§ 5.4.228 - D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R.
Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:30/10/2013
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Organizzazioni del volontariato della protezione civile
Art. 2.  Forme di organizzazione operativa del volontariato
Art. 3.  Comitato operativo regionale del volontariato
Art. 4.  Compiti di coordinamento provinciali e comunali
Art. 5.  Compiti di coordinamento regionale
Art. 6.  Consulta regionale della protezione civile
Art. 7.  Elenco regionale del volontariato di protezione civile
Art. 8.  Censimento regionale
Art. 9.  Dati oggetto del censimento
Art. 10.  Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale
Art. 11.  Procedimento per l’iscrizione all’elenco regionale
Art. 12.  Requisiti per l’operatività in emergenza
Art. 13.  Gestione dell’elenco regionale
Art. 14.  Oneri di comunicazione delle organizzazione iscritte nell’elenco regionale
Art. 15.  Cancellazione dall’elenco regionale
Art. 16.  Pubblicità dell’elenco regionale
Art. 17.  Consultazione dei dati oggetto del censimento
Art. 18.  Attivazione delle organizzazioni di volontariato
Art. 19.  Attivazione regionale delle organizzazioni
Art. 20.  Impiego del volontariato
Art. 21.  Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale
Art. 22.  Modalità dell’intervento della CMRT
Art. 23.  Interventi per eventi locali
Art. 24.  Simboli identificativi
Art. 25.  Benefici conseguenti all’impiego del volontariato di protezione civile
Art. 26.  Procedure finalizzate all’ammissione ai benefici di legge
Art. 27.  Richiesta di rimborso
Art. 28.  Procedure operative
Art. 29.  Oneri finanziari
Art. 30.  Disposizioni ad efficacia anticipata
Art. 31.  Disposizioni di prima applicazione


§ 5.4.228 - D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R.

Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(B.U. 4 novembre 2013, n. 51)

 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 42 e 66 dello Statuto;

 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e in particolare l’articolo 18 (Volontariato);

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), e in particolare gli articoli 13 (Elenco regionale), 14 (Impiego dei volontari e conseguenti benefici) e 15 (Regolamenti regionali);

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”, del 9 novembre 2012, attuativa dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed altresì dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18 luglio 2013;

 

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3.

 

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto dalla Prima Commissione consiliare “Affari istituzionali, Programmazione e bilancio” nella seduta del 19 settembre 2013, e ritenuto di accogliere il parere medesimo, ad eccezione di alcune osservazioni di natura esclusivamente formale, ovvero inerenti a disposizioni del regolamento giustificate dalla genesi e dalle peculiarità specifiche delle norme medesime;

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 9 ottobre 2013.

 

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 850.

 

Considerato quanto segue:

 

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dall’articolo 18 della l. 225/1992 e della l.r. 67/2003, assicura l’unitaria e responsabile partecipazione delle organizzazioni di volontariato, degli Enti Locali e, più in generale, di tutti i soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo concorrono, sul territorio della Regione Toscana, nelle attività di protezione civile, e, più in particolare, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall’articolo 2 comma 1 della l. 225/92, nonché alle attività di formazione ed addestramento nella medesima materia.

 

2. La Regione promuove e favorisce la crescita e lo sviluppo dello spirito solidaristico che caratterizza il fenomeno associativo del volontariato, che, nel campo della protezione civile, trova una delle estrinsecazioni e manifestazioni più meritorie. Riconosce, pertanto, l’importanza del ruolo e dei compiti assunti dalle organizzazioni del volontariato regionale della protezione civile, anche in considerazione dell’assenza di scopo di lucro e della prevalente gratuità delle prestazioni degli aderenti, fino a farne una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, favorendone altresì l’autogoverno democratico.

 

3. Per tali ragioni, la Regione individua e costituisce, tra altro, apposite sedi di confronto e partecipazione di tutti gli attori e i soggetti, pubblici e privati, interessati alla crescita complessiva del sistema di protezione civile, sia in termini di qualificazione degli operatori che di condivisione e valorizzazione delle risorse e dei mezzi disponibili. A questo scopo, con il presente regolamento viene istituita la Consulta regionale della protezione civile.

