§ 2.3.382 - Regolamento 29 novembre 2013, n. 1224.
Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:29/11/2013
Numero:1224


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .
Art. 3 .


§ 2.3.382 - Regolamento 29 novembre 2013, n. 1224.

Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione

(G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 320)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

 

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 800/2008 (2) scade il 31 dicembre 2013.

 

(2) Con l’adozione della comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (3) dell’8 maggio 2012, la Commissione ha avviato un’ampia revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 994/98 è già stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 (4). È tuttora in corso la revisione di numerosi altri orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato, quali quelli concernenti la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, gli aiuti ambientali, il capitale di rischio e gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Non sarà possibile portare a termine l’adeguamento di tali strumenti prima della scadenza del regolamento (CE) n. 800/2008. Pertanto, onde garantire un approccio coerente in tutti gli strumenti di aiuto di Stato, è opportuno prorogare al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008.

 

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 800/2008.

 

(4) Alla luce della proroga del periodo di validità del regolamento (CE) n. 800/2008, alcuni Stati membri potrebbero voler prolungare misure per cui sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento. Onde ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che le informazioni sintetiche relative alla misure da prolungare siano considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non vi siano state apportate modifiche sostanziali.

 

(5) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per permettere la proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 prima della sua scadenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All’articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

“Esso si applica fino al 30 giugno 2014.”

 

     Art. 2.

Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 800/2008, uno Stato membro intenda prolungare misure per le quali ha già trasmesso alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure sono considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3.)

(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

(4) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.