Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 sport e attività ricreative |
Data: | 25/11/2013 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1 . (Principi) |
Art. 2 . (Finalità ed obiettivi) |
Art. 3 . (Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie) |
Art. 4 . (Musei dello sport) |
Art. 5 . (Funzioni conferite alle autonomie locali) |
Art. 6 . (Strumenti di programmazione e coordinamento) |
Art. 7 . (Piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie) |
Art . 8. (Linee operative annuali) |
Art. 9 . (Sistema informativo regionale per lo sport SIS Campania) |
Art. 10 . (Comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie) |
Art. 11 . (Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorioeducativo-ricreative) |
Art. 12 . (Contributi) |
Art. 13 . (Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo) |
Art. 14 . (Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive) |
Art. 15 . (Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo) |
Art. 16 . (Convenzioni con l’Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito) |
Art. 17 . (Talento sportivo) |
Art. 18 . (Contributi a tutela del talento sportivo) |
Art. 19 . (Vincolo di destinazione) |
Art. 20 . (Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell’articolo 90 della legge 289/2002) |
Art. 21 . (Convenzioni) |
Art. 22 . (Qualificazione degli operatori) |
Art. 23 . (Tutela della salute dei praticanti) |
Art. 24 . (Certificazione medica di idoneità all’attività sportiva) |
Art. 25 . (Carta elettronica sanitaria dell’atleta e passaporto biologico) |
Art. 26 . (Regolamento attuativo) |
Art. 27 . (Attività antidoping) |
Art. 28 . (Norme transitorie) |
Art. 29 . (Abrogazioni) |
Art. 30 . (Disposizioni finanziarie) |
§ 3.7.13 - L.R. 25 novembre 2013, n. 18.
Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorioeducativo-ricreative
(B.U. 26 novembre 2013, n. 67)
CAPO I
Principi generali
Titolo I
Finalità e funzioni della Regione Campania
Art. 1. (Principi)
1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello Statuto regionale della Campania, della Carta europea dello sport e del Codice europeo d’etica sportiva del Consiglio d’Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d’integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie.
2. La Regione garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l’inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.
Art. 2. (Finalità ed obiettivi)
1. La Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
b) la salvaguardia dell’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;
c) l’accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;
d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
e) la tutela del diritto alla salute ed all’integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui alla presente legge;
f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
g) l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero;
h) l’adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;
i) la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
l) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell’associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi;
m) l’aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie;
n) l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l’accesso pubblico.
Art. 3. (Funzioni della Regione in materia di sport e delle attività motorie)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’articolo 2, la Regione:
a) coordina gli interventi e le attività con l’adozione del piano triennale regionale dello
sport e delle attività motorie previsti nell’articolo 7 e mediante le linee operative annuali
previsti nell’articolo 8;
b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare,
programmando, di concerto con le autonomie locali, gli assessorati regionali competenti e,
sentito il comitato previsto nell’articolo 10, gli interventi per l’utilizzo di spazi e strutture
destinate all’attività sportiva; ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari,
pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;
c) stipula convenzioni con l’amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le
competenti autorità militari, secondo la normativa vigente, per consentire l’utilizzo sociale
delle strutture e degli spazi e degli impianti sportivi pubblici, civili e militari;
d) sottoscrive, in accordo con il Ministero della giustizia, le convenzioni per favorire
l’esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a
misure penali, in applicazione della vigente normativa in materia;
e) programma ed organizza i percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro
in favore dei soggetti che praticano l’attività sportiva agonistica ad alto livello, mediante
la stipula di appositi accordi con le università e le organizzazioni sindacali rappresentative
del mondo del lavoro e dell’impresa;
f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definisce e
programma, sentito il comitato previsto nell’articolo 10, l’aggiornamento e la
qualificazione tecnica;
g) sostiene la formazione, l’inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani
che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza, se non in possesso di altre forme di
reddito;
h) stipula, di concerto con l’assessore regionale delegato alla sanità, le intese e gli accordi con l’Istituto di medicina e scienza dello sport, con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, con le associazioni professionali dei diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, di seguito denominati Isef, e dei laureati in scienze motorie, con l’università e con le scuole primarie e dell’infanzia per le attività motorio-ricreative, per l’aggiornamento e la formazione, nonché per l’istituzione della carta elettronica sanitaria e del passaporto biologico, di seguito denominato Abp, previsti negli articoli 24 e 25;
i) stipula accordi ed intese con l’amministrazione scolastica regionale per la promozione e
la valorizzazione dello sport scolastico;
l) organizza e coordina gli scambi di giovani praticanti sportivi con le regioni d’Italia e
con i paesi della Comunità europea e dell’area del Mediterraneo, per sviluppare la
solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea e per accrescere la
conoscenza dei popoli dell’area del Mediterraneo;
m) favorisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà
regionale, per la massima trasparenza e per la fruibilità da parte dei cittadini;
n) interagisce con l’amministrazione scolastica regionale della Campania per la
realizzazione dei progetti nazionali di promozione sportiva scolastica.