 

4. Già con il regolamento approvato con d.p.r. 194/2001 si è provveduto a costituire uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni del volontariato della protezione civile agli interventi di emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze, come testimoniano i risultati positivi ottenuti anche nelle emergenze di più vaste dimensioni. Di quì, il ruolo di supplenza svolto dalla disciplina da esso dettata, in attesa della piena attuazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto “federalismo amministrativo”, varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In tale direzione, la Regione ha già operato con il d.p.g.r. 3 marzo 2006, n.7/R, di cui si dispone l’abrogazione e la sostituzione con il presente regolamento, fornendo in tal modo, relativamente al fenomeno del volontariato della protezione civile regionale, un ulteriore significativo contributo.

Da quanto ora detto discende altresì l’assimilazione ed omogeneizzazione, ad opera del medesimo d.p.r. 194/2001, di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di protezione civile, indipendentemente dall’ambito territoriale ed operativo di riferimento, e a prescindere dalla dimensione degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1 della l. 225/1992.

 

5. Conclusivamente, emerge con ogni evidenza l’opportunità di innovare la disciplina dettata con il regolamento regionale approvato con d.p.g.r. n. 7/R/2006, per una duplice esigenza. Da una parte, come sopra rilevato, quella di procedere all’adeguamento delle disposizioni regionali medesime a quelle statali di indirizzo di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2012.

Dall’altra, e soprattutto, quella, evidenziatasi nell’esperienza occorsa nell’arco temporale che va dal 2006 ad oggi, di provvedere ad una puntualizzazione e rivisitazione degli elementi, normativi e fattuali, tale da innovare complessivamente la disciplina del sistema regionale, anche mediante una “iniezione” di semplificazione procedurale ed amministrativa. Ciò, con l’intento palese di conseguire altresì il risultato di una integrazione efficace tra le componenti tutte del sistema regionale, e di quest’ultimo con quello statale;

 

si approva il presente regolamento

 

Capo I - Disposizioni generali sulle organizzazioni del volontariato regionale

 

Art. 1. Organizzazioni del volontariato della protezione civile

1. Ai fini di cui al presente regolamento, si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 7.

2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:

a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito con legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria;

c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale.

3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell’ente responsabile dell’esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all’interno del territorio del comune, ovvero nell’ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all’organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.

 

     Art. 2. Forme di organizzazione operativa del volontariato

1. Il volontariato di protezione civile della Regione Toscana opera attraverso le seguenti articolazioni territoriali:

a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle organizzazioni regionali e nazionali;

b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle organizzazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;

c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle organizzazioni nazionali operanti sul territorio regionale.

 

     Art. 3. Comitato operativo regionale del volontariato

1. Il Comitato operativo regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato operativo è costituito dalle organizzazioni di volontariato in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione sia all’elenco regionale che all’elenco centrale di protezione civile;

b) presenza sul territorio regionale, con proprie sezioni, almeno in 5 Province;

c) adeguata struttura organizzativa di coordinamento a livello regionale;

d) disponibilità di una sala operativa unitaria per l’attivazione e il coordinamento a livello regionale delle varie sezioni;

e) capacità di garantire, per il numero e le caratteristiche dei volontari aderenti, nonché delle altre risorse disponibili, adeguatezza e prontezza operative, sia relativamente alla logistica che al soccorso tecnico e all’assistenza alla popolazione.

