Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 30/09/2013 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 41, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, le parole «è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di € 40.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 [...] |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.278 - L.R. 30 settembre 2013, n. 46.
Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2013.
(B.U. 1 ottobre 2013, n. 19 - S.S. 2 ottobre 2013, n. 1)
1. All’articolo 41, comma 5, della
2. Per l’esercizio finanziario 2013, la Giunta regionale provvede alle finalità di cui all’articolo 41, comma 5, della
3. La maggiore disponibilità di € 10.000.000,00 derivante dalla riduzione dello stanziamento per l’anno 2013 del capitolo 23010510 disposta dal precedente comma 1, è destinata, per l’importo di € 9.300.000,00, alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi su gomma, con allocazione all’U.P.B. 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, e per l’importo di € 700.000,00 alla gestione dei servizi ferroviari in concessione alla Società FS Spa, con allocazione all’UPB 2.3.01.05 del bilancio medesimo, quali ulteriori quote a carico del bilancio regionale distinte da quelle iscritte a titolo di fondo nazionale trasporti di cui all’articolo 16 bis del
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.