2. La Regione, per promuovere lo sviluppo integrato del territorio, garantisce il
coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport, mediante le attività di
programmazione, d’indirizzo, di monitoraggio e di controllo.
3. La Regione riconosce la funzione sociale ed educativa, nell’ambito delle comunità locali,
delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali.
4. La Regione, nell’ambito delle finalità previste nell’articolo 2, favorisce l’attività sportiva
come strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica
sportiva, favorendone l’integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche
e giovanili.
Art. 4. (Musei dello sport)
1. Nel rispetto della tradizione storica sportiva campana la Regione riconosce e sostiene la
primaria funzione dei musei dello sport, delle associazioni e degli enti storici sportivi, quali
strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.
Art. 5. (Funzioni conferite alle autonomie locali)
1. Le province e i comuni concorrono alla definizione del piano triennale regionale dello sport
e delle linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il
Consiglio delle autonomie locali.
2. Le province, di concerto con l’Associazione nazionale comuni d’Italia provinciale, sentiti i
comitati provinciali del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato Coni, e,
per la parte di relativa competenza, l’amministrazione scolastica territoriale, nel rispetto del
piano triennale regionale:
a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive ed i
programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal
Sistema informativo regionale per lo sport, di seguito denominato SIS Campania, previsto
nell’articolo 9;
b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull’albo provinciale delle associazioni
sportive.
3. I comuni, singoli o associati:
a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per
la migliore utilizzazione delle strutture esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle
linee di indirizzo per l’adozione dei piani annuali provinciali e comunali previsti
nell’articolo 7, comma 2, lettera c);
b) adottano iniziative per sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;
c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l’utilizzo degli
spazi urbani per fini sportivi;
d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi, nonché sull’attuazione
dell’articolo 6, comma 14-bis della
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del
Servizio sanitario regionale);
e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il
piano triennale regionale, provinciale e le linee operative annuali;
f) collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l’impiantistica sportiva, di
concerto con la provincia e sentito il SIS Campania;
g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale
alle province e al SIS Campania;
h) promuovono le forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le istituzioni
scolastiche;
i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione dei permessi
necessari ed offrendo la collaborazione anche ad associazioni amatoriali esistenti nel
territorio comunale.
Art. 6. (Strumenti di programmazione e coordinamento)
1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell’esercizio delle funzioni regionali
in materia di sport e delle attività motorie:
a) il piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie previsto nell’articolo 7;
b) le linee operative annuali previste nell’articolo 8;
c) il SIS Campania, previsto nell’articolo 9.
Art. 7. (Piano triennale regionale dello sport e delle attività motorie)
1. La Regione approva con delibera di Giunta regionale il piano triennale regionale dello sport
e delle attività motorie, sentito, entro trenta giorni, il Consiglio delle autonomie locali ed il
Comitato tecnico regionale dello sport, previo parere della commissione consiliare
competente in materia, espresso ai sensi della
(Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo).