2. Il Comitato operativo, al quale le organizzazioni di cui al comma 1 partecipano mediante designazione di un proprio rappresentante esercita le seguenti attività:

a) organizza, mediante le sale operative complessivamente disponibili, apposite unità operative destinate ad integrare quelle già presenti a livello provinciale, ove queste ultime non siano sufficienti, quantitativamente o per la specializzazione necessaria, a fronteggiare eventi calamitosi in corso o previsti, provvedendo altresì alla mobilitazione di esse in forma coordinata,

b) assicura, anche tramite un proprio delegato sul luogo in cui si è verificato l’evento, il raccordo delle unità operative mobilitate ai sensi di cui alla lettera a) con i Centri operativi istituiti sul luogo medesimo, e con la sala operativa regionale;
c) collabora alla gestione della funzione Volontariato della sala operativa regionale;

d) collabora all’organizzazione di iniziative formative e di esercitazioni regionali, con particolare riguardo a quelle finalizzate al miglioramento dell’efficienza del sistema di protezione civile, ed all’integrazione fra le varie componenti di esso;

e) promuove l’applicazione di standard formativi definiti d’intesa con la Regione nell’ambito delle attività di formazione realizzate dalle organizzazioni aderenti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Comitato operativo designa un referente, che, anche a rotazione, garantisce il coordinamento con le altre componenti del sistema regionale della protezione civile.

4. La Regione provvede alla definizione delle procedure operative finalizzate allo svolgimento ottimale dei compiti di cui al presente articolo, attraverso appositi piani operativi, ed altresì mediante stipulazione di accordi, assicurando la partecipazione di tutte le componenti del Comitato operativo alle attività di protezione civile di competenza regionale.

 

Capo II - Funzioni pubbliche di coordinamento

 

     Art. 4. Compiti di coordinamento provinciali e comunali

1. Le Province assicurano il coordinamento del volontariato a livello provinciale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), tramite l’istituzione di organismi rappresentativi delle organizzazioni di volontariato operanti nel proprio ambito territoriale, denominati “Coordinamenti Provinciali del Volontariato”, con la partecipazione delle sezioni operative provinciali delle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 7.

2. Alle modalità organizzative dei Coordinamenti provinciali di cui al comma 1 si provvede sulla base di appositi accordi stipulati dalla Provincia con le organizzazioni di volontariato provinciali.

3. Le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile, assicurano il coordinamento del volontariato a livello intercomunale, limitatamente all’ambito territoriale dei comuni associati.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, i comuni assicurano il coordinamento del volontariato a livello esclusivamente comunale.

 

     Art. 5. Compiti di coordinamento regionale

1. La Regione assicura il coordinamento ottimale delle forze complessive del volontariato, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera e) della l.r. 67/2003, nel caso di eventi di rilievo regionale, e secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV, la Regione provvede in particolare all’attivazione e all’impiego ottimale delle unità operative per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, integrando le forze del volontariato di protezione civile presenti a livello locale.

3. La Regione disciplina lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ad essa attribuite anche mediante intese con le province e con i Comitati di coordinamento di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, finalizzate a definire, tenendo conto altresì dei piani operativi d’emergenza regionale e provinciali, le modalità operative più adeguate ed efficaci negli interventi di protezione civile.

 

     Art. 6. Consulta regionale della protezione civile

1. La Regione, al fine di promuovere una stretta integrazione tra tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, come previsto dall’articolo 12, comma 4, della l.r. 67/2003 istituisce un apposito organismo denominato Consulta regionale della protezione civile.

2. La costituzione della Consulta regionale, con compiti di coordinamento, proposta e consulenza tecnica al settore della Giunta regionale competente in materia di protezione civile, mira all’accrescimento e alla condivisione, da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che compongono il sistema di protezione civile regionale, del bagaglio delle conoscenze e degli strumenti disponibili finalizzati all’efficacia e al perfezionamento costante degli interventi di protezione civile.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Consulta regionale, in particolare, progetta e realizza, in connessione con le politiche giovanili della Regione, proposte, progetti e iniziative atte a favorire la crescita del volontariato giovanile di protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Consulta opera anche promuovendo interazioni con l’Università e gli altri organi ed enti preposti allo svolgimento di attività e compiti convergenti con quelli di cui al presente articolo.

5. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione alla definizione della composizione e delle modalità organizzative dell’attività della Consulta, al cui coordinamento è preposto il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

6. L’istituzione della Consulta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale. La partecipazione ad essa avviene a titolo gratuito.

