Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione economica |
Data: | 13/01/2014 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2005) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.9 - L.R. 13 gennaio 2014, n. 2.
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.
(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1 - S.S. 15 gennaio 2014, n. 5)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
«Art. 20
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del
2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell’occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio».
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.