§ 4.1.82 - R.R. 4 dicembre 2013, n. 5.
Disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo e per gli elaborati del Piano regolatore generale e del piano attuativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:04/12/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Obbligatorietà del piano attuativo)
Art. 4.  (Modalità di attuazione diretta condizionata)
Art. 5.  (Varianti al piano attuativo)
Art. 6.  (Piano attuativo)
Art. 7.  (Attrezzature e servizi)
Art. 8.  (Convenzione o atto d'obbligo)
Art. 9.  (Modalità di redazione e di rappresentazione degli elaborati)
Art. 10.  (Documento programmatico)
Art. 11.  (PRG - parte strutturale)
Art. 12.  (PRG - parte operativa)
Art. 13.  (Piano attuativo)
Art. 14.  (Schema di convenzione tipo)
Art. 15.  (Norme finali e transitorie)


§ 4.1.82 - R.R. 4 dicembre 2013, n. 5. [1]

Disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo e per gli elaborati del Piano regolatore generale e del piano attuativo convenzionato, di cui all'articolo 62, comma 1, lettere e), f) e g) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

(B.U. 11 dicembre 2013, n. 55 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 62, commi 1, lettera e) e 1 bis) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), disciplina:

 

a) l'obbligatorietà del piano attuativo convenzionato di cui al Titolo III della l.r. 11/2005, quale modalità di attuazione indiretta delle previsioni del Piano regolatore generale (PRG);

 

b) le modalità per l'attuazione diretta delle previsioni del PRG, anche in riferimento ai casi indicati dalla normativa regionale in materia urbanistica, attraverso il titolo abilitativo di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione.

 

2. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62, comma 1, lettere f) e g) della l.r. 11/2005 disciplina, altresì, gli elaborati del PRG e del piano attuativo, assicurando, nel territorio regionale, comportamenti uniformi nella rappresentazione delle componenti progettuali inerenti gli strumenti urbanistici, anche al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione delle informazioni, utilizzando strumenti informatici e telematici, nonché l'acquisizione di dati conoscitivi relativi alle trasformazioni territoriali.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano per l'attuazione degli insediamenti di cui al regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), previsti dal PRG di cui alla l.r. 11/2005.

 

2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano inoltre per l'attuazione delle corrispondenti zone omogenee di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), previste dai PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) e dagli strumenti urbanistici generali non ancora adeguati alle leggi regionali 31/1997 e 11/2005.

 

TITOLO II

MODALITÀ ATTUATIVE DEL PRG

 

     Art. 3. (Obbligatorietà del piano attuativo)

1. L'approvazione del piano attuativo di cui al Titolo III della l.r. 11/2005 è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti:

 

a) interventi negli insediamenti che rivestono valore storico culturale di cui all'articolo 18 del r.r. 7/2010, ad eccezione dei seguenti interventi:

 

1) di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) della l.r. 1/2004 e di ristrutturazione edilizia che non comporti aumento della superficie utile coperta o modifiche della sagoma e dell'area di sedime preesistenti;

 

2) cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4 della l.r. 1/2004 ;

 

3) di cui agli articoli 35, 38 e 41 della l.r. 1/2004 ;

 

4) infrastrutture viarie, tecnologiche a rete e puntuali, edifici pubblici, nonché per l'arredo urbano;

 

b) interventi di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) finalizzati a beneficiare di quantità edificatorie premiali di cui allo stesso articolo;

 

c) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 21 del r.r. 7/2010, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 mq.;

 

d) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 22 del r.r. 7/2010 di nuova previsione, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 mq.;

 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 23 del r.r. 7/2010, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 mq.;

 

f) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 20 del r.r. 7/2010, ad eccezione di quelli che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 mq.;

 

g) programma urbano complesso di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (Norme in materia di riqualificazione urbana) nei casi e per le parti in cui ricorrono le stesse condizioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f);

 

h) programma urbanistico di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005 ;

 

i) interventi per l'edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 28 bis della l.r. 11/2005 ;

 

j) interventi finalizzati alla perequazione urbanistica di cui all'articolo 29 della l.r. 11/2005 o in base a specifiche normative in materia.

 

2. Il piano attuativo è comunque obbligatorio per l'attuazione di previsioni urbanistiche qualora le normative dei piani di settore prevedono il ricorso a tale modalità indiretta.

 

3. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche la richiesta di rilascio del relativo titolo abilitativo o la segnalazione certificata di inizio attività, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, anche corrispondenti a quelli dello stesso piano attuativo, il Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a provvedere in ordine al titolo abilitativo medesimo dopo l'esecutività del piano. L'acquisizione di pareri, assensi, autorizzazioni e certificazioni necessarie, anche in materia paesaggistica, è effettuata contestualmente al procedimento del piano attuativo.

