Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 30/12/2013 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1 . (Adeguamento alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241) |
Art. 2 . (Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2) |
Art. 3 . (Interventi finanziari urgenti) |
Art. 4 . (Abrogazione disposizioni della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2) |
Art. 5 . (Variazione al bilancio di previsione 2013) |
Art. 6 . (Ulteriori interventi finanziari urgenti) |
Art. 7 . (Modifica all’art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 8 . (Modifica all’art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 9 . (Modifica all’art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 10 . (Modifiche all’art. 12 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 11 . (Modifiche all’art. 13 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 12 . (Modifiche all’art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 13 . (Modifiche all’art. 16 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 14 . (Modifiche all’art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 15 . (Modifica all’art. 19 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 16 . (Modifica all’art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 17 . (Modifica all’art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 18 . (Modifica all’art. 25 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 19 . (Modifica all’art. 26 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 20 . (Modifica all’art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39) |
Art. 21 . (Modifica all’art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86) |
Art. 22 . (Modifiche all’art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86) |
Art. 23 . (Modifica all’art. 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86) |
Art. 24 . (Modifiche all’art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86) |
Art. 25 . (Modifiche all’art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86) |
Art. 26 . (Entrata in vigore) |
§ 6.1.224 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 59.
Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo"
(B.U. 30 dicembre 2013, n. 128 Speciale)
Art. 1. (Adeguamento alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241)
1. La presente legge ha la finalità di adeguare le disposizioni di cui alla
Art. 2. (Modifiche alla
1. La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’art. 7, comma 1, della
Art. 3. (Interventi finanziari urgenti)
1. La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’art. 7, comma 1, della
2. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la
3. All'art. 2 della
4. Al Prospetto "A" sono aggiunte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
UPB 02.01.005 – capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio
+ € 430.000,00
UPB 02.01.005 – capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e accessorio
- € 430.000,00
Art. 4. (Abrogazione disposizioni della
1. Il comma 4, dell’art. 7, della
2. L’art. 16, della
3. L’art. 27, della
4. L’art. 28, della
Art. 5. (Variazione al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la
Art. 6. (Ulteriori interventi finanziari urgenti)
1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell’Ente Fiera di Lanciano è concesso al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano un contributo pari a € 150.000,00, somma conforme all’accertamento effettuato dall’Ente stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano capienza nella UPB 07.02.011, capitolo 102499.
2. Le attività dell’Enoteca Regionale, istituita con L.R. 7.12.1995, n. 138 sono realizzate mediante rifinanziamento dell’art. 35, della L.R. 10.5.2002, n. 7 con stanziamento di € 55.000,00 sul capitolo 102405, U.P.B. 07.02.003.
3. Per garantire continuità alle attività di cui alla
4. Allo scopo di sostenere le imprese che esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona è concesso un aiuto di € 160.000,00. Le predette risorse sono utilizzate sotto forma di contributi in "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura sulla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22".
5. Per le finalità di cui all’art. 17 (Interventi in favore della marineria di Pescara) della L.R. 10.1.2013, n. 2, il capitolo 141501 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" viene rifinanziato per una somma pari ad € 650.000,00.
6. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 (Disciplina comunitaria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) per lo svolgimento delle attività non economiche di cui al paragrafo 3.1.1. della Comunicazione, al fine di supportare le attività relative al Programma Annuale di Ricerca 2013, è concesso un contributo complessivo di € 800.000,00 a favore dei centri regionali di ricerca Cotir, Crab e Crivea. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 102499, U.P.B. 07.02.003.
7. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 6 adottano un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6.
8. Al fine del rimborso delle spese relative alle proprie attività è concesso un contributo di € 400.000,00 a favore delle associazioni di protezione civile regionali. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 151300, U.P.B. 05.01.007.
9. Per le spese di liquidazione della società Abruzzo Engineering, è concesso un contributo pari a € 500.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo di nuova istituzione 281625 U.P.B. 08.01.014.
10. Per le spese di liquidazione dell’Ente Abruzzo Lavoro, è concesso un contributo pari a € 170.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 21530 U.P.B. 11.01.001.
11. A favore del Comune di Poggiofiorito (CH) è concesso un contributo alle spese per gli interventi alla scuola materna comunale pari a € 70.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 152427 di nuova istituzione U.P.B. 04.02.001.
12. Il capitolo 71520, U.P.B. 13.01.003 denominato "Fondo sociale regionale" viene rifinanziato per € 2.100.000,00.
13. Il capitolo 262417, U.P.B. 03.02.005 denominato "Programma di riqualificazione urbana" viene rifinanziato per € 1.500.000,00.
14. Al Consorzio Industriale L’Aquila è concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure d’espropriazioni già effettuate. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 281624 di nuova istituzione U.P.B. 08.01.014.
15. Il capitolo 62424 U.P.B. 10.02.009 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo L.R. 22.2.2000 n. 15" viene rifinanziato per € 150.000,00.
