Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 08/11/2013 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000 concernente l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles a supporto del Consiglio regionale) |
Art. 3. (Organizzazione degli Organi di garanzia) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale) |
Art. 7. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 10/2013) |
§ 2.2.157 - L.R. 8 novembre 2013, n. 16.
Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 13 novembre 2013, n. 46)
Art. 1. (Modifica all'articolo 47 della
1. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 77 dell'articolo 8 della
«77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.».
Art. 3. (Organizzazione degli Organi di garanzia) [1]
1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.
2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.
3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.
Art. 4. (Modifiche alla
1. All'articolo 12 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.»;
b) al comma 2 dopo le parole «all'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.»;
d) il comma 4 è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 19 della
«1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.».
3. All'articolo 20 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della
b) il comma 1 bis è abrogato;
c) al comma 2 le parole «della struttura, individuata ai sensi del comma 1,» sono soppresse.
Art. 5. (Modifiche alla
1. All'articolo 3 della
a) al comma 1 le parole «e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della
c) al comma 2 le parole «Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.» sono soppresse.
2. L'articolo 3 bis della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 79 della
1. Il comma 4 dell'articolo 79 della
«4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della
Art. 7. (Modifica all'articolo 47 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 47 della
«7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della