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione diretta condizionata)

1. L'attuazione diretta delle previsioni degli strumenti urbanistici generali mediante il rilascio del titolo abilitativo, condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo nei casi in cui il comune valuti la necessità di regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione, è obbligatoria esclusivamente nei casi seguenti:

 

a) interventi relativi ai nuovi insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 21 del r.r. 7/2010 che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 mq.;

 

b) interventi relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di cui all'articolo 22 del r.r. 7/2010 di nuova previsione, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 mq.;

 

c) interventi di ristrutturazione urbanistica, relativi agli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi di cui all'articolo 23 del r.r. 7/2010, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 3.000 mq.;

 

d) interventi di ristrutturazione urbanistica relativi a insediamenti prevalentemente residenziali di cui all'articolo 20 del r.r. 7/2010, che comportano la realizzazione di un unico organismo edilizio ovvero superficie utile coperta delle costruzioni inferiore o uguale a 1.000 mq.;

 

e) interventi di cui all'articolo 35, comma 9 della l.r. 11/2005 ;

 

f) interventi che comportano la redazione del piano aziendale convenzionato di cui all'articolo 34, comma 4 della l.r. 11/2005 ;

 

g) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i) della l.r. 11/2005 ;

 

h) interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d) e g) della l.r. 11/2005 .

 

2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 è obbligatorio altresì per l'attuazione di previsioni urbanistiche qualora le normative dei piani di settore prevedono il ricorso a modalità di attuazione diretta condizionata.

 

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rilascio di un unico titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di successive modifiche o varianti soggette a titoli abilitativi anche frazionati. In caso di agibilità parziale delle opere di cui al comma 1 la convenzione o l'atto d'obbligo deve prevedere la funzionalità delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali e funzionali relative alla medesima opera oggetto di agibilità.

 

     Art. 5. (Varianti al piano attuativo)

1. Le varianti di piani attuativi convenzionati che riguardano modifiche delle previsioni all'interno del piano, riguardanti i lotti e le relative previsioni planivolumetriche o modifiche alle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali, nel rispetto delle normative dello strumento urbanistico generale e delle prescrizioni contenute nella convenzione, sono presentate al comune dai proprietari o aventi titolo e sono approvate con le modalità di attuazione diretta condizionata, previa comunicazione del procedimento agli altri proprietari controinteressati al piano attuativo medesimo.

 

     Art. 6. (Piano attuativo)

1. Il piano attuativo o la modalità di attuazione diretta condizionata interessano insediamenti o parti di essi secondo le perimetrazioni e le previsioni dello strumento urbanistico generale.

 

2. Nei casi di cui all'articolo 22 della l.r. 11/2005 l'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica rappresenta un obbligo per il comune qualora sia necessario consentire una corretta e razionale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

 

     Art. 7. (Attrezzature e servizi)

1. Gli interventi negli insediamenti per attrezzature e servizi di cui all'articolo 17 del r.r. 7/2010 di iniziativa privata o mista sono attuati con le modalità di attuazione diretta condizionata anche per stralci funzionali delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

 

2. Gli interventi relativi ad edifici per attrezzature e servizi pubblici, indipendentemente dall'insediamento in cui ricadono, sono attuati con le modalità di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2004 .

 

     Art. 8. (Convenzione o atto d'obbligo)

1. Le convenzioni o gli atti d'obbligo di cui agli articoli 3 e 4 contengono gli elementi dello schema di convenzione tipo previsto all'articolo 14, da applicare in base alle specifiche casistiche del piano attuativo.

 

TITOLO III

ELABORATI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

 

     Art. 9. (Modalità di redazione e di rappresentazione degli elaborati)

1. In sede di redazione del PRG di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 11/2005 i comuni garantiscono la corrispondenza delle componenti, dei temi e dei codici specifici, di cui al r.r. 7/2010, riferiti alle previsioni urbanistiche, con la necessaria flessibilità e autonomia nella regolamentazione e individuazione delle previsioni urbanistiche stesse e di integrazione con le informazioni inerenti le specificità del territorio comunale.

 

2. La redazione e la rappresentazione degli elaborati degli strumenti urbanistici generali e del piano attuativo è effettuata in formato numerico georeferenziato, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2006, n. 102 e dell'articolo 24 del r.r. 7/2010.