2. Il piano triennale regionale dello sport stabilisce:
a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento,
definendo le priorità nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle
caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie;
b) l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano triennale
regionale dello sport e delle attività motorie;
c) le linee di indirizzo per l’adozione dei piani annuali provinciali e comunali;
d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione e la localizzazione degli
impianti sportivi, con particolare riferimento al contenimento dei costi di gestione,
all’utilizzo delle energie alternative ed all’abbattimento delle barriere architettoniche;
e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero degli
impianti sportivi dismessi o inutilizzati;
f) la programmazione delle attività di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di
aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute, sentito il
comitato previsto nell’articolo 10;
g) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per la disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive, di concerto con il comitato regionale della federazione medico
sportiva italiana;
h) la programmazione degli interventi a regia regionale.
Art. 8. (Linee operative annuali)
1. Le linee operative annuali approvate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun
anno definiscono per l’anno successivo:
a) l’analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche
avvalendosi dell’attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e di gestione di
banche-dati e delle reti informative nel settore dello sport, indicate dal SIS Campania
previsto nell’articolo 9;
b) l’individuazione, in conformità con il piano triennale regionale dello sport, delle
tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale,
nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;
c) la pianificazione dell’attività preliminare all’esecuzione e alla valorizzazione degli
impianti sportivi;
d) le misure di sostegno e di promozione per lo sviluppo della professionalità degli
operatori del settore dello sport e delle attività motorie;
e) l’ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna
tipologia di intervento previsti nell’articolo 12 e le modalità di presentazione e di
valutazione delle istanze.
Art. 9. (Sistema informativo regionale per lo sport SIS Campania)
1. La Regione istituisce il SIS Campania presso la competente struttura amministrativa
dell’assessorato regionale allo sport, che ne cura la gestione.
2. La Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico regionale per lo sport previsto nell’articolo 10, definisce le linee di indirizzo ed i modelli organizzativi del sistema, da attuare anche mediante convenzione ed individua le procedure e gli schemi di rilevazione omogenei, per consentire l’analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi, nonché per fornire le informazioni sulla spesa, sulla realizzazione e sull’utilizzo della impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio. Con lo stesso atto deliberativo sono definite le procedure di trasmissione dei dati agli enti e agli organismi interessati.
3. Il SIS Campania sostiene l’efficiente utilizzo delle risorse e coordina le attività con le
politiche del territorio, in raccordo con i sistemi informativi attivati.
4. Il SIS Campania favorisce la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi alle diverse
tipologie di intervento.
5. La raccolta dei dati relativi al SIS Campania costituisce obbligo dei comuni, che li
trasmettono agli enti e agli organismi interessati con cadenza almeno semestrale, secondo le
modalità previste dalle linee di indirizzo e dai modelli organizzativi adottati ai sensi del
comma 2.
Art. 10. (Comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie)
1. È istituito il comitato tecnico regionale per lo sport e delle attività motorie, con compiti
consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti, che sulla base dei dati del SIS
Campania, elabora le proposte e fornisce i pareri per la redazione del piano triennale regionale
e delle linee operative annuali regionali, nonché sulle questioni sottoposte dall’assessore
regionale competente.
2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali
e gli enti indicati nell’articolo 9 sono definiti con provvedimento di Giunta regionale.
3. Il comitato è composto da non più di undici componenti, di seguito indicati:
a) l’assessore regionale competente in materia di sport o suo rappresentante, che lo
presiede;
b) tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata esperienza tecnica o
scientifica o professionale in materia sportiva;
c) due componenti della Giunta regionale del Coni, di cui uno in rappresentanza degli enti
di promozione sportiva regionali;
d) il presidente del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana o un suo
delegato;
e) un rappresentante regionale del Comitato italiano paraolimpico, di seguito denominato
Cip;
f) un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale;
g) un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e
diplomati Isef nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’assessore competente;
h) un rappresentante dell’università abilitata al rilascio del diploma di laurea magistrale in
scienze motorie.
