§ 4.1.152 - L.R. 2 dicembre 2013, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:02/12/2013
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.152 - L.R. 2 dicembre 2013, n. 17. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)

(B.U. 3 dicembre 2013, n. 49, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: 'l'esercizio dell'attività di' è inserita la parola: 'coordinamento,';

b) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: 'derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)) e l'ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza),' sono abrogate;

c) al comma 1 dell'articolo 11, in fine, sono aggiunte le parole: 'Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.';

d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'2. L'elenco ricognitivo di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.';

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d'affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.';

f) al comma 1 dell'articolo 12 dopo la parola: 'provinciale' è inserita la parola: 'sovracomunale';

g) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'1. Il presidente dell'ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.';

h) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'3 bis. Lo statuto definisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze del terzo settore alla gestione dell'ALER, nonché le modalità di trasformazione e scioglimento delle stesse.';

i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

'Art. 15

(Organi delle ALER)

1. Sono organi delle ALER:

a) il presidente;

b) il direttore generale;

c) il consiglio territoriale;

d) il collegio dei sindaci.';

j) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

'Art. 16

(Presidente)

1. Il presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell'ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio delle ALER e in ogni caso in misura non superiore all'indennità di carica del consigliere regionale.

3. Il presidente sovraintende all'attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio territoriale. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta regionale, in relazione a:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con particolare riferimento agli equilibri della gestione economica e finanziaria, previa definizione di idonei criteri temporali e di valutazione;

b) mancata attuazione degli indirizzi;

c) perdurante superamento dei costi standard individuati dalla Giunta regionale;

d) gravi violazioni di legge o di regolamento;

e) gravi irregolarità amministrative e contabili.

4. Spetta al presidente in particolare:

a) adottare la proposta di statuto e le eventuali modificazioni;

b) approvare il bilancio;

c) definire le articolazioni territoriali, quali strutture decentrate per l'esercizio delle funzioni di gestione;

d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;

e) deliberare quant'altro previsto dallo statuto per l'attività dell'ente;

f) nominare il direttore generale;

g) proporre, d'intesa con il consiglio territoriale, i programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni. Tali programmi vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito del bilancio preventivo.

5. Per il presidente valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, nonché le cause di esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa regionale in materia di nomine di competenza della Giunta regionale.';

k) gli articoli 17 e 18 sono abrogati;

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

'Art. 19

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l'adeguatezza della esperienza dirigenziale.

2. In ragione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del relativo patrimonio, lo statuto dell'ALER di Milano può prevedere che il presidente dell'ALER di Milano nomini sino a due direttori generali.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato, con durata massima di anni cinque e si risolve alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del presidente e comunque nel caso di interruzione del mandato del presidente stesso. In ogni caso il direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo presidente. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il presidente stipula il contratto del direttore generale e può risolverlo anche anticipatamente:

a) in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;

b) qualora risultino accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;

c) in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

4. Il direttore generale non può prestare attività presso la medesima ALER per più di dieci anni consecutivi.

5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dal presidente con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonché della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale. Il direttore proveniente dal settore pubblico è collocato in aspettativa presso l'ente di provenienza senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio.

6. Al direttore generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto; il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

7. In particolare spetta al direttore generale:

a) presiedere le commissioni di gara e di concorso con responsabilità delle relative procedure;

b) stipulare i contratti e provvedere agli acquisti in economia e alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

c) dirigere il personale e organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'ente;

d) rappresentare in giudizio l'ALER, se delegato dal presidente, con facoltà di conciliare e transigere;

e) presentare al presidente una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale;

f) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e compiere tutti gli atti di gestione non riservati ad altri organi dell'ALER.

8. Il direttore generale può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del presidente.

9. L'incarico di direttore generale non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ALER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono definite dallo statuto.';

m) dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

'Art. 19 bis

(Consiglio territoriale)

1. Il consiglio territoriale è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici. Di questi, da due a quattro, proporzionalmente al numero dei componenti del consiglio territoriale, sono indicati dalla minoranza. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale, sulla base di apposito elenco, aggiornato periodicamente, in cui sono inseriti i sindaci dei comuni, sede di edifici di proprietà o in gestione ad ALER, dell'ambito territoriale di ciascuna ALER, che ne facciano richiesta. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco, nonché per il relativo aggiornamento.

2. Alle sedute partecipano, con diritto di voto, i componenti o loro delegati. Il presidente e il direttore generale dell'ALER partecipano alle sedute del consiglio territoriale senza diritto di voto.

