§ 4.2.78 - L.R. 27 giugno 2013, n. 18.
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/06/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Normativa di riferimento)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Classificazione di dighe e traverse)
Art. 5.  (Valutazione e classificazione del rischio)
Art. 6.  (Censimento dighe e valutazione del rischio)
Art. 7.  (Commissione tecnica)
Art. 8.  (Individuazione delle competenze della Regione e delle Province)
Art. 9.  (Competenze del Servizio Dighe)
Art. 10.  (Attività di vigilanza)
Art. 11.  (Procedura di autorizzazione)
Art. 12.  (Procedura di autorizzazione)
Art. 13.  (Documentazione ridotta)
Art. 14.  (Disciplinare di costruzione)
Art. 15.  (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)
Art. 16.  (Sorveglianza sui lavori)
Art. 17.  (Collaudo)
Art. 18.  (Autorizzazione all'invaso)
Art. 19.  (Dismissione ed intervento di ripristino ambientale)
Art. 20.  (Regolarizzazione delle opere)
Art. 21.  (Definizione dei casi possibili)
Art. 22.  (Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
Art. 23.  (Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
Art. 24.  (Esercizio e vigilanza)
Art. 25.  (Disciplinare di esercizio)
Art. 26.  (Trasmissione dati)
Art. 27.  (Ambito di applicazione e finalità)
Art. 28.  (Definizioni)
Art. 29.  (Approvazione del progetto di gestione)
Art. 30.  (Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)
Art. 31.  (Presentazione e contenuti del progetto di gestione)
Art. 32.  (Contenuti del progetto di gestione semplificato)
Art. 33.  (Casi particolari)
Art. 34.  (Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)
Art. 35.  (Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi)
Art. 36.  (Trasferimento di gestione)
Art. 37.  (Documento di protezione civile)
Art. 38.  (Piano di laminazione)
Art. 39.  (Designazione responsabile sicurezza)
Art. 40.  (Norma transitoria)
Art. 41.  (Catasto Sbarramenti)
Art. 42.  (Accesso al Catasto degli Sbarramenti)
Art. 43.  (Spese di istruttoria)
Art. 44.  (Sanzioni)
Art. 45.  (Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 46.  (Norme applicabili ai procedimenti avviati)
Art. 47.  (Norme statali disapplicate)
Art. 48.  (Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale)
Art. 49.  (Direttive tecniche e circolari)
Art. 50.  (Norma finanziaria)
Art. 51.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.78 - L.R. 27 giugno 2013, n. 18.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale

(B.U. 24 luglio 2013, n. 27)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua e dei relativi invasi nel territorio della Regione Abruzzo, ivi comprese le traverse e le paratoie di derivazione e regolazione dei flussi idrici, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre 1994 n. 584 e nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) allo scopo di assicurare il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza e di prevenzione dei rischi da calamità alluvionali connessi al comportamento dei corpi di intercettazione della corrente idrica e alla delicatezza del contesto ambientale nel quale sbarramenti ed invasi sono inseriti.

 

2. La presente legge disciplina, altresì, le competenze e le funzioni dei servizi tecnici deputati a trattare la materia di cui al comma 1, delle leggi nello stesso comma citate, nonché della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2003)), al fine di dare speditezza ed efficacia all’azione amministrativa degli Enti preposti.

 

3. La presente legge detta, infine, le disposizioni riguardanti i tempi procedimentali connessi alle istanze di autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti di ritenuta ed alle operazioni di vigilanza e controllo, oltre alle disposizioni inerenti la redazione di particolari elaborati che vanno ad integrare la documentazione da allegare alle varie istanze, necessari a ridurre ulteriormente le possibilità di rischio.

 

     Art. 2. (Normativa di riferimento)

1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di invasi, in attuazione del D.Lgs. 112/98, la Regione Abruzzo, oltre ad applicare le Norme Tecniche emanate dallo Stato, si avvale in particolare:

 

a) del D.L. 8 agosto 1994, n. 507 convertito dalla L. 584/1994;

 

b) del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta);

 

c) del D.M. dei Lavori Pubblici 24 marzo 1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento);

 

d) delle disposizioni riguardanti i sistemi di studio dell’onda di piena, segnalazione di pericolo, allarme ed emergenza, prescritte, oltre che nel D.M. di cui al punto c), nelle circolari di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’allegato "A" della presente legge.