16. Il capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 denominato " Interventi a favore del Teatro di prosa L.R. 11.2.1999, n. 5" viene rifinanziato per € 150.000,00.
17. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.011 per € 150.000,00;
b) in aumento capitolo di spesa 102405, U.P.B. 07.02.003 per € 55.000,00;
c) in aumento UPB 07.02.011, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", per € 77.000,00;
d) in aumento capitolo di spesa 142330, U.P.B. 07.02.013 per € 160.000,00;
e) in aumento capitolo di spesa 141501, U.P.B. 08.01.016 per € 650.000,00;
f) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.003 per € 800.000,00;
g) in aumento capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007 per € 400.000,00;
h) in aumento capitolo di spesa 281625, U.P.B. 08.01.014 per € 500.000,00;
i) in aumento capitolo di spesa 21530, U.P.B. 11.01.001 per € 170.000,00;
l) in aumento capitolo di spesa 152427, U.P.B. 04.02.001 per € 70.000,00;
m) in aumento capitolo di spesa 262417, U.P.B. 03.02.005 per € 1.500.000,00;
n) in aumento capitolo di spesa 71520, U.P.B. 13.01.003 per € 2.100.000,00;
o) in aumento capitolo di spesa 281624, U.P.B. 08.01.014 per € 191.000,00;
p) in aumento capitolo di spesa 62424, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
q) in aumento capitolo di spesa 62436, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
r) in diminuzione capitolo di spesa 11202, U.P.B. 02.01.005 per € 4.000.000,00;
s) in diminuzione capitolo di spesa 11210, U.P.B. 02.01.005 per € 2.800.000,00;
t) in diminuzione capitolo di spesa 11212, U.P.B. 02.01.005 per € 323.000,00.
Art. 7. (Modifica all’art. 4 della
1. La lettera c), del comma 1, dell’art. 4, della
Art. 8. (Modifica all’art. 8 della
1. La lettera a), del comma 2, dell’art. 8, della
Art. 9. (Modifica all’art. 9 della
1. Al comma 2, dell’art. 9, della
2. Al comma 3, dell’art. 9, della
Art. 10. (Modifiche all’art. 12 della
1. Alla lettera c), del comma 4, dell’art. 12 della
2. Al comma 7, dell’art. 12, della
3. Al comma 9, dell’art. 12, della
Art. 11. (Modifiche all’art. 13 della
1. La lettera c), del comma 4, dell’art. 13 della
"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12".
2. La lettera c), del comma 5, dell’art. 13 della
"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell’art. 12".
3. La lettera c), del comma 6, dell’art. 13 della
"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 12".
Art. 12. (Modifiche all’art. 14 della
1. Il comma 1, dell’art. 14, della
"1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.".
2. Al comma 2 dell’art. 14 della
Art. 13. (Modifiche all’art. 16 della
1. Alla lettera a), del comma 5, dell’art. 16 della
2. Il comma 7, dell’art. 16, della
"7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.".
Art. 14. (Modifiche all’art. 18 della
1. Il comma 2, dell’art. 18 della
2. Al comma 3, dell’art. 18, della
3. Al comma 4, dell’art. 18, della
4. Il comma 9, dell’art. 18, della
5. Il comma 10, dell’art. 18, della
6. Il comma 12, dell’art. 18, della
"12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l’organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell’organico della scuola sono in regola con la normativa sull’insegnamento e non sono componenti di altre scuole.".
7. Il comma 14, dell’art. 18 della
"14. Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.".
Art. 15. (Modifica all’art. 19 della
1. Al comma 1, dell’art. 19, della
Art. 16. (Modifica all’art. 21 della
1. Al comma 3, dell’art. 21 della
Art. 17. (Modifica all’art. 22 della
1. Il comma 1, dell’art. 22, della
"1. La vigilanza sull’esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all’art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.".
Art. 18. (Modifica all’art. 25 della
1. Il comma 5, dell’art. 25, della
"5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.".
Art. 19. (Modifica all’art. 26 della
1. Il comma 2, dell’art. 26, della
"2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell’attività formativa, rendiconta l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.".
Art. 20. (Modifica all’art. 27 della
1. Dopo il comma 1, dell’art. 27, della
"1 bis. La
Art. 21. (Modifica all’art. 14, della
1. La lettera a), del comma 3, dell’art. 14, della
Art. 22. (Modifiche all’art. 15, della
1. La lettera a), del comma 3, dell’art. 15, della
2. La lettera a), del comma 5, dell’art. 15, della
Art. 23. (Modifica all’art. 26 della
1. La lettera a), del comma 3, dell’art. 26, della
Art. 24. (Modifiche all’art. 27 della
1. La lettera a) del comma 3, dell’art. 27 della
2. La lettera a) del comma 5, dell’art. 27 della
Art. 25. (Modifiche all’art. 28 della
1. Il comma 1, dell’art. 28, della
"1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.".
2. Il comma 4, dell’art. 28, della
Art. 26. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato
(Omissis)