§ 3.6.50 - L.R. 6 dicembre 1990, n. 94.
Istituzione della scuola per le professioni della montagna, presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:06/12/1990
Numero:94


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.50 - L.R. 6 dicembre 1990, n. 94. [1]

Istituzione della scuola per le professioni della montagna, presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona.

(B.U. n. 19 Straord. del 27 dicembre 1990).

 

Art. 1.

     Al fine di qualificare il nostro sistema formativo, ai sensi degli articoli 3, terzo comma lettere a) e b), e 6, secondo comma lettera a) della L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, la Regione istituisce, presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona, la «Scuola regionale delle attività di montagna».

 

     Art. 2.

     Compito della scuola è lo studio, la programmazione e la gestione dei corsi di formazione relativi alle attività escursionistiche, di tempo libero, turistiche, di osservazione e visita nei luoghi montani nonché delle attività di gestione e valorizzazione associata e cooperativa delle aree forestali [2].

     Oltre alla competenza sulle attività relative alle qualifiche disciplinate dalle LL.RR. n. 22/80, n. 65/82, n. 15/84 e della Legge n. 6/89 secondo i criteri e le modalità in essa indicate - la scuola rilascia attestati di qualifica, gestisce corsi formativi e di aggiornamento ricorrente relativi ad attività richieste dalla istituzione di parchi regionali, nazionali, riserve naturali e guidate e dalla diffusione di strutture organizzative dell'accoglienza in montagna, come rifugi, bivacchi e camping.

     Altri compiti della scuola sono l'informazione e l'orientamento professionale sulle qualifiche rilasciate e la preparazione di personale capace di fornire soccorso in montagna in ogni condizione climatica.

 

     Art. 3.

     Presso la scuola opera una commissione scientifico-tecnica che ha il compito di predisporre programmi didattici dei corsi, dove non previsto da apposite leggi regionali.

     La commissione sovrintende allo svolgimento delle attività. Anche sulla base di tale esperienza, la commissione inoltra annualmente una proposta di attività formativa al Settore formazione professionale della Giunta regionale che di essa tiene conto nella redazione del piano annuale della formazione professionale.

 

     Art. 4.

     La Commissione di cui all'art. 3 è nominata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta ed è composta da:

     1) il direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo;

     2) un professore ordinario del Corso di laurea in scienze ambientali dell'Università di L'Aquila designato dal Rettore della stessa Università;

     3) due professionisti di discipline di montagna, di cui una guida alpina preferibilmente istruttore nazionale e un maestro di sci preferibilmente istruttore nazionale, scelti dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tra coloro che abbiano svolto attività di docenza nei corsi formativi gestiti dalla Regione Abruzzo;

     4) un esperto ambientalista designato dall'Assessore all'urbanistica;

     5) il direttore del CRFP di Sulmona, che assume le funzioni di segretario.

     6) un esperto forestale designato dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative nel settore forestale [3].

     I commissari nominano, a scrutinio segreto, un Presidente scelto tra i componenti la commissione.

     Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della commissione e di redigere l'annuale relazione, da inviare alla Giunta Regionale.

 

     Art. 5.

     Al fine di potere esercitare, con adeguati strumenti, il compito di informazione e di orientamento professionale sulle attività svolte dalla scuola, il CRFP di Sulmona acquisisce la necessaria documentazione sulle tematiche florofaunistiche, geomorfologiche e ambientali, con particolare riferimento a quelle abruzzesi. Per lo svolgimento delle attività di orientamento, la Scuola può pubblicare testi a stampa e predisporre appositi strumenti audiovisuali.

 

     Art. 6.

     Le attività e le prove finali dei corsi - articolate in momenti tecnico-pratici, didattici, teorici - hanno luogo nel territorio, preferibilmente regionale, che per conformazione si presti alle necessità della programmazione didattica dei corsi.

     Al fine di garantire una migliore articolazione e gestione dei corsi, la scuola può attivare convenzioni con istituti di ricerca e formazione specializzati nel settore e operanti nella Regione [4].

 

     Art. 7.

     Per consentire l'attività della commissione di cui all'art. 3 e l'attività di orientamento e di documentazione, è disposta la erogazione di lire 50 milioni a favore del CRFP di Sulmona, il cui direttore ne risponderà nella qualità di funzionario delegato.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39.

[2] Comma così modificato dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Punto aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.