 

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono, altresì, ritenute essenziali le indicazioni per la mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe contenute nelle circolari di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato "A" della presente legge.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge tutte le attività degli impianti coinvolti nelle operazioni di ritenuta e di rilascio idrici, nonché le modifiche riguardanti le attività e le opere stesse di ritenuta, le verifiche sugli impianti e la manutenzione di questi ultimi.

 

2. Nel rispetto dell’art. 1, del D.L. 507/1994, convertito dalla L. 584/1994, la competenza regionale è limitata alle opere, di cui all’art. 1, comma 1, aventi altezza inferiore a 15 metri per quanto riguarda gli sbarramenti e volume minore ad 1 milione di metri cubi per quanto riguarda gli invasi.

 

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

 

a) i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna;

 

b) le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;

 

c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali, ivi compresi gli invasi al servizio di attività minerarie, ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo, intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua è prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici.

 

4. Ai fini della disciplina dettata dalla presente legge, l’altezza della diga e il volume di invaso sono determinati secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/1994 e dalla circolare di cui al punto 6 dell’allegato "A" alla presente legge.

 

5. Per gli sbarramenti connessi alla laminazione delle piene di casse di espansione, come definite dalla circolare di cui al punto 5 dell’allegato "A" alla presente legge, ivi comprese le relative opere connesse, non disciplinate dalla presente legge in quanto soggette esclusivamente alla disciplina di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), i Servizi Dighe competenti, individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2 della presente legge, esprimono il relativo parere in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

6. Deroghe alle disposizioni contenute nella presente legge possono essere previste in relazione alle caratteristiche dello sbarramento ed al grado di rischio connesso.

 

7. Per le finalità di cui al comma 6, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "Direzione Regionale competente", entro 12 mesi dell’entrata in vigore della presente legge emana apposite linee guida per la definizione sia delle caratteristiche degli sbarramenti che del grado di rischio definito basso ai sensi dell’art. 5.

 

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

CAPO I

Classificazione delle opere di sbarramento e valutazione dei rischi

 

     Art. 4. (Classificazione di dighe e traverse)

1. Le opere di cui al comma 1, dell’articolo 1, sono suddivise nelle seguenti tipologie e classi:

 

a) TIPOLOGIA D (invasi e piccole dighe):

 

1) Classe A:

 

1.1) sottoclasse A1: sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 10.000 metri cubi;

 

1.2) sottoclasse A2: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso fino a 30.000 metri cubi;

 

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso compreso tra 30.000 e 100.000 metri cubi;

 

3) Classe C: sbarramenti con altezza superiore a 10 metri e fino a 15 metri o con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1 milione di metri cubi;

 

b) TIPOLOGIA L (sbarramenti per la laminazione delle piene):

 

1) Classe A: sbarramenti con altezza fino a 5 metri a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;

 

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 15 metri di altezza a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione fino a 1 milione di metri cubi.

 

c) TIPOLOGIA T (Traverse e paratoie):

 

1) Classe A: paratoie, traverse fisse derivanti o con canale derivatore separato, fino a 10 metri di altezza;

 

2) Classe B: traverse fisse da 10 a 15 metri di altezza;

 

3) Classe C: traverse mobili con pile fisse;

 

4) Classe D: traverse mobili senza pile a piccoli elementi mobili;

 

5) Classe E: traverse mobili senza pile a grandi elementi abbattibili.

 

     Art. 5. (Valutazione e classificazione del rischio)

1. La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella circolare di cui al punto 7 dell’allegato "A". Lo sbarramento viene inquadrato, attraverso il calcolo del rischio potenziale, in apposita classe di rischio.

 

2. La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo è disposta con circolare dell’Assessore regionale delegato in materia di lavori pubblici su proposta della Direzione regionale competente.