 

     Art. 10. (Documento programmatico)

1. Il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG è composto dagli elaborati di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 11/2005, quali in particolare:

 

a) la relazione che illustra e riporta le informazioni di carattere storico, geografico, morfologico, idrogeologico, naturalistico, ambientale e paesaggistico ed il relativo regime vincolistico, nonché i dati e le caratteristiche inerenti le dotazioni territoriali e quanto previsto all'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e all'Allegato 1 del r.r. 7/2010 ;

 

b) gli schemi grafici che illustrano i contenuti della relazione di cui alla lettera a), alla scala di rappresentazione almeno 1:25.000 o 1:10.000, su Carta tecnica regionale o ortofotogrammetrica, con gli eventuali approfondimenti su carta catastale Scala 1:10.000 - 1:5.000;

 

c) eventuali schemi di sintesi inerenti la struttura e le caratteristiche specifiche e peculiari del territorio;

 

d) eventuale schema di accordo preliminare di copianificazione che specifichi puntualmente gli elementi, le previsioni e le scelte strategiche di assetto del territorio e le politiche di settore rispetto alle quali i soggetti coinvolti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 11/2005, devono assumere precisi impegni;

 

e) eventuali elementi ed elaborati previsti per la verifica di assoggettibilità a valutazione ambientale strategica - VAS di cui alle disposizioni statali e regionali.

 

2. Le informazioni, i dati e le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a) devono riguardare lo stato di fatto, le scelte strategiche di assetto del territorio e le trasformazioni proposte, in coerenza con quanto riportato nel quadro conoscitivo, nel bilancio urbanistico - ambientale e nel documento di valutazione, anche applicando i relativi atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 11. (PRG - parte strutturale)

1. Sono elaborati della parte strutturale del PRG:

 

a) la relazione che illustra in particolare:

 

1) lo stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente con riferimento alle previsioni residenziali, produttive e per servizi in esso contenute e del loro stato di attuazione, in rapporto a specifiche normative del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e del Piano paesaggistico regionale (PPR);

 

2) la descrizione delle componenti strutturali del territorio comunale identificate con specifico riferimento a quelli di cui all'articolo 3, comma 1 della l.r. 11/2005 ed alle previsioni del PTCP e del PPR e dell'Allegato 1 del r.r. 7/2010 ;

 

3) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico delle città e del territorio, evidenziando gli obiettivi generali e specifici, i fabbisogni e le componenti - scelte strutturali come previste all'articolo 3, commi 2 e 3 della l.r. 11/2005 e le compatibilità o conformità con le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 27/2000 ;

 

4) le modalità applicative della delibera della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 164 in materia di elementi della struttura urbana minima (sum) ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica a scala urbana;

 

5) le eventuali modalità ed i criteri per l'applicazione delle misure perequative, compensative e premiali;

 

6) gli elementi e le modalità applicative, delle disposizioni dei Titoli II e III del r.r. 7/2010 in materia di quantificazione e modalità di reperimento delle dotazioni territoriali;

 

7) la corrispondenza delle scelte di pianificazione e programmazione operate con le disposizioni del PTCP, con i piani di settore e con la programmazione territoriale regionale;

 

8) i criteri di sostenibilità ambientale applicativi della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

 

b) la normativa di attuazione per la disciplina delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 11/2005 e gli indirizzi ed i parametri per la parte operativa, nonché la relativa disciplina paesaggistica in applicazione del PPR;

 

c) la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica in prospettiva sismica e gli eventuali elementi di microzonazione sismica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 377 di pertinenza della parte strutturale e di rinvio alla parte operativa ed alla fase attuativa, relative alle condizioni e previsioni territoriali, con le cartografie tematiche;

 

d) cartografie idonee a rappresentare lo stato attuale del territorio, le previsioni del PRG pertinenti alla parte strutturale ed i relativi vincoli con riferimento al contenuto della relazione di cui alla lettera a), in scala 1:25.000 e 1:10.000;

 

e) sintesi della previsione dello strumento urbanistico generale vigente e della relativa normativa di attuazione;

 

f) elaborati informatizzati dei contenuti del PRG secondo quelli riportati nell'Allegato 1 del r.r. 7/2010, contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte strutturale del PRG, e le relative norme tecniche di attuazione;

 

g) elaborati ed elementi previsti per la valutazione di incidenza ambientale e per la valutazione ambientale strategica - VAS, di cui alle disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 12. (PRG - parte operativa)

1. Sono elaborati della parte operativa del PRG:

 

a) la relazione illustrativa delle scelte compiute e della loro conformità con quanto stabilito nella parte strutturale, con il dettaglio degli elementi di maggior rilevanza dei contenuti previsti all'articolo 4 della l.r. 11/2005 e all'Allegato 1 del r.r. 7/2010 ;