4. Il comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce, su convocazione
del presidente, almeno una volta al mese.
5. L’incarico di componente del comitato è a titolo gratuito.
Art. 11. (Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorioeducativo-ricreative)
1. Nel rispetto dell’articolo 90 della
2. Il registro è diviso in due sezioni:
a) sezione A - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni:
1) sono iscritte d’ufficio al registro, nella sezione A, le associazioni sportive
dilettantistiche in possesso della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal Coni, come previsto
nell’articolo 7 del
2004, n.186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legislativo 28 maggio
2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse) e le associazioni comprese nella sezione
parallela di detto registro riservata al Cip;
b) sezione B - associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciute
dal Coni:
1) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione B, le associazioni o gli enti di
promozione o comunque le associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e
della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle
associazioni sportive del Coni ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1.1 almeno una sede nel territorio regionale; lo statuto ispirato ai criteri di
democraticità e dal quale risulta che l’associazione persegue prevalentemente finalità
motorio-educativo-ricreative;
1.2 la previsione di norme statutarie che stabiliscono l’adeguamento dei regolamenti
dell’associazione alle disposizioni previste nell’articolo 6 della legge 14 dicembre
2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro
il doping);
1.3 non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la
richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità
competenti;
1.4 l’assenza di finalità di lucro;
1.5 la presenza territoriale per le associazioni a carattere regionale, con strutture
operative in almeno due province della Regione Campania.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definite le procedure per l’iscrizione delle
associazioni nella sezione B del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività
associative.
4. Il registro regionale, relativamente alla sezione B, è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza dal
competente dipartimento della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di
eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2
e provvede alla periodica revisione ed all’aggiornamento.
5. L’iscrizione da almeno due anni alla sezione A o alla sezione B del registro regionale
costituisce requisito essenziale per l’erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della
Regione.
CAPO II
Sostegno all’impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive
Titolo I
Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza
economica
Art. 12. (Contributi)
1. La Regione, per l’attuazione del piano triennale regionale dello sport e delle sue
articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, stabilisce
l'erogazione dei contributi in favore di iniziative, di conservazione, di miglioramento e di
messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, di realizzazione di nuovi impianti ed
incentiva le forme di partecipazione pubblico-privata, come la finanza di progetto e la
concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. In particolare concede:
a) contributi in conto capitale, a totale carico della Regione, a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche o private, dei comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e degli oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con riguardo anche alle persone con ridotta motricità;
b) contributi in conto interessi a favore dei soggetti previsti nella lettera a) per la
contrazione di mutui, per lavori di completamento, ampliamento, miglioramento,
adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi.
Art. 13. (Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo)
1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e
organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:
a) attività sportive dilettantistiche;
b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali.
2. La Regione favorisce l’attività sportiva per i soggetti previsti nell’articolo 2, mediante la
concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo come stabilito nel piano
triennale regionale previsto nell’articolo 7.
3. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:
a) le associazioni e le società sportive dilettantistiche previste nell'articolo 90, comma 17,
della
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip e costituite con atto pubblico, con scrittura privata
autenticata o registrata;
b) i comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, gli enti di promozione sportiva, le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e le associazioni benemerite
a carattere nazionale, riconosciuti dal Coni e dal Cip e presenti a livello regionale;
c) le istituzioni pubbliche e gli enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di
settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.
4. I soggetti beneficiari, previsti nel comma 3, con esclusione delle istituzioni pubbliche,
devono essere iscritti da almeno due anni nel registro regionale, così come previsto
nell’articolo 11, comma 5.
5. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei
contributi.
6. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del
contributo assegnato.
Art. 14. (Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive)
1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l’acquisto delle attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili. I comuni e le province, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo degli impianti privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 26 della
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei
contributi.
Art. 15. (Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo)
1. Le istanze per la concessione dei contributi relative all’acquisto delle attrezzature, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive, riferite all’anno successivo, sono inviate all’assessorato competente allo sport della Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, corredate dalla relazione illustrativa delle attività sportive o delle manifestazioni per cui si chiede il contributo, vistate dal comitato regionale della federazione o dall'ente proponente, nonché dal preventivo delle spese di ditte specializzate per l’acquisto di attrezzature.