 

3. Per le valutazioni speditive da utilizzare nell’iter procedurale di autorizzazione degli invasi sia esistenti che di nuova costruzione, viene definito rischio intrinseco quello valutato tenendo presente il livello e la tipologia di antropizzazione del territorio a valle dello sbarramento o nei dintorni dell’invaso.

 

4. Vengono individuate tre classi di rischio:

 

a) basso, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde, da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano perdite trascurabili sotto l’aspetto ambientale ed economico nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è considerata improbabile;

 

b) moderato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano apprezzabili alterazioni dell’assetto ambientale o perdite economiche con danni a strutture abitative, commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture, nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è da ritenersi improbabile. Il rischio è anche da considerarsi moderato, se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di scarichi di fondo che attraversano il corpo diga realizzata in terra, l’errato dimensionamento di essi, la mancanza di manutenzione dello sbarramento o delle sponde, soprattutto per quelli in materiale sciolto;

 

c) elevato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale di un volume imprevedibile di acqua, nelle aree a valle o adiacenti, risultano perdite di vite umane e rilevanti danni ambientali od economici, con coinvolgimento di manufatti di un certo rilievo (strade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, elettrodotti), agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze. Il rischio è anche da considerarsi elevato se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di infiltrazioni o sifonamenti nel corpo diga o nelle sponde, una situazione geologica a rischio accertato di frane a monte dello sbarramento o lungo i versanti dell’invaso, l’assenza di organi di scarico, l’insufficiente dimensionamento dello sbarramento, ovvero delle sponde lacuali, a fronte di elevate portate di piena, la presenza di palesi cedimenti nelle opere di ritenuta.

 

     Art. 6. (Censimento dighe e valutazione del rischio)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva le schede per il censimento delle opere disciplinate dal comma 2 dell’art. 3.

 

2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinata dall’art. 20.

 

3. L’analisi del rischio globale connesso con l’opera, effettuata a cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal gestore, viene effettuata mediante la verifica delle dimensioni del bacino, dell’altezza del corpo diga, delle sponde lacuali, nonché della tipologia di alimentazione, dell’area interessata dallo sbarramento e della sensibilità al rischio delle zone a valle o circostanti.

 

4. L’area da investigare, nella valutazione del rischio, a valle dello sbarramento, non deve risultare inferiore a quella relativa alla distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: D = V/104, dove D viene espressa in chilometri e V, che rappresenta il volume di massimo invaso, in metri cubi.

 

5. Per le traverse, l’analisi va effettuata anche a monte dello sbarramento considerando al posto dell’invaso il volume di massimo rigurgito.

 

6. Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma 1, i Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le schede di cui allo stesso comma 1, dei laghi non ottenuti da sbarramento e delle vasche di raccolta d’acqua, non soggetti alla disciplina della presente legge, a qualsiasi scopo adibiti. Per le finalità indicate all’art. 41 i Comuni, nei 90 giorni successivi al termine di cui al presente comma, trasmettono le relative schede di censimento al Servizio Dighe della Provincia competente per territorio ed al Servizio Dighe della Direzione regionale competente individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente comma, realizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le relative schede sono trasmesse agli Enti sopra menzionati con cadenza trimestrale.

 

     Art. 7. (Commissione tecnica)

1. È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2, in qualità di Presidente, dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque e dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune interessato.

 

2. La Commissione rappresenta strumento di raccordo in materia di sbarramenti tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

3. La Commissione è convocata, per opere di competenza regionale, dal dirigente del Servizio Dighe regionale, individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2, per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entità, anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso. Con le medesime modalità la Commissione stessa è convocata, per le dighe e gli sbarramenti di competenza provinciale, ogni qualvolta lo richieda il Dirigente del Servizio Dighe provinciale competente individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2.

 

4. La Commissione è sentita, inoltre, in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze dei manufatti disciplinati dalla presente legge, nonché per la stesura di circolari esplicative, ovvero per il recepimento di atti normativi statali in materia emanati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

5. In particolare, la Commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, può essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entità delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 5.