3. Il consiglio territoriale dura in carica cinque anni. Il presidente del consiglio territoriale è eletto dal consiglio stesso nella prima seduta di insediamento.

4. Il consiglio territoriale esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del presidente individuati dallo statuto di ciascuna ALER. Il consiglio territoriale esercita le seguenti funzioni:

a) esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui programmi annuali e pluriennali di attività di cui al comma 4 dell'articolo 16;

b) esprime l'intesa sulle proposte formulate dal presidente in merito ai programmi di investimento relativi ad acquisizioni, dimissioni e nuove realizzazioni;

c) esprime, su richiesta del presidente, pareri su questioni attinenti all'attività dell'ente.

5. La partecipazione al consiglio territoriale è onorifica, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasporto, nei limiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.';

 

'Art. 19 ter

(Osservatorio per la legalità e la trasparenza)

1. E' istituito presso ogni ALER l'osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.

2. Fanno parte dell’osservatorio:

a) il presidente dell’ALER;

b) il direttore generale dell’ALER;

c) cinque sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza;

d) tre comandanti della polizia locale o loro delegati;

e) un rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini;

f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio.”;

n) dopo il comma 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente:

'1 bis. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 129, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio regionale.';

o) i commi da 1 a 4 dell'articolo 21 sono abrogati;

p) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

'Art. 24

(Controllo sugli atti delle ALER)

1. Sono soggetti a controllo della Giunta regionale gli atti riguardanti il bilancio di previsione e di esercizio. Su tali atti la Giunta regionale può formulare rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Il presidente trasmette semestralmente alla Giunta regionale la relazione sull'andamento della gestione finanziaria.';

q) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

'2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. A tal fine viene istituita in ogni U.O.G. una consulta dove sono direttamente coinvolti gli inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consulta si rapporta periodicamente, almeno una volta l'anno, con l'osservatorio per la trasparenza e la legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito.';

r) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

'Art. 27

(Norme transitorie)

1. Gli accorpamenti delle ALER, indicate nell'allegato A, avvengono mediante fusione per incorporazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)'.

2. L'ALER incorporante è individuata sulla base del maggior numero di alloggi di proprietà.

3. Al fine di rendere operativo il passaggio di funzioni e di attività alle ALER di cui all'allegato A, fino alla nomina del presidente, la Giunta regionale si avvale di commissari straordinari nominati con le procedure previste all'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 2013, n. 2 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)), definendone le attività.

4. I commissari straordinari di cui al comma 3 restano in carica sino alla nomina dei presidenti delle ALER incorporanti.

5. I presidenti delle ALER incorporanti assumono, senza alcuna indennità aggiuntiva, le funzioni di commissari straordinari delle ALER incorporande, con particolare riferimento al compimento di tutti gli atti connessi al procedimento di fusione. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i compiti e le attività spettanti ai presidenti in qualità di commissari straordinari.

6. Il presidente provvede all'adeguamento dello statuto alle disposizioni della legge recante 'Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)', entro novanta giorni dalla sua nomina.

7. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei collegi dei sindaci delle ALER incorporanti di cui all'allegato A entro il 31 gennaio 2014. Sino a tale data sono prorogati i collegi dei sindaci in carica. Per le ALER incorporande le funzioni dell'organo di revisione sono svolte dai collegi dei sindaci delle ALER incorporanti.

8. Le disposizioni relative al consiglio territoriale di cui all'articolo 19 bis si applicano a far tempo dalla sua costituzione.

9. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2014, definisce i costi standard relativi alla gestione e agli acquisti, nonché i tempi e le modalità di adeguamento a essi delle ALER.

10. Gli accorpamenti delle ALER indicate nell'allegato A non producono riduzione del personale in servizio. La rideterminazione della dotazione organica avviene entro dodici mesi dall'adeguamento dello statuto di ciascuna ALER, previa concertazione con le parti sociali, al fine di salvaguardare gli attuali spazi occupazionali, anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione.

11. Il presidente di ciascuna ALER definisce e approva, entro centottanta giorni dall'insediamento, il piano organizzativo di riassetto delle società partecipate e controllate, al fine di una loro razionalizzazione, con adeguate forme di tutela dei posti di lavoro.';

s) l'allegato A di cui all'articolo 11 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ALER DI CUI ALL'ARTICOLO 11

MILANO

LODI-PAVIA

BRESCIA- CREMONA-MANTOVA

BERGAMO-LECCO-SONDRIO

BUSTO ARSIZIO-COMO-MONZA E BRIANZA-VARESE.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.