 

b) la relazione geologica, idrogeologica ed idraulica in prospettiva sismica e gli eventuali elementi di microzonazione sismica, di cui alla d.g.r. 377/2010, di pertinenza delle parti di territorio inerenti la parte operativa e l'indicazione del rinvio di tali elementi alla fase attuativa, relativa alle condizioni e previsioni territoriali, con almeno le cartografie tematiche;

 

c) le cartografie in numero adeguato ed in rapporto non inferiore alla scala 1:5.000 e 1:2.000 per illustrare le scelte del PRG;

 

d) le norme tecniche di attuazione che disciplinano, in particolare:

 

1) gli insediamenti, le parti del territorio urbano, le infrastrutture ed i servizi; le relative destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le modalità dirette ed indirette di attuazione delle previsioni, i parametri edilizi, urbanistici, ambientali ed i requisiti tecnici con riferimento alla l.r. 17/2008 ed al r.r. 7/2010 ;

 

2) gli interventi edilizi in applicazione delle disposizioni del PPR e del PTCP in materia paesaggistica;

 

3) gli interventi edilizi in applicazione di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420;

 

4) l'individuazione degli elementi che costituiscono la Sum, in applicazione della d.g.r. 164/2010;

 

5) le modalità perequative, compensative e premiali in attuazione della normativa di settore;

 

6) la rispondenza degli insediamenti del PRG con le zone omeogenee di cui al d.m. 1444/1968 e all'articolo 25, comma 3 del r.r. 7/2010 ;

 

e) elaborati del piano di classificazione acustica di cui alla l.r. 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) e relativo regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 ;

 

f) elaborati informatizzati dei contenuti del PRG secondo quelli riportati nell'Allegato 1 del r.r. 7/2010, contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte operativa del PRG, e le relative norme tecniche di attuazione;

 

g) elaborati ed elementi previsti per la valutazione di incidenza ambientale e per la valutazione ambientale strategica - VAS, di cui alle disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 13. (Piano attuativo)

1. Il Piano attuativo è costituito dai seguenti elaborati minimi:

 

a) relazione tecnico e descrittiva contenente:

 

1) la descrizione delle caratteristiche morfologiche dell'ambito di intervento;

 

2) le previsioni dello strumento urbanistico generale;

 

3) il fabbisogno e il dimensionamento di aree per dotazioni territoriali e/o l'eventuale monetizzazione delle stesse;

 

4) l'illustrazione delle motivazioni e dei criteri previsti per gli interventi con riferimento alle previsioni di PRG;

 

b) documentazione relativa all'assetto proprietario del piano attuativo contenente:

 

1) l'elenco dei nominativi dei proprietari o aventi titolo delle aree interessate dal piano attuativo, con le relative percentuali di proprietà rispetto alla superficie totale ed il relativo valore catastale anche ai fini di quanto previsto all'articolo 22 della l.r. 11/2005 ;

 

2) l'elenco dei nominativi proprietari o aventi titolo delle aree comprese nel piano attuativo da espropriare o vincolare in caso di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 11/2005 ;

 

3) la distribuzione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e premialità;

 

c) documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei coni visuali di ripresa;

 

d) norme tecniche di attuazione con specificazione:

 

1) dei parametri edilizi ed urbanistici per la realizzazione degli interventi;

 

2) delle caratteristiche architettoniche e formali dell'insediamento;

 

3) delle essenze arboree autoctone interessate;

 

4) dei materiali utilizzabili, delle tecnologie applicate e dei colori;

 

5) delle modalità applicative della disciplina paesaggistica del PPR volte all'inserimento ed alla mitigazione ambientale;

 

e) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, comprendente gli studi di microzonazione sismica di dettaglio di cui alla d.g.r. 377/2010, nonché verifica di compatibilità idrogeologica ed idraulica, facendo salve le successive verifiche connesse alla progettazione definitiva/esecutiva e le relative relazioni e certificazioni di compatibilità;

 

f) valutazione previsionale di clima acustico redatta ai sensi della normativa regionale in materia;

 

g) elaborati ed elementi previsti per la valutazione di incidenza ambientale e per la valutazione ambientale strategica - VAS, di cui alla normativa statale e regionale vigente;

 

h) rappresentazioni grafiche quali:

 

1) planimetria, catastale aggiornata in scala 1:2.000, con individuazione del perimetro del piano attuativo con l'inserimento degli elementi relativi all'informatizzazione di cui alla d.g.r. 102/2006;

 