 

6. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra tra le competenze delle strutture partecipanti.

 

CAPO II

Norme generali di organizzazione dei servizi

 

     Art. 8. (Individuazione delle competenze della Regione e delle Province)

1. Ai fini dell’individuazione delle funzioni amministrative delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici, di cui al comma 1, dell’art. 1, si rimanda all’art. 7 della L.R. 72/1998, all’art. 23 della L.R. 81/1998 e all’art. 94, comma 3 quinquies, della L.R. 7/2003.

 

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, concernenti la costruzione di opere di sbarramento dei corsi d’acqua e la gestione di quelle esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza inferiore a 15 metri e determinanti invasi di volume minore ad 1 milione di metri cubi, nonchè il collaudo delle stesse e la vigilanza sul relativo esercizio, così come delineate dall’art. 1 della L. 584/1994, sono espletate dalle strutture Provinciali e Regionali competenti in materia di dighe, di seguito denominate "Servizio Dighe".

 

3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le funzioni di competenza regionale vengono espletate dal Servizio del Genio Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), provvede all'individuazione della Struttura competente, con assegnazione di risorse umane e strumentali, nell’ambito del medesimo Servizio del Genio Civile regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

4. Per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua che costituiscono confine provinciale e degli invasi che interessano il territorio interprovinciale, le competenze amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia nel cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior parte, le opere di captazione, d’intesa con la Provincia confinante.

 

5. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 4, la Provincia competente per territorio, alla quale è stata presentata la domanda di costruzione o di adeguamento delle opere di sbarramento ovvero dell’invaso, convoca la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, alla quale partecipa il Dirigente del Servizio Dighe regionale o un funzionario da questi delegato.

 

6. Nel caso di mancata stipula dell’intesa nel termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti della domanda, la stessa istanza è rimessa al Servizio Dighe regionale che provvede all’individuazione della Provincia competente entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 9. (Competenze del Servizio Dighe)

1. Il Servizio Dighe competente esprime parere, ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo D.Lgs. ai fini dell’approvazione del progetto di gestione delle dighe di cui all’art. 114 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della Struttura regionale preposta alla gestione del Piano Tutela Acque (PTA). I progetti di gestione vengono esaminati dalla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla citata Struttura regionale competente alla sua approvazione.

 

2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell’emergenza per calamità naturali di tipo idrogeologico.

 

3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l’istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall’art. 3, in ottemperanza all’art. 3 della L.R. 72/1998.

 

4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonché le operazioni connesse al collaudo delle stesse.

 

5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresì:

 

a) all’autorizzazione all’inizio della costruzione dello sbarramento;

 

b) all’autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l’autorizzazione o variare le modalità di esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilità delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

 

c) all’approvazione, prima dell’inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonché, successivamente, di quello per l’esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell’allegato "A";

 

d) alla trasmissione all’Autorità di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all’individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lett. c), dell’art. 5.

 

6. Il Servizio Dighe competente collabora con l’Autorità di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all’art. 38.

 

7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell’art. 7 della L.R. 11/1999.

 

8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell’allegato "A".

 

9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonché al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.

 

     Art. 10. (Attività di vigilanza)

1. E’ affidata al Servizio Dighe competente la vigilanza in fase di costruzione dell'opera di sbarramento secondo le modalità dettate dall’art. 16.

 

2. La verifica e la vigilanza in corso di esercizio, di norma, è effettuata secondo le procedure dettate dall’art. 24.

 

TITOLO III

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI DIGHE E TRAVERSE

 

CAPO I

Nuovi invasi che utilizzano acque pubbliche

 

     Art. 11. (Procedura di autorizzazione)

1. Il concessionario della derivazione d’acqua assentita ai sensi dell’art. 38 del Regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" approvato con D.P.G.R. 13.8.2007, n. 3, presenta istanza di autorizzazione, entro il termine prescritto nel Disciplinare allegato all’atto di concessione, al Servizio Dighe competente, allegando, oltre all’atto di concessione con relativo disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti progettuali sono specificati nell’allegato "B", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).

