) istituisce un portale regionale della polizia locale.

 

     Art. 3. (Funzioni degli enti locali)

1. I Comuni e le Province concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza e, in particolare:

a) approvano il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale anche nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

b) promuovono progetti destinati ad un effettivo ed efficace controllo del territorio dell’ente locale, ivi comprese le fasce serali e notturne, compatibilmente alle vigenti norme contrattuali di settore.

2. I Comuni e le Province possono avvalersi della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per indire gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi alla polizia locale mediante apposita convenzione.

 

     Art. 4. (Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato)

1. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) per realizzare iniziative in collaborazione tra le strutture di polizia locale e le organizzazioni di volontariato medesime.

2. I volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1, in ogni caso:

a) svolgono l’attività sulla base delle indicazioni operative del comandante delle strutture di polizia locale, degli agenti o altri soggetti previsti dalla normativa;

b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli appartenenti alle strutture di polizia locale.

3. L’intervento delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere richiesto dagli enti locali anche in occasione di eventi civili, religiosi, ludico sportivi e calamitosi.

4. Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo quelle previste dall’articolo 3, commi 40 e seguenti, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

 

     Art. 5. (Gestione in forma associata)

1. La Regione promuove la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale in coerenza con le dimensioni territoriali omogenee ottimali.

2. La Giunta regionale, con l’atto di cui all’articolo 20, comma 2, stabilisce i criteri per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, fermi restando i casi di esercizio associato obbligatorio previsti dalla normativa vigente per i Comuni.

3. L’atto di cui al comma 2 contiene in particolare:

a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;

b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell’ambito della gestione associata e i rapporti tra tali strutture e il responsabile della struttura associativa.

4. Nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzioni all’Unione di Comuni le attribuzioni assegnate dalla presente legge ai Comuni e al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall’articolo 54 del d.lgs. 267/2000, sono esercitate rispettivamente dall’Unione e dal Presidente dell’Unione con le modalità previste dallo statuto dell’ente associativo.

5. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra gli enti locali singoli o associati per realizzare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale ivi compresa l’istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico consultivo per la polizia locale)

1. E’ istituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, di seguito denominato “Comitato tecnico”, quale organo consultivo della Giunta regionale. Il Comitato tecnico costituisce sede di confronto per l’individuazione delle politiche regionali in materia di polizia locale, nonché per la verifica della loro attuazione.

2. Il Comitato tecnico è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Resta in carica per la durata della legislatura regionale e ha sede presso la struttura organizzativa regionale competente.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali o da un funzionario delegato appartenente a tale struttura;

c) tre rappresentanti degli enti locali, di cui due designati dalla sezione regionale dell’ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell’UPI fra i comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale;

d) tre esperti, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due di comune accordo da quelle maggiormente rappresentative della polizia locale aventi sede nella regione;

e) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali nel territorio della regione.

4. Il Comitato tecnico, ferma l’espressione dei pareri ad esso attribuiti dalla presente legge, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime pareri in merito:

a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti alle strutture di polizia locale;

b) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi della polizia locale;

c) ai programmi di formazione, studio, aggiornamento e riqualificazione rivolti agli appartenenti alle strutture di polizia locale;

d) agli indirizzi volti a uniformare la modulistica e le procedure, comprese quelle per il reclutamento degli addetti della polizia locale;

e) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione in materia di polizia locale;

f) ogni altra attività di rilevante interesse per la polizia locale.

5. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all’anno e ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.

6. Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

7. Ai componenti del Comitato tecnico, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta solo un rimborso spese, determinato con legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato tecnico. Non è dovuto alcun rimborso spese nel caso in cui i componenti del Comitato tecnico non dipendenti della Regione ricevano già altro emolumento o rimborso spese dall’ente o dalla struttura di appartenenza per le attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Comitato tecnico medesimo.

8. Il Comitato tecnico si avvale di norma della struttura regionale competente e del personale ad essa assegnato. La composizione, le modalità e i criteri di funzionamento sono definiti con atto del dirigente della medesima struttura.

 

     Art. 7. (Giornata della polizia locale)

1. È istituita la “Giornata della polizia locale” da svolgersi il 20 gennaio in occasione della celebrazione di “San Sebastiano” patrono della polizia locale.

2. In occasione della “Giornata della polizia locale” sono organizzate iniziative per l’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all’educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle loro funzioni.

 

     Art. 8. (Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, sentiti la competente commissione assembleare e il Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

2. L’atto indicato al comma 1 in particolare determina le modalità di finanziamento:

a) dei progetti per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nella attività di corpi e servizi di polizia locale indicati alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2;

b) degli interventi e progetti volti a realizzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse strutture di polizia locale di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 2;

c) degli interventi previsti all’articolo 5;

d) degli interventi indicati all’articolo 14.

 

Capo II

Ordinamento della polizia locale

 

     Art. 9. (Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i Comuni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono corpi o servizi di polizia locale e ne disciplinano con regolamento l’organizzazione e il funzionamento.

