§ 4.1.151 - L.R. 13 giugno 2013, n. 2.
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/06/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni urgenti relative agli organi delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in [...]
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.151 - L.R. 13 giugno 2013, n. 2. [1]

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)

(B.U. 17 giugno 2013, n. 25, suppl.)

 

Art. 1. (Disposizioni urgenti relative agli organi delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER) di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica))

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER), la Giunta regionale nomina commissari straordinari che esercitano i compiti del presidente e del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo statuto per l'attività dell'ente, e assumono la legale rappresentanza di una o più ALER. I commissari straordinari restano in carica fino alla costituzione degli organi previsti dalla legge regionale di riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione individuati dalla Giunta regionale è necessario acquisire la preventiva autorizzazione regionale. Ai commissari straordinari è corrisposto un compenso, posto a carico dell'ente o degli enti per i quali è svolta l'attività, determinato dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna ALER, non superiore a quello dei presidenti uscenti e comunque non cumulabile, qualora il commissario assuma la legale rappresentanza di più ALER. L'incarico di commissario straordinario è conferito a soggetti di comprovata esperienza amministrativa o gestionale.

2. In caso di scadenza del direttore generale dell'ALER nel periodo di commissariamento, il commissario straordinario ha la facoltà di prorogarne il contratto fino al termine del mandato commissariale.

3. I collegi dei sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione degli organi di revisione previsti dalla riforma e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.