 

2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione e alle direttive tecniche di settore emanata dallo Stato come elencato al comma 1 dell'art. 2.

 

3. Il progetto esecutivo è sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

 

4. Il Servizio Dighe competente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi, assegnando un termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 60, salvo la concessione su richiesta di ulteriore proroga non superiore a 30 giorni.

 

5. Il progetto è esaminato dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di disciplinare di costruzione.

 

6. Il Servizio Dighe competente convoca una conferenza dei servizi, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, qualora precedentemente non trattati nella conferenza indetta ai sensi dell’art. 19 del regolamento regionale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero successivamente intervenuti, solo in relazione alle opere di sbarramento. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato con determinazione dirigenziale, della quale il progetto esecutivo ed il suddetto disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale.

 

7. Per le opere da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ovvero a valutazione di incidenza prevista dalla normativa di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006, si applicano le procedure e le modalità previste dall’art. 44 del D.P.G.R. 3/2007.

 

CAPO II

Nuovi invasi che utilizzano acque di cui al comma 3, dell’art. 1, del D.P.R. 18.2.1999, n. 238, concernente "Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5.1.1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

 

     Art. 12. (Procedura di autorizzazione)

1. Al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della presentazione del progetto esecutivo di cui all’allegato "B", i necessari atti di consenso, il richiedente la costruzione dell’invaso delle acque per l’utilizzo delle quali non è richiesta alcuna autorizzazione o concessione ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 3/2007, può avvalersi della facoltà di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, allegando il progetto i cui contenuti progettuali sono riportati nell’allegato "C", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a).

 

2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 11.

 

3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, se la documentazione risulta completa; se la documentazione deve essere completata oppure regolarizzata, entro lo stesso termine, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro un termine perentorio e prestabilito, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni.

 

4. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui al comma 4 dell’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

 

5. Se, sulla base della documentazione presentata, non emergono elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto, le amministrazioni partecipanti indicano entro 45 giorni dalla data della conferenza dei servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

 

6. In alternativa a quanto disposto al comma 1, il richiedente allega all'istanza di costruzione dell’invaso il progetto esecutivo di cui all’Allegato "B".

 

7. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il progetto esecutivo, con proprio atto provvede:

 

a) alla trasmissione del progetto esecutivo alle amministrazioni competenti;

 

b) alla convocazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. 241/1990;

 

c) alla pubblicazione, nell’Albo Pretorio del Comune ove insistono le opere in progetto, del provvedimento medesimo contenente le seguenti informazioni:

 

1) l’Autorità Concedente;

 

2) l’oggetto del procedimento;

 

3) il Servizio Dighe Procedente ed il responsabile del procedimento;

 

4) i dati identificativi del richiedente;

 

5) la data di presentazione della domanda;

 

6) le caratteristiche geometriche principali dell’invaso;

 

7) l’area di impianto dell’invaso;

 

8) l’uso della risorsa idrica;

 

9) il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;

 

10) i Comuni ed i giorni di affissione all’Albo Pretorio;

 

11) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e opposizioni;

 

12) gli Enti ai quali è inviata copia dello stesso provvedimento;

 

13) il giorno ed il luogo della conferenza di servizi;

 

14) la data di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia del Servizio Dighe competente.

 

8. La pubblicazione, corredata degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990.

 

9. Al fine di dare la massima pubblicità alla costruzione dell’invaso, il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione non comporta variazioni nelle decorrenze dei termini per la presentazione di osservazioni ed opposizioni di cui al n. 11), della lett. c), del comma 7.

 

10. In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il progetto è approvato con atto dirigenziale unitamente al disciplinare di costruzione di cui all’art. 14, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento di approvazione. In caso di esito negativo, previa comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il Dirigente determina con proprio atto il diniego dell’autorizzazione.

 

11. In entrambi i casi previsti al comma 10, la determinazione è trasmessa, oltre che al richiedente, anche all'amministrazione comunale interessata.