 

Capo III - Disposizioni per la gestione dell’elenco regionale del volontariato

 

     Art. 7. Elenco regionale del volontariato di protezione civile

1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 67/2003, alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco regionale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato elenco regionale.

2. Le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale del volontariato previsto dall’articolo 4 della l.r. 28/1993, ad iscriversi all’elenco regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell’ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l’attivazione e l’impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 25 del presente regolamento.

3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all’atto dell’iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell’elenco regionale.

 

     Art. 8. Censimento regionale

1. La Regione, all’atto dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 7, effettua il censimento delle organizzazioni richiedenti, con le finalità di seguito elencate:

a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato toscano, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza;

b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell’emergenza;

c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;

d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell’articolo 12.

 

     Art. 9. Dati oggetto del censimento

1. Ai fini di cui all’articolo 8, la struttura regionale competente rileva e verifica, con riferimento ad ognuna delle organizzazioni censite:

a) le sezioni operative, le unità di intervento attivabili, e la capacità tecnico- operativa;

b) il settore di intervento nel quale ciascuna sezione opera;

c) l’ambito territoriale prevalente di operatività;

d) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all’attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;

e) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:

1) utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

2) idoneità fisica rispetto alle attività da svolgere, accertata con le modalità previste dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);

3) iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;

f) rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse.

2. Tra le convenzioni di cui al comma 1, lettera f), rientrano:

a) quelle stipulate con le aziende USL per il servizio di trasporto sanitario, aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;

b) quelle stipulate con la Regione e gli enti locali per lo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), aventi ad oggetto le risorse indicate dall’organizzazione richiedente;

c) quelle stipulate con la Regione per garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo sulla rete escursionistica toscana o in ambienti naturali impervi, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 1998 n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

 

     Art. 10. Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale

1. Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale, l’organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) operatività e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;

b) espressa previsione, nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;

c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;

d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;

e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;

f) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dell’inesistenza, a carico dei rappresentanti legali dell’organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi e di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Tale requisito, per i gruppi comunali e intercomunali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è richiesto esclusivamente con riferimento ai volontari del gruppo che ricoprano incarichi direttivi;

g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di protezione civile a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento; dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;

h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in esse impegnati;

i) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, delle condizioni di sicurezza garantite, come previsto dal decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, ai propri volontari impegnati nelle attività di protezione civile, adeguate alla tipologia degli interventi nei quali vengono impiegati.

 

     Art. 11. Procedimento per l’iscrizione all’elenco regionale

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 presentano alla Regione domanda di iscrizione all’elenco, previa compilazione dettagliata e completa dell’apposita scheda, predisposta dalla struttura regionale competente, e relativa ai dati di cui all’articolo 9.

2. Per le organizzazioni facenti capo ad un coordinamento di livello regionale, alla raccolta delle domande di iscrizione, ed alla relativa trasmissione alla Regione, provvede il coordinamento.

3. La competente struttura della Giunta regionale, previo l’accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti ai sensi del comma 1, provvede all’iscrizione dell’organizzazione richiedente nell’elenco regionale.

 

     Art. 12. Requisiti per l’operatività in emergenza

1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 10, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l’effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari ed in particolare l’organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all’articolo 9:

a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all’ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 5. Ai fini del presente regolamento per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall’articolo 2, comma 1, della l. 225/1992 e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011;

b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi;

c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell’iscrizione;

d) di assicurare la reperibilità H24.

2. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a), ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all’ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell’attività di protezione civile.

 

     Art. 13. Gestione dell’elenco regionale

1. La Regione definisce le procedure operative per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 7 con apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale.

2. In particolare, la Regione:

a) riceve le domande di iscrizione, e procede all’iscrizione delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell’elenco regionale, previe le verifiche dei dati del censimento di cui all’articolo 9;

b) verifica nel tempo la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12;

c) provvede alla pubblicazione dell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 16.

