§ 5.4.296 - L.R. 25 luglio 2013, n. 9.
Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:25/07/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Ripiano di debiti della Regione e di debiti sanitari
Art. 2.  Maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ed eventuali riduzioni delle maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e aliquote dell'imposta regionale sulle [...]
Art. 3.  Incremento della tariffa della tassa automobilistica regionale
Art. 4.  Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Prima erogazione
Art. 5.  Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Seconda erogazione
Art. 6.  Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 3 del D.L. n. 35/2013 - Settore sanitario
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5


§ 5.4.296 - L.R. 25 luglio 2013, n. 9.

Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n 64. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015.

(B.U. 29 luglio 2013, n. 20)

 

Art. 1. Ripiano di debiti della Regione e di debiti sanitari

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

 

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'articolo 3 del d.l. n. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

 

     Art. 2. Maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ed eventuali riduzioni delle maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive

1. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del d.l. n. 35/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, e ferma restando l'applicazione della normativa in materia di imposta personale di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

 

a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,50 per cento;

 

b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,70 per cento;

 

c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 0,90 per cento;

 

d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00: 1,00 per cento;

 

e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

 

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Dpr n. 917/1986, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,50 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,70 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,00 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano il principio della progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

 

3. In corrispondenza dei risultati quantitativamente migliori rispetto ai risultati programmati, in attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero dei programmi operativi di aggiornamento e prosecuzione dello stesso, di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 2, commi 88 e 88 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come verificati dai componenti dei tavoli tecnici di verifica degli adempimenti, sono disposte annualmente la riduzione della maggiorazione dell'aliquota addizionale regionale all'IRPEF e la riduzione delle maggiorazioni regionali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009.

 

     Art. 3. Incremento della tariffa della tassa automobilistica regionale

1. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previsti dagli articoli 2 e 3 del d.l. n. 35/2012, nonché, a norma dell'articolo 24 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dal 1° gennaio 2014 la tariffa della tassa automobilistica regionale è aumentata nelle seguenti proporzioni:

 

a) del 10 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 0;

 

b) del 9 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 1;

 

c) dell'8 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'articolo 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 2;

 

d) del 7 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'articolo 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 3;

 

e) del 10 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'articolo 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 0;

 

f) del 9 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'articolo 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 1;

 

g) dell'8 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'articolo 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 2.

 

2. La somma di € 1.2000.000,00 derivante dalla maggiorazione di cui al comma 1 è vincolata annualmente, e finalizzata al pagamento delle rate a valore sull'anticipazione di liquidità, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1. Le entrate eccedenti rispetto alla somma di cui al primo periodo sono destinate a finanziare gli incentivi previsti per la conversione a metano o GPL dei veicoli alimentati a benzina, di cui alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35.

 

     Art. 4. Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Prima erogazione

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 11.096.438,63, avente ad oggetto: "Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013", iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

 

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 11.096.438,63, avente ad oggetto "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013", iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

 

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2014, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite Finanziarie, per i pagamenti delle rate di interesse e in conto capitale denominati rispettivamente "Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013" - "Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013", finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

 

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2014, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato A (Prima erogazione).

 

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.

 

6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), come riportato nell'allegato C.

 

     Art. 5. Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Seconda erogazione

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2014 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 16.363.748,54, avente ad oggetto: "Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Seconda erogazione", iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

 

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2014 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 16.363.748,54, avente ad oggetto "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 - Seconda erogazione", iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

 

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2015, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite Finanziarie, per i pagamenti delle rate di interesse e in conto capitale denominati rispettivamente "Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35 del 2013 - Seconda erogazione" - "Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35 del 2013 - Seconda erogazione", finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

 

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2015, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato A (seconda erogazione).

 

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.

 

6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale n. 5/2013, come riportato nell'allegato C.

 

     Art. 6. Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex articolo 3 del D.L. n. 35/2013 - Settore sanitario

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 44.285.000,00, avente ad oggetto: "Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35/2013", iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

 

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 44.285.000,00, avente ad oggetto "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35/2013", iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

 

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2014, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite Finanziarie, per i pagamenti rispettivamente delle rate di interesse e di conto capitale rispettivamente nominati "Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 del 2013 - settore sanitario" - "Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 del 2013 - settore sanitario", finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

 

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2014, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato B.

 

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.

 

6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale n. 5/2013, come riportato nell'allegato C.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5

1. Alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dell'articolo 1 la cifra "1.737.697.021,41" è sostituita dalla cifra "1.791.677.891,41";

 

b) al comma 2 dell'articolo 1 la cifra "3.152.996.990,14" è sostituita dalla cifra "3.208.378.428,77";

 

c) al comma 1 dell'articolo 2 la cifra "1.737.697.021,41" è sostituita dalla cifra "1.791.677.891,41";

 

d) al comma 3 dell'articolo 2 la cifra "3.152.996.990,14" è sostituita dalla cifra "3.208.378.428,77";

 

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole "della somma di euro" le parole "246.064.726,74 a titolo di presunto avanzo di amministrazione" sono sostituite dalle parole "244.664.158,11 a titolo di presunto avanzo di amministrazione finalizzato";

 

f) all'articolo 11, relativo al Fondo di riserva di cassa per spese obbligatorie, già finanziato con avanzo di amministrazione buono per € 902.568,63 e con risorse regionali per € 18.041,38, al comma 1, dopo le parole "dotazione di cassa" sono aggiunte le parole "finanziato interamente con risorse regionali";

 

g) al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole "di uno stanziamento" sono inserite le parole ", finanziato interamente con risorse regionali,";

 

h) al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole "di un fondo" sono inserite le parole ", finanziato interamente con risorse regionali,".

 

2. L'avanzo di amministrazione buono, pari a € 1.400.568,63, contenuto nell'avanzo presunto di amministrazione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5/2013, come modificata ai sensi del comma 1, non viene applicato alle poste di bilancio di cui alla legge medesima.

 

3. In seguito alle modifiche di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1 lo stanziamento di competenza finanziato con risorse regionali del capitolo di spesa numero 19405 della UPB 711 è ridotto di € 1.400.568,63.

 

4. Per effetto dell'iscrizione contabile nel bilancio regionale 2013 delle anticipazioni di liquidità previste nella presente legge e delle relative misure di copertura, nonché per effetto della rideterminazione dell'avanzo di amministrazione e della relativa finalizzazione di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, e ai sensi dei commi 2 e 3, le tabelle "A" (Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stato di previsione delle entrate", "B" (Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stato di previsione delle uscite) "C" (Bilancio pluriennale 2013/2015), e "D" (Allegati al bilancio 2013), relativamente alla sola tabella n. 1 (Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese) contenuta nella stessa, e allegate alla legge regionale n. 5/2013, sono sostituite dall'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente legge, comprensivo delle rispettive tabelle "A", "B", "C", nonché "D" relativamente alla sola tabella n. 1.

 

Allegato

(Omissis)