§ 3.7.2 - L.R. 3 agosto 1982, n. 46.
Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981 n. 65 in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 sport e attività ricreative
Data:03/08/1982
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Le funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione Campania, in materia di sport, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e [...]
Art. 2.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.7.2 - L.R. 3 agosto 1982, n. 46. [1]

Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981 n. 65 in materia di sport.

 

Art. 1. Le funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione Campania, in materia di sport, sono esercitate in conformità alle direttive ed agli indirizzi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente legge.

 

     Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegato alla legge regionale n. 46

 

Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub-delegate dalla regione Campania con legge 1 Settembre 1981, n. 65 in materia di Sport.

 

     I Comuni interessati presentano alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno programmi di promozione per attività sportive che dovranno essere principalmente finalizzati a sostenere iniziative dilettantistiche promosse dalle Federazioni sportive nazionali dagli Enti di promozione sportiva alle Associazioni sportive e dagli organi collegiali della scuola.

     Sulla base di tali programmi, la Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare competente, ripartisce tra i Comuni, entro i termini e con le modalità previste dalla legge di bilancio, contributi fino alla concorrenza dello stanziamento di cui all'apposito capitolo del bilancio regionale.

     Per la realizzazione o il completamento di impianti comunali e relative attrezzature sportive, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ripartisce annualmente tra i Comuni, che abbiano prodotto documentata istanza, contributi fino alla concorrenza degli stanziamenti di cui agli appositi capitoli del bilancio regionale, dando priorità assoluta:

     a) al completamento degli impianti già iniziati e non completati onde evitare che molti di questi restino per anni ed anni incompleti, non agibili, annullando così lo sforzo che la Regione sta facendo per dotare il territorio di un minimo di impianti sportivi;

     b) alla costruzione di nuovi impianti sportivi di base, cioè impianti che più spiccatamente caratterizzano lo sport quale servizio sociale, e da inserire principalmente nelle aree ove sorgono insediamenti per l'edilizia economica e popolare;

     c) alla realizzazione di impianti elementari di atletica leggera o di piattaforme pluriuso da realizzare nelle immediate vicinanze delle scuole;

     d) alla costruzione di impianti sportivi per handicappati;

     e) agli impianti polisportivi di base a livello distrettuale, di Comunità Montane e di Consorzi tra Enti locali.

     Per gli impianti sportivi non di base la Regione interviene con contributi in conto interessi.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, assegna i contributi ad Enti ed Organismi per la realizzazione di manifestazioni di interesse regionale, nazionale, ed internazionale, a sostegno di iniziative dilettantistiche promosse dagli Enti locali, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva.

     La Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare assegna altresì ad Associazioni e sodalizi sportivi contributi per il completamento ed il miglioramento di impianti, previo parere del Comune competente per territorio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 25 novembre 2013, n. 18.