Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/11/2013 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 18/2007) |
Art. 2. (Decadenza degli organi e liquidazione delle Federazioni sovrazonali) |
Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali) |
Art. 3. (Trasparenza atti) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.1.156 - L.R. 13 novembre 2013, n. 20.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali.
(B.U. 14 novembre 2013, n. 46)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
"Art. 23. (Funzioni di coordinamento delle aziende sanitarie regionali)
1. Al fine di conseguire il miglior livello di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i servizi amministrativi, tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto le cui funzioni vengono esercitate a livello di aree interaziendali di coordinamento, cui afferiscono le aziende sanitarie individuate dalla Giunta stessa, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della
2. Al fine della realizzazione della funzione di coordinamento, la Giunta regionale, previa consultazione dei direttori generali interessati e sentita la commissione consiliare competente, individua, all’interno di ciascuna area interaziendale, l'azienda sanitaria o le aziende sanitarie cui affidare la gestione delle funzioni di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area interaziendale.
4. Il livello interaziendale di coordinamento rappresenta, di norma, la dimensione strategica ed operativa ottimale per assicurare l'attuazione in modo integrato della programmazione socio-sanitaria regionale.".
2. L'efficacia della disposizione sostitutiva di cui al comma 1 decorre a far data dal 1° gennaio 2014.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale procede all'individuazione delle aree interaziendali di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 1 della
Art. 2. (Decadenza degli organi e liquidazione delle Federazioni sovrazonali)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 è disposto, secondo le modalità di cui al Libro V, Capo VIII del codice civile, lo scioglimento delle Federazioni sovrazonali istituite dall'articolo 2, comma 3 della
Art. 2 bis. (Personale operante presso le Federazioni sovrazonali) [1]
1. A far data dal 1° gennaio 2014 viene meno l'assegnazione funzionale, prevista dall'articolo 2, comma 3, della
Art. 3. (Trasparenza atti)
01. La Regione, fermi restando gli adempimenti in capo alle aziende sanitarie regionali previsti dal
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, le modalità, i tempi di trasmissione e di pubblicazione on line degli atti deliberativi delle aziende sanitarie regionali.
Art. 4. (Abrogazioni)
1. A far data dal 1° gennaio 2014 sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo inserito dall'art. 11 della
[2] Comma inserito dall'art. 54 della