2. L’associazione beneficiaria per i successivi cinque anni non può ottenere ulteriori
contributi per l’acquisto di attrezzature e per ristrutturazioni.
3. Il contributo relativo all’acquisto di attrezzature, alle attività sportive e alla realizzazione di
manifestazioni sportive è calcolato, a consuntivo, sul 50 per cento delle spese documentate e
comunque non deve superare l’importo di cinquantamila euro.
4. Le istanze di contributo previste nel comma 1 sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi
del
di bollo), salvo esenzione, come da tabella allegata al decreto.
5. L’erogazione dei contributi previsti nel comma 3 è subordinata alla presentazione delle fatture di spesa quietanzate e dei titoli di pagamento previsti nel
6. Le associazioni beneficiarie dei contributi stipulano convenzioni con gli enti locali per
l’uso pubblico totale o parziale delle strutture.
Art. 16. (Convenzioni con l’Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito)
1. La Regione può stipulare con l’Istituto di credito sportivo e con altri istituti di credito le convenzioni per predeterminare ed assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati previsti nell’articolo 12, comma 1, lettera b).
2. L’ammontare massimo dei contributi previsti nel comma 1 e le modalità di presentazione e
di valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione, di liquidazione e di
erogazione delle somme, sono annualmente stabilite con le linee operative annuali regionali
previste nell’articolo 8.
Art. 17. (Talento sportivo)
1. La Regione istituisce l’elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo.
2. Sono inseriti nell’elenco i giovani atleti, di età non superiore ai venticinque anni, non
professionisti o equiparati, che hanno conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri
tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del comitato previsto nell’articolo 10 e
che sono:
a) residenti nella Regione Campania da almeno due anni;
b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi.
3. Nell’elenco previsto nel comma 1 è inserita un’apposita sezione per gli atleti diversamente
abili in possesso dei requisiti indicati nel comma 2, senza limiti d'età.
Art. 18. (Contributi a tutela del talento sportivo)
1. La Regione concede contributi ai soggetti iscritti nell’elenco previsto nell'articolo 17 ed alle
loro società di appartenenza.
2. I contributi sono concessi per il 60 per cento agli atleti e per il restante 40 per cento alle
società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti.
3. Le società previste nel comma 2 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli
atleti ammessi a contributo il logo della Regione Campania.
Art. 19. (Vincolo di destinazione)
1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi previsti nella presente legge sono
vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.
2. La Regione, con delibera di Giunta, in coerenza con il piano triennale regionale dello sport
e con le linee operative annuali, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione
degli impianti, se è intervenuta e dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non
convenienza o la diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto.
Art. 20. (Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell’articolo 90 della
1. In attuazione dell’articolo 90, commi 24, 25 e 26 della
modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici
territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura
dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro.
2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel
rispetto del principio dell’imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle
federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate,
alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell’articolo 11,
comma 2, che garantiscono:
a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per
il nuoto libero;
b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto,
l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l’attività praticabile nell'impianto e
con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli
impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
e) lo svolgimento dell'attività agonistica;
f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell’impianto.
3. Per l’affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l’avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell’articolo 9.
4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell’osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all’esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.
5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di
valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali:
a) la pregressa esperienza di gestione;
b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;
c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o
olimpionici.
6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato
in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti:
a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo
svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove
sono ubicati;
b) quando nel territorio di riferimento dell’ente proprietario è presente un solo soggetto che
promuove la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto;
c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove
insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o
consortile.
7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l’applicazione dei commi 3 e 4,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21. (Convenzioni)
1. I rapporti tra l’ente pubblico territoriale ed il soggetto gestore dell’impianto individuato ai
sensi dell’articolo 20 sono disciplinati da apposita convenzione.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed
economiche della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente
legge, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
3. La convenzione fissa la durata massima dell'affidamento in gestione, prevede criteri di
proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'ente pubblico
territoriale, è obbligata a destinare al migliore utilizzo dell’impianto affidato.
4. Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni:
a) la salvaguardia dell'impianto sportivo;
b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e
tipo di utenza;
c) la partecipazione alle attività agonistiche;
d) la promozione sportiva nel territorio e l’ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed
erogare servizi all'utenza.
6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
7. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo
dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa
autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.
8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di
approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative
al funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
CAPO III
Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e dell’educazione motoria -Tutela della
salute dei praticanti e degli operatori
Titolo I
Gli operatori sportivi e delle attività motorie
Art. 22. (Qualificazione degli operatori)
1. Sono considerati istruttori responsabili le persone in possesso di diploma Isef, o di laurea in scienze motorie, previsti dall’articolo 2 del
2. Sono considerati preparatore fisico e atletico le persone in possesso della laurea magistrale
in scienze e tecniche dello sport, oppure in possesso di diploma o di laurea equipollenti
conseguiti in Italia e all’estero, nonché dell'abilitazione di primo grado alla disciplina
specifica rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al
Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi
riconosciuti dal Coni.
3. Sono considerati specialisti dell'attività motoria per il benessere, le persone in possesso
della laurea magistrale in scienze motorie per la prevenzione ed il benessere, oppure in
possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti in Italia o all’estero, legalmente
riconosciuti in Italia.
4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e
corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva
nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, o al Cip, nonché rilasciata dagli enti di
promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni o dal Cip e che
hanno frequentato e superato un corso di formazione di Pss.
5. Il superamento del corso di formazione di Pss per il riconoscimento della qualifica di
istruttore è vincolante a partire dal 1° gennaio 2015.
6. La Regione promuove, sentito il comitato previsto nell’articolo 10, la formazione e
l’aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, dei docenti di
educazione fisica, favorisce le iniziative per elevare il livello professionale e riserva
attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in
condizioni di ridotta motricità.
Titolo II
Tutela della salute
Art. 23. (Tutela della salute dei praticanti)
1. Per garantire la salute dei cittadini, nelle strutture pubbliche e private nelle quali si svolge attività motoria e sportiva in forma gratuita o con pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un istruttore responsabile in possesso dei titoli previsti dall’articolo 22, commi 1 e 4. Nelle strutture indicate dal presente comma, per migliorare le prestazioni sportive, l’istruttore responsabile svolge le funzioni di direttore tecnico responsabile dell’applicazione dei programmi svolti e del rispetto delle normative antidoping e dell’adeguata diffusione di informazioni sugli effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o di sostanze non vietate dalla normativa vigente.
2. Il direttore tecnico previsto nel comma 1 ha l’obbligo di rendere noto per iscritto, al
pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono requisiti per
l’esercizio delle attività previste nel comma 1.
3. Il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle attività, sotto la propria
sorveglianza e responsabilità, di istruttori responsabili o di istruttori specifici o di specialisti
delle attività motorie per il benessere, previsti nell’articolo 22.
4. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano:
a) per l’esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se
svolte in aree pubbliche attrezzate;
c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate
dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e
della sicurezza degli atleti, sono a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, le attività, compresa la balneazione, i corsi di
nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea sono svolti
alla presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente
federazione sportiva riconosciuta o affiliata al Coni o al Cip e, in ogni caso, in possesso di
abilitazione al Pss.
6. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli
utenti, degli istruttori e del preparatore fisico e atletico, a copertura di eventi dannosi
riconducibili alle attività svolte all’interno degli impianti.
Art. 24. (Certificazione medica di idoneità all’attività sportiva)
1. È istituito l’albo regionale, tenuto in formato elettronico, delle strutture e degli specialisti in
medicina dello sport accreditate o abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità fisica
all’attività sportiva agonistica. Ad ogni atleta sulla base dei dati tenuti presso l’istituito albo, è
rilasciata la carta elettronica sanitaria e l’Abp, come previsto nell’articolo 25.
