Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 12/09/2013 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Aiuti agli allevatori |
Art. 2. Interventi sanitari |
Art. 3. Attuazione degli aiuti |
Art. 4. Riduzione di autorizzazione di spesa |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 2.4.80 - L.R. 12 settembre 2013, n. 25.
Interventi urgenti a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e modifica della legge regionale n. 17 del 2013
(B.U. 19 settembre 2013, n. 42)
Art. 1. Aiuti agli allevatori
1. Al fine di fronteggiare i danni causati nel corso del 2013 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti in favore della aziende dichiarate sede di focolaio dall'autorità sanitaria.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia;
b) a compensare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla diffusione della malattia.
3. Per l'attuazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000.
Art. 2. Interventi sanitari
1. Per rafforzare l'azione di prevenzione, controllo ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di:
a) euro 8.000.000 per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) della
b) euro 500.000 per lo svolgimento di attività di monitoraggio, diagnosi di laboratorio ed educazione sanitaria.
Art. 3. Attuazione degli aiuti
1. Le direttive di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 a favore delle aziende agricole sono erogati con il procedimento e le modalità di cui all'articolo 7 della
Art. 4. Riduzione di autorizzazione di spesa
1. Agli oneri di cui all'articolo 3 della
Art. 5. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 18.500.000 per l'anno 2013, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2013-2015:
in diminuzione
UPB S05.01.001
Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente
2013 euro 17.000.000
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel settore zootecnico
2013 euro 1.500.000
in aumento
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche - parte corrente
2013 euro 18.000.000
UPB S05.02.001
Istituto zooprofilattico e osservatorio veterinario - Parte corrente
2013 euro 500.000
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).