2. Le Province, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni, possono promuovere, nel rispetto di quanto previsto dall’atto indicato all’articolo 5, comma 2, specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia municipale del territorio di competenza.

3. I corpi di polizia locale sono istituiti purché sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

a) organizzazione giornaliera, nell’ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano, pomeridiano o notturno, compresi i festivi, nonché di un sistema che consenta l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa;

b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;

c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione dell’infortunistica stradale.

4. La Giunta regionale definisce con l’atto indicato all’articolo 20, comma 2, il numero minimo di unità di personale di polizia locale necessario per la costituzione del corpo, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire, sentiti la competente commissione assembleare e il Comitato tecnico.

5. I corpi e servizi di polizia locale adottano preferibilmente un’organizzazione improntata ai principi del decentramento e della prossimità nei confronti della collettività.

 

     Art. 10. (Organizzazione della polizia locale)

1. Ai fini di garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l’inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, gli appartenenti alle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito;

b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vice comandanti;

c) agenti.

2. La dotazione organica ottimale dei corpi di polizia locale è costituita da un’unità di personale ogni mille abitanti.

3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare lo standard indicato al comma 2, il Comune può prevedere un rapporto maggiore o minore in relazione alle disponibilità di bilancio e a particolari esigenze organizzative locali, anche con riguardo alla stagionalità turistica, all’estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminosi, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (Cal) e della competente commissione assembleare.

4. I corpi di polizia locale, ove istituiti, dipendono dal sindaco o dal presidente della Provincia e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

5. Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco o dal presidente della Provincia e riveste la categoria considerata apicale nell’ente di appartenenza. Non può essere sottoposto funzionalmente ad altri dirigenti dell’ente locale.

6. I Comuni nei quali non è istituito il corpo di polizia municipale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l’istituzione di corpi di polizia locale in forma associata.

7. Nel caso non sia possibile l’istituzione di corpi di polizia locale in forma associata, come indicato al comma 6, i Comuni possono istituire servizi di polizia locale in forma singola o associata.

8. Se il servizio di polizia locale non è eretto a corpo può essere collocato all’interno di una struttura dirigenziale più ampia, assicurando comunque la relazione diretta tra il sindaco o il presidente della Provincia e il responsabile.

9. Nell’atto indicato all’articolo 8 è assicurata priorità di finanziamento all’esercizio delle funzioni di polizia locale in forma associata.

10. Lo svolgimento delle funzioni in forma singola o associata indicato al presente articolo è effettuato nel rispetto delle norme in materia di esercizio obbligatorio associato delle funzioni comunali.

 

     Art. 11. (Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. I corpi e i servizi di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare:

a) vigilano sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’ente di appartenenza.

3. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria di competenza dell’ente locale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

4. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono ordinariamente le loro funzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall’insieme degli enti associati.

5. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza:

a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) attività in collaborazione con altre strutture di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

6. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del provvedimento dell’autorità giudiziaria che le ha richieste.

7. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono svolgere le funzioni di competenza armati, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente. Il regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, determina nel rispetto della normativa statale vigente:

a) la tipologia dei servizi per i quali si deve prevedere l’armamento;

b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;

c) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

d) i criteri per l’addestramento all’uso delle armi presso i luoghi autorizzati.

8. Il regolamento indicato al comma 7 può prevedere l’impiego di strumenti difensivi oltre le armi convenzionali, se autorizzati dalla normativa statale, quali spray urticanti, casco protettivo, distanziatore in gomma, giubbotto antiproiettile e cuscino per trattamento sanitario obbligatorio.

9. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l’esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l’utilizzo, straordinario o esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima.

10. Le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento di tariffe.

 

     Art. 12. (Responsabile del servizio o comandante del corpo)

1. Il responsabile del servizio di polizia locale o il comandante del corpo, ove istituito:

a) dirige lo svolgimento delle attività di competenza ed emana gli ordini e le disposizioni organizzative e operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all’articolo 9, comma 1;

b) è responsabile della organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico ed operativo degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;

c) attua gli indirizzi e le direttive del sindaco e del presidente della Provincia.

2. L’incarico di comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità dell’ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano quelli della polizia locale.

 

Capo III

Uniformi, distintivi, gradi e strumenti operativi

 

     Art. 13. (Uniformi, tessere di riconoscimento e contrassegni)

1. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale svolgono le proprie attività in uniforme, salvo i casi in cui il regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, preveda diversamente.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 6, disciplina con proprio regolamento:

a) le caratteristiche delle uniformi in relazione alle diverse circostanze e specialità di impiego, alla cui sostituzione si provvede in maniera graduale sulla base dell’usura;

b) gli elementi identificativi degli appartenenti alle strutture di polizia locale;

c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia locale;

d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza, apponibili sull’uniforme;

e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;

f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione.