2. I soggetti che praticano l’attività sportiva devono essere in possesso di certificazione
medica di idoneità fisica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le certificazioni di idoneità
all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, limitatamente ai propri assistiti. I certificati per la pratica sportiva
non agonistica per i campionati studenteschi sono rilasciati a titolo gratuito.
3. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle Aziende
sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport o da
specialisti in medicina dello sport inseriti nell’apposito albo regionale.
4. Le società sportive o le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità:
a) a subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non
agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalle vigenti
disposizioni di legge;
b) a conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificando la scadenza e la validità;
c) a rifiutare, per la pratica delle attività sportive agonistiche, i certificati rilasciati da
specialisti diversi da quelli indicati nel comma 3.
Art. 25. (Carta elettronica sanitaria dell’atleta e passaporto biologico)
1. Le certificazioni di idoneità fisica all’attività sportiva agonistica sono rilasciate da strutture
e da specialisti in medicina dello sport inseriti nell’albo regionale su formato elettronico. La
carta elettronica sanitaria e l’Abp, contengono i dati del fascicolo sanitario on-line, dove sono
archiviate le informazioni relative alle visite di idoneità effettuate ed i referti degli esami
diagnostici.
2. Per l'attuazione del comma 1, la Regione istituisce il comitato di vigilanza e di controllo
composto da:
a) l’assessore regionale allo sport o suo delegato;
b) un rappresentante del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;
c) un rappresentante designato dal Coni regionale;
d) un rappresentante designato dal Cip regionale.
3. La partecipazione al comitato previsto nel comma 2 è a titolo gratuito.
Art. 26. (Regolamento attuativo)
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede all’emanazione di apposito regolamento per l’organizzazione
del rilascio all’atleta della carta elettronica sanitaria e dell’Abp, nonchè della gestione e del
loro utilizzo.
Art. 27. (Attività antidoping)
1. La Regione, in armonia con la
praticanti e degli atleti di additivi per modificare in modo innaturale la prestazione sportiva,
promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive e individua le
relative misure nelle linee operative annuali per lo sport.
2. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, le scuole e le associazioni professionali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie, per poter accedere ai contributi, devono dimostrare, anche con autocertificazione, di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni previste nell’articolo 6, della
3. Le società sportive, nonché i gestori di impianti sportivi, svolgono l’attività di informazione
al momento dell'iscrizione. La Regione promuove campagne informative e di prevenzione, in
collaborazione con i Doping control officer (Dco) della federazione medico sportiva italiana,
per la diffusione, tra i giovani ed i praticanti, della buona pratica sportiva e della conoscenza
dei danni che provocano le sostanze dopanti.
CAPO IV
Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie
Art. 28. (Norme transitorie)
1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla loro definizione, le disposizioni della
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 11, comma 5, nella
sezione B del registro regionale possono essere iscritte, su istanza da presentarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le associazioni che hanno già
usufruito di contributi regionali per lo sport.
3. Fino alla effettiva costituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto nell’articolo
123, comma 4, della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti
dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, prevista dalla legge
regionale 28 novembre 1996, n.26 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione-
Autonomie locali della Campania).
4. Le convenzioni che hanno ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza
economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati, sottoscritte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a dispiegare la loro efficacia
fino al termine della vigenza statuita nelle convenzioni.
5. In sede di prima applicazione le disposizioni previste nel comma 1 dell’articolo 23, si
applicano a decorrere dal terzo anno successivo alla data di approvazione della presente legge.
6. In sede di prima applicazione i criteri, le modalità di attuazione e le scadenze per la
concessione dei contributi previsti negli articoli 12, 13 e 14 sono stabiliti con delibera di
Giunta regionale.
Art. 29. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 42/1979 e 46/1982.
Art. 30. (Disposizioni finanziarie)
1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all’applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.500.000,00, nell’ambito della Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport ed il tempo libero, mediante prelievo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.