2) planimetria generale di inquadramento dell'area nel contesto - Scala di rappresentazione 1:10.000 - 1:5.000, estesa ad un ambito significativo dell'intorno per la valutazione del contesto, rappresentando, in particolare:

 

a. la viabilità, compresi i percorsi ciclabili e pedonali principali;

 

b. le servitù, le fasce di rispetto ed i vincoli ambientali, idrogeologici, aeroportuali e elettromagnetici;

 

c. le aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 );

 

d. gli elementi del piano di zonizzazione acustica;

 

e. l'altezza e il numero dei piani degli edifici esterni al perimetro del piano attuativo;

 

f. le quote planimetriche ed altimetriche e piano curve di livello;

 

g. il rilievo del verde esistente con specifica delle essenze arboree esistenti tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 22 bis della l.r. 27/2000 ;

 

3) planimetria delle reti tecnologiche e delle infrastrutture esistenti e di progetto interne ed esterne al piano, in scala 1:500 o in altra scala adeguata;

 

4) progetto planivolumetrico, in scala 1:500 e/o 1:200 o in altra scala adeguata, con la rappresentazione degli edifici e dei relativi accessi e spazi di pertinenza. Tale elaborato deve, inoltre, contenere:

 

a. le grandezze edilizie degli edifici e delle distanze da strade e confini di proprietà, delle quote di imposta degli edifici riferiti a capisaldi certi;

 

b. l'individuazione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione da cedere o vincolare all'uso pubblico e all'eventuale quota di edilizia pubblica o sociale;

 

c. gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la raccolta dei rifiuti;

 

d. il sistema delle dotazioni territoriali e del verde con la tipologia e quantità delle alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunque più comunemente usate nell'arredo urbano;

 

e. il sistema della viabilità veicolare, pedonale e di quella ciclabile, nonché dei parcheggi;

 

f. le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;

 

5) planimetria in scala adeguata delle parti del piano attuativo, con tabella di sintesi dei dati dimensionali quali superficie, volume, aventi titolo e relative percentuali come definite nella documentazione dell'assetto proprietario;

 

6) elaborati grafici riportanti gli schemi ed i tracciati delle reti tecnologiche, comprese le singole modalità di allaccio ed i particolari costruttivi con eventuale disciplinare tecnico inerente la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione, nonché di opere e manufatti di arredo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai rispettivi regolamenti comunali;

 

i) eventuale atto di costituzione del Consorzio per la realizzazione degli interventi e stipula della convenzione;

 

j) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali oneri o impegni aggiuntivi previsti in applicazione di norme perequative, premiali e compensative;

 

k) documentazione rappresentativa dell'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico ambientale. Essa è obbligatoria nelle aree e negli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 ;

 

l) dichiarazione del tecnico abilitato di cui all'atto di indirizzo previsto all'art. 23, comma 2, lett. a-bis della l.r. 11/2005, attestante la conformità delle previsioni del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

 

m) schema di convenzione per regolare i rapporti tra il comune ed i soggetti attuatori;

 

n) eventuale documentazione relativa ad altre procedure autorizzative preliminari all'adozione;

 

o) documentazione di cui all'articolo 146, comma 3 del d.lgs. 42/2004 relativo alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 24, comma 11 della l.r. 11/2005 .

 

     Art. 14. (Schema di convenzione tipo)

1. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) è redatto sulla base dello Schema di convenzione tipo, riportato all'Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento e contiene gli elementi utili anche alla redazione dell'atto d'obbligo, ove necessario ai sensi dell'articolo 4 .

 

2. Il comune può modificare ed implementare lo schema di cui al comma 1 secondo le diverse tipologie degli interventi e di specifiche esigenze.

 

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 15. (Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano anche ai piani attuativi approvati e convenzionati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono requisiti e contenuti cogenti e trovano applicazione dal 1 gennaio 2014.

 

3. Il comune e la provincia territorialmente competente in base alla tipologia e contenuti dello strumento urbanistico o di variante allo stesso possono stabilire, motivatamente, gli elaborati minimi o documenti non necessari rispetto a quelli previsti al Titolo III, ai fini della ricevibilità delle relative istanze.

 

4. Le varianti agli strumenti urbanistici generali approvate in base alle normative previgenti alle leggi regionali 31/1997 e 11/2005, applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 in materia di elaborati.

 

5. Alle istanze relative a titoli abilitativi e piani attuativi presentati al comune e dichiarate ricevibili alla data del 31/12/2013, sono applicate le normative previgenti alla stessa data.

 

6. Ai piani regolatori generali e relative varianti, adottati alla data del 31/12/2013, si applicano le normative previgenti alla stessa data, in materia di elaborati.

 

ALLEGATO


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.