3. Le province e i comuni partecipano, relativamente alle sezioni appartenenti al proprio ambito di competenza territoriale, all’attività di verifica di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 14. Oneri di comunicazione delle organizzazione iscritte nell’elenco regionale

1. Ai fini della permanenza nell’elenco regionale, le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenute all’aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 9.

2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, deve essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l’aggiornamento dei dati del censimento da parte dell’organizzazione stessa.

 

     Art. 15. Cancellazione dall’elenco regionale

1. La cancellazione dall’elenco regionale è disposta con provvedimento della competente struttura della Giunta regionale per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione provvede alla cancellazione dell’organizzazione dall’elenco regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), rilevi il venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 10. La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione, oltre che all’organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.

3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Regione provvede alla cancellazione:

a) su richiesta dell’organizzazione interessata;

b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l’organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell’articolo 14.

4. Nei casi di cui al comma 1, l’organizzazione interessata non può presentare nuova istanza di iscrizione all’elenco regionale prima che siano trascorsi sei mesi dalla cancellazione. Ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della competente struttura della Giunta regionale.

 

     Art. 16. Pubblicità dell’elenco regionale

1. L’elenco regionale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet istituzionale.

 

     Art. 17. Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento di cui all’articolo 9 ai Comuni, alle unioni di comuni e agli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile, alle Province, ed alle Aziende USL della Toscana.

 

Capo IV - Disposizioni per l’attivazione e l’impiego delle organizzazioni di volontariato regionale

 

     Art. 18. Attivazione delle organizzazioni di volontariato

1. Ai fini di cui al presente regolamento l’attivazione consiste nella richiesta di intervento, rivolta, ai sensi del comma 2, dall’autorità competente ad una o più organizzazioni iscritte nell’elenco regionale, affinché, unitamente alle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, possa prestare soccorso e assistenza in occasione di alcuno degli eventi di cui all’articolo 2 della l. 225/1992.

2. I comuni, singoli o associati, e le province provvedono, relativamente al proprio ambito territoriale di competenza, all’attivazione delle sezioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale. In particolare:

a) i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni di protezione civile attivano le sezioni aventi sede nel proprio territorio e ne danno comunicazione alla provincia di appartenenza delle organizzazioni attivate;

b) le province provvedono, nel caso in cui si renda necessario a supporto dei comuni singoli o associati, all’ulteriore attivazione di organizzazioni del volontariato aventi operatività in ambito provinciale secondo quanto previsto nei piani provinciali di protezione civile.

 

     Art. 19. Attivazione regionale delle organizzazioni

1. La Regione provvede all’attivazione delle organizzazioni iscritte all’elenco regionale:

a) su richiesta delle province, in occasione di eventi locali, qualora le risorse disponibili sul territorio di competenza provinciale non siano sufficienti o adeguate a fronteggiare l’evento di cui si tratti;

b) qualora l’intervento si renda necessario per attività ed eventi di rilievo regionale;

c) qualora l’intervento della Regione sia richiesto dal Dipartimento di protezione civile nazionale, per eventi di livello nazionale o internazionale.

2. La Regione, nei casi di cui al comma 1, provvede alla relativa comunicazione alle province interessate in cui abbiano sede le sezioni di volontariato attivate.

3. La competente struttura della Giunta regionale definisce, con apposito decreto, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato idonee ad essere attivate direttamente nei contesti emergenziali, in relazione agli eventi di cui al comma 1.

 

     Art. 20. Impiego del volontariato

1. Ai fini di cui al presente regolamento per impiego del volontariato si intende l’utilizzo e il coordinamento delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dell’ente competente all’attivazione, ovvero di quello a supporto del quale l’attivazione sia avvenuta.

2. L’impiego del volontariato da parte della Regione a seguito dell’attivazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, avviene esclusivamente nell’ambito della Colonna Mobile della Regione Toscana di cui all’articolo 21, anche con il concorso degli Enti locali.