 

12. L’avvenuta approvazione è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.

 

13. Per le tipologie di opere di cui all’art. 4, appartenenti alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento o invaso, è ammessa la presentazione della documentazione ridotta di cui all’art. 13. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato mediante apposita determinazione dirigenziale. Contestualmente, il Responsabile del Procedimento dà avviso dell’approvazione del progetto di costruzione dell’invaso mediante pubblicazione, per estratto, sul B.U.R.A. del relativo provvedimento amministrativo.

 

CAPO III

Norme comuni

 

     Art. 13. (Documentazione ridotta)

1. Se l’autorizzazione richiesta riguarda una delle opere classificate all’art. 4, appartenente alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento dei corsi d’acqua che non risultano pensili, il richiedente può presentare un progetto esecutivo ridotto i cui contenuti progettuali sono specificati nell’allegato "D".

 

2. Dagli elaborati progettuali di cui al comma 1 deve evincersi che l’opera progettata è inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, considerate la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, è tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 5, in un’area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'art. 6.

 

     Art. 14. (Disciplinare di costruzione)

1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

 

2. Il disciplinare contiene, in particolare, tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

 

3. Le verifiche richieste, nello specifico, riguardano:

 

a) l'esecuzione dei drenaggi;

 

b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;

 

c) l'esecuzione degli organi di scarico;

 

d) l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

 

e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;

 

f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;

 

g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;

 

h) i profili dei paramenti.

 

     Art. 15. (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che interviene in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l’esercizio delle stesse, è comunicata al Servizio Dighe competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del Servizio Dighe competente, deve essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella indicata agli artt. 11, 12 e 13, nonché dell’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) oppure lett. b).

 

2. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Servizio Dighe competente può autorizzare i lavori stessi senza ricorrere alla convocazione della conferenza dei servizi.

 

3. Per lavori che alterano in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, ovvero in caso di sbarramento in costruzione, è convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990.

 

4. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti, considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

 

5. Se necessario, viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle varianti sostanziali contemplate dall’art. 49, del D.P.G.R. 3/2007, per le quali si applicano le procedure di autorizzazione di cui all’art. 11.

 

     Art. 16. (Sorveglianza sui lavori)

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al Servizio Dighe competente che viene costantemente informato, mediante apposita relazione redatta dal Direttore dei Lavori, in merito all'andamento delle varie fasi costruttive, nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

 

2. Il proprietario dell'opera comunica al Sindaco ed al Servizio Dighe la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei medesimi lavori.

 

3. Il Direttore dei Lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

 

4. Il Servizio Dighe competente ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire, a cura e spesa del proprietario dell’opera, indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.

 

5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Dighe competente ha facoltà di sospendere i lavori, riferendo al Sindaco del Comune territorialmente competente, per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

 

6. Il proprietario dell'opera informa il Sindaco e il Servizio Dighe competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

 

7. Per le funzioni di cui al presente articolo, nonché quelle relative all’art. 11, comma 4, e all’art. 12, comma 3, con riguardo alla completezza degli atti, il Servizio Dighe regionale può avvalersi della collaborazione dei Servizi del Genio Civile Regionale nell’ambito dei territori di propria competenza.

 

     Art. 17. (Collaudo)

1. Per le opere di classe C della tipologia D e della classe B delle tipologie L e T, di cui all’art. 4, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da massimo tre tecnici qualificati.

 

2. Per le opere della classe B della tipologia D, della classe A della tipologia L e della classe A della tipologia T, di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta di cui all'art. 5.

 

3. Per le opere della classe A della tipologia D, nonché delle classi C, D e E, della tipologia T, di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale.

 

4. Alla designazione dei tecnici collaudatori nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 provvedono la Regione e la Provincia, nel rispetto dei relativi ordinamenti amministrativi e in osservanza delle vigenti disposizioni in tema di affidamento degli incarichi professionali, con nominativi di tecnici di comprovata esperienza nel campo idraulico e strutturale. Nelle ipotesi previste al comma 3 il proprietario ha facoltà di richiedere la designazione del collaudatore al Servizio Dighe competente o di provvedere direttamente alla nomina comunicando il nominativo al Sindaco e al medesimo Servizio Dighe. In tal caso il collaudatore deve possedere i requisiti prescritti dal primo paragrafo.

