§ 3.1.372 - L.R. 18 ottobre 2013, n. 57.
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:18/10/2013
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco
Art. 4.  Distanze minime
Art. 5.  Divieto di pubblicità e promozione
Art. 6.  Obblighi dei gestori e del personale
Art. 7.  Formazione
Art. 8.  Campagne di informazione e sensibilizzazione
Art. 9.  Sostegno al terzo settore
Art. 10.  Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito
Art. 11.  Disposizioni in materia di IRAP
Art. 12.  Logo identificativo “No Slot”
Art. 13.  Controllo
Art. 14.  Sanzioni
Art. 15.  Regolamento di attuazione
Art. 16.  Disposizioni finali
Art. 17.  Norma finanziaria


§ 3.1.372 - L.R. 18 ottobre 2013, n. 57. [1]

Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

(B.U. 28 ottobre 2013, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell’attività di gioco);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2011, n. 300;

Considerato quanto segue:

1. Il gioco d’azzardo patologico è una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, e caratterizza i soggetti afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;

2. A livello regionale il crescente numero di persone che si rivolgono ai servizi per le dipendenze per essere curate nel percorso di recupero per uscire dalla dipendenza dal gioco patologico ha indotto a prevedere specifici interventi nell’ambito della programmazione socio-sanitaria già a partire dalla fine degli anni novanta;

3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;

3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;

4. Con la presente legge la Regione assume un complesso di misure e iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime fra i luoghi adibiti al gioco e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;

5. Si ritiene opportuno prevedere incentivi per la rimozione degli apparecchi per il gioco lecito e per il sostegno ai progetti del terzo settore volti al reinserimento sociale di persone affette da gioco d’azzardo patologico;

6. E’ istituito un osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco con finalità di monitoraggio, consulenza e proposta.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di politiche sociali.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) gioco d’azzardo patologico: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;

b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c);

c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.

 

     Art. 3. Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. L’Osservatorio ha il compito di:

a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;

c) formulare proposte per l’organizzazione di un servizio di primo ascolto e di assistenza e consulenza, anche mediante l’adozione di un numero verde e di un sito web d’informazione;

d) promuovere, ai sensi dell’articolo 8, campagne di informazione per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco.

3. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l’assessore regionale alla salute o suo delegato;

b) l’assessore regionale alla formazione o suo delegato;

c) l’assessore regionale al commercio o suo delegato;

d) tre consiglieri regionali;

e) tre rappresentanti dei comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

g) tre esperti in materie attinenti alla dipendenza da gioco, designati dal Consiglio regionale;

h) un rappresentante per ogni azienda unità sanitaria locale (USL) del territorio regionale.

4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Il Presidente dell’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale fra i componenti di cui al comma 3, lettera d).

6. Per l’esercizio dei suoi compiti, l’Osservatorio attiva rapporti di collaborazione con le aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le autorità di pubblica sicurezza, nonché con i soggetti del terzo settore operanti in ambito regionale.

7. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito dal regolamento di cui all’articolo 15.

 

     Art. 4. Distanze minime

1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) luoghi di culto;

c) centri socio-ricreativi e sportivi;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

e) istituti di credito e sportelli bancomat;

f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:

a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dall’articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

 

     Art. 5. Divieto di pubblicità e promozione

1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.

 

     Art. 6. Obblighi dei gestori e del personale

1. In conformità all’articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato:

a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico;

c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).

2. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

3. Il materiale informativo di cui al comma 1, è predisposto dalle aziende USL in collaborazione con l’Osservatorio.

3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi.

3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto.

 

     Art. 7. Formazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.

2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;

b) all'attivazione della rete di sostegno;

c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.

 

     Art. 8. Campagne di informazione e sensibilizzazione

1. L’Osservatorio promuove campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco.

2. Le campagne di informazione e sensibilizzazione sono finalizzate in particolare:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;

b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico;

c) ad informare sull’esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

d) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line;

e) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “No Slot” di cui all’articolo 12.

 

     Art 8 bis. Campagne di informazione nelle scuole

1. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco.

 

     Art. 9. Sostegno al terzo settore

1. La Regione sostiene l'attività dei soggetti del terzo settore che si occupano delle problematiche correlate al gioco.

2. La Regione concede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 15, contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti del terzo settore aventi l’obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.

 

     Art. 10. Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito

     [Abrogato]

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.

4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’articolo 1 della l.r. 77/2012.

 

     Art. 12. Logo identificativo “No Slot”

1. Gli esercizi e i circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”.

2. Il regolamento di cui all’articolo 15, disciplina le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot”, nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso del logo.

 

     Art. 13. Controllo

1. Le funzioni di vigilanza sull’osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7, sono esercitate dai comuni nei quali sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco con vincita in denaro.

 

     Art. 14. Sanzioni

1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell’attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.

1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.

1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione.

3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.

 

     Art. 15. Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definiti in particolare:

a) il funzionamento dell’Osservatorio;

b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;

c) le modalità di approvazione del logo identificativo “No Slot” nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso dello stesso.

2. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 42 dello Statuto, la proposta di regolamento di attuazione di cui al presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Disposizioni finali

     [Abrogato]

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte a decorrere dall’esercizio 2014, nei limiti delle disponibilità di bilancio.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 30 maggio 2018, n. 27.