 

Capo V - Disposizioni relative alla Colonna Mobile Regionale

 

     Art. 21. Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale, di seguito denominata CMRT, come disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la Regione, mettendo a disposizione, e sotto la direzione della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando la direzione ed il coordinamento regionale.

3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della CMRT, mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonchè adeguatamente strutturate e formate. A tal fine possono avvalersi dei coordinamenti provinciali e del comitato operativo regionale.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 6, definisce le caratteristiche delle unità operative, e promuove corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari che le compongono, con particolare riferimento all’operare in sicurezza ed alle modalità per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

 

     Art. 22. Modalità dell’intervento della CMRT

1. L’impiego dei moduli e delle unità operative della CMRT per interventi nell’ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente responsabile della competente struttura regionale in raccordo col Comitato Operativo Regionale e con le competenti strutture organizzative delle Province interessate.

2. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente di cui al comma 1 provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.

 

     Art. 23. Interventi per eventi locali

1. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della CMRT, l’organizzazione di volontariato che li detiene ne dà comunicazione immediata all’Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la competente struttura regionale procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull’intero territorio regionale.

 

     Art. 24. Simboli identificativi

1. L’utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e delle immagini identificative della CMRT è autorizzato esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute.

 

Capo VI - Norme e procedure sui benefici di legge

 

     Art. 25. Benefici conseguenti all’impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell’elenco regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all’articolo 2 della l. 225/1992, si applicano i benefici previsti dal d.p.r. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l’impiego del volontariato ivi previsti.

2. L’autorizzazione ai benefici di legge di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 67/2003 è rilasciata dalla Regione, indipendentemente dall’ente attivante, sulla base della richiesta di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

 

     Art. 26. Procedure finalizzate all’ammissione ai benefici di legge

1. Le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’attivazione delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, provvedono:

a) alla richiesta alla Regione dell’autorizzazione di cui all’articolo 25, comma 2;

b) alla raccolta e all’istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni di volontariato, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta, nel rispetto delle procedure operative di cui all’articolo 28;

c) ad inoltrare alla Regione, ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell’istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le province, i comuni, le unioni di comuni e gli altri enti responsabili dell’esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti all’impiego delle organizzazioni del volontariato regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 1, provvedono altresì:

a) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;

b) al rilascio dell’attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell’emergenza.

3. Nei casi di cui agli articoli 19 e 20, comma 2, agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), e a quelli di cui al comma 2, provvede la Regione.

 

     Art. 27. Richiesta di rimborso

1. Ai fini di cui al presente capo, le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro centoventi giorni consecutivi dalla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa.

 

     Art. 28. Procedure operative

1. Le procedure operative per l’accesso ai benefici di cui al presente capo, sono approvate unitamente alla relativa modulistica, con apposito decreto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora l’impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la struttura regionale di cui al comma 1 cura altresì il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della protezione civile nazionale.

 

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 29. Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi all’applicazione dei benefici di cui all’articolo 25 sono a carico dell’ente attivante. Essi possono essere posti a carico della Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, nei seguenti casi:

a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di incombente e grave pericolo per l’incolumità delle persone;

b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell’ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla Regione strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.

 

     Art. 30. Disposizioni ad efficacia anticipata

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a far data dal quale si applicano le disposizioni di cui ai capi IV, V e VI. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui ai capi da III a VII del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n.7/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le disposizioni di cui ai restanti capi del presente regolamento si applicano a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 2. Dalla stessa data è interamente abrogato il d.p.g.r. 7/R/2006.

 

     Art. 31. Disposizioni di prima applicazione

1. La competente struttura della Giunta regionale provvede, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’approvazione, in conformità con le disposizioni da esso dettate, della modulistica occorrente all’iscrizione e all’aggiornamento dell’elenco regionale di cui all’articolo 7.

2. Entro novanta giorni dall’approvazione della modulistica di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato già iscritte nell’elenco di cui al capo II del d.p.g.r. 7/R/2006 sono tenute, pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco medesimo, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.