3. Uniformi e segni distintivi devono essere distinguibili rispetto a quelli delle forze dell’ordine e delle forze armate.

4. Le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi utilizzati dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza e dal personale di cui all’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche di cui al comma 2.

5. I veicoli immatricolati ad uso esclusivo di polizia stradale di proprietà dei corpi e servizi di polizia locale sono soggetti al pagamento forfettario della tassa di proprietà regionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 14. (Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia locale)

1. La Giunta regionale definisce:

a) le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi in dotazione alle strutture di polizia locale in conformità alla normativa statale;

b) le modalità per l’istituzione presso la sala operativa unificata permanente (SOUP), di cui all’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), del numero telefonico unico di emergenza per la polizia locale collegato con il territorio regionale.

 

Capo IV

Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale

 

     Art. 15. (Attività formativa)

1. La Regione programma e realizza le attività formative degli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale previste negli articoli 16, 17 e 18, in collaborazione con gli enti locali, attraverso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), di seguito denominata “Scuola regionale”.

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo indicato dagli enti locali, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per l’accesso alle diverse figure professionali, per il personale assunto a tempo determinato e per l’aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei corsi.

3. L’attività formativa può essere svolta in forma decentrata nel territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori.

4. Gli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale assunti a tempo determinato dagli enti locali sono adibiti al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione realizzato dall’ente locale in base a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

5. L’albo dei docenti per le attività formative di cui al comma 1, è tenuto dalla Scuola regionale ed è istituito e aggiornato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Sono iscritti d’ufficio all’albo tutti coloro che risultano avere insegnato almeno una volta a corsi di “prima formazione” o “aggiornamento” alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione organizza, dietro richiesta degli enti locali, lezioni per il conseguimento della patente di servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

 

     Art. 16. (Corsi di prima formazione)

1. La Scuola regionale organizza corsi di prima formazione, con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi indetti per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuova unità addetta allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I corsi di prima formazione sono obbligatori entro due anni dall’assunzione e possono essere organizzati in forma decentrata.

2. In caso di assunzione tramite corsi concorso, la partecipazione agli stessi equivale alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, a condizione che i contenuti del corso predisposto dall’ente locale ai fini del concorso siano conformi a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

 

     Art. 17. (Formazione e aggiornamento)

1. AI fine di garantire la continuità dell’aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, la Scuola regionale organizza:

a) corsi di formazione specifica e di elevata specializzazione per i responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi;

b) corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione anche in relazione all’impiego in specifici settori operativi.

2. AI temine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato apposito attestato.

 

     Art. 18. (Corsi per l’accesso)

1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale promuove, anche avvalendosi della collaborazione delle Università aventi sede nel territorio regionale, corsi formativi di preparazione rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale.

2. La realizzazione dei corsi di cui al comma 1 può essere affidata alla Scuola regionale.

3. Il superamento delle prove finali dei corsi di cui al comma 1 può costituire titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici indetti dagli enti locali.

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa complessiva di euro 159.800,00.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme già autorizzate dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) come di seguito indicato:

a) nella tabella A, per euro 70.000,00 mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale), già iscritte nell’UPB 10601 del bilancio di previsione dell’anno 2014;

b) nella tabella B, per euro 89.800,00 mediante impiego di quota parte delle risorse che derivano da equivalente riduzione dell’autorizzazione di spesa della legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), già iscritte nell’UPB 10606 per euro 29.800,00 e nell’UPB 10613 per euro 60.000,00 del bilancio di previsione per l’anno 2014.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall’anno 2014 sono iscritte nell’UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

5. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione del comma 7 dell’articolo 6 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme relative alla l.r. 20/1984 iscritte nell’UPB 10501.

 

     Art. 20. (Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 6 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione di tale organismo continua ad operare il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 della l.r. 38/1988.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare, con propri regolamenti, stabilisce i termini e le modalità di adeguamento alle disposizioni relative alla gestione associata delle funzioni di polizia locale indicate al comma 2 dell’articolo 5 e provvede all’attuazione del comma 4 dell’articolo 9.

3. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, si attuano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la gradualità della sostituzione delle uniformi indicata alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 13.

4. I Comuni e le Province adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali diversi dai Comuni e dalle Province che adeguano allo scopo i propri ordinamenti.

6. Fino all’adozione degli atti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’articolo 21 e i relativi provvedimenti attuativi.

 

     Art. 21. (Modifiche e abrogazioni)

1. Nella tabella A della l.r. 49/2013 la voce: “Legge regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di polizia locale – 70.000,00” è soppressa.

2. Nella tabella B della l.r. 49/2013 la voce: “Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – 289.800,00” è sostituita dalla seguente: “Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – 200.000,00”.

3. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale);

b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);

c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: “Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale”).

4. Sono altresì abrogati:

a) il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l’anno 1998);

b) l’articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);

c) l’articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).