 

5. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed al Servizio Dighe competente.

 

6. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dai collaudatori o dal collaudatore al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti.

 

7. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono tenuti a certificare, in particolare:

 

a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

 

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

 

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

 

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

 

8. Tra i compiti della Commissione di Collaudo o del Collaudatore sono ricompresi anche quelli espressamente indicati all’art. 42, comma 4, lett. b) del D.P.G.R. 3/2007.

 

9. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera. A tal fine nel disciplinare allegato all’atto autorizzativo è indicato l’importo che il richiedente deve versare oppure garantire tramite apposita polizza fidejussoria prima dell’inizio dei lavori.

 

10. Spetta al Servizio Dighe competente liquidare le somme spettanti ai collaudatori in tutti i casi previsti dal comma 9.

 

11. Il Servizio Dighe provinciale o regionale, qualora il proprietario dell’opera si sia avvalso della facoltà del versamento della somma specificata al comma 9, provvede, dopo aver disposto la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti ai collaudatori, alla liquidazione ed alla restituzione della restante somma al proprietario dell’opera nel caso in cui dovesse risultare che la somma complessivamente liquidata sia inferiore a quella versata.

 

12. Della somma versata di cui al comma 9, il Servizio Dighe competente è tenuto a dare rendicontazione a coloro che le hanno versate.

 

13. Qualora il proprietario dell’opera si sia avvalso della facoltà della prestazione della polizza fidejussoria, il Servizio Dighe competente, una volta accertati i pagamenti ai collaudatori delle somme liquidate ai sensi del comma 10, mediante dichiarazione liberatoria degli stessi collaudatori, provvede allo svincolo della polizza fidejussoria.

 

14. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo si seguono le norme del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché le norme tecniche di settore emanate dall’autorità statale come elencato al comma 1 dell'art. 2.

 

15. L’opera dichiarata non collaudabile è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 19.

 

     Art. 18. (Autorizzazione all'invaso)

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare di costruzione.

 

2. Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il parere del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.

 

3. Dell’autorizzazione agli invasi parziali il Servizio Dighe competente informa preventivamente il Sindaco del comune interessato dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

 

4. L’invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso è consentito per la prima volta in occasione delle operazioni finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato dal collaudatore al Servizio Dighe competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all’art. 25.

 

     Art. 19. (Dismissione ed intervento di ripristino ambientale)

1. Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle citate opere e secondo le previsioni del progetto di ripristino, predisposto a cura e spese del medesimo proprietario.

 

2. Il progetto di ripristino si intende approvato se il Servizio Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

 

3. Se il proprietario dell’opera non provvede alla predisposizione del progetto di ripristino ovvero non provvede all'esecuzione dei relativi lavori nel termine assegnato, il Servizio Dighe, nel rispetto delle procedure di legge, provvede d’ufficio con spese a carico del medesimo proprietario.

 

4. Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità, il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti può imporre la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta.

 

5. Il Servizio Dighe competente può imporre, altresì, previa diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria previste all'art. 43.

 

TITOLO IV

INVASI ESISTENTI

 

     Art. 20. (Regolarizzazione delle opere)

1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio Dighe competente una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

 

2. Sono esclusi dall’obbligo previsto al comma 1 i proprietari degli invasi esistenti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali.

 

3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione sia distinta dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell’impianto.

 

     Art. 21. (Definizione dei casi possibili)

1. Ai fini della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre categorie di gruppi di invasi:

 

a) Gruppo non collaudati, di seguito indicati con l’acronimo "NC": invasi già denunciati all'amministrazione regionale o provinciale con:

 

1) denuncia presentata mancante di perizia giurata;

 

2) documentazione richiesta incompleta;

 

b) Gruppo ex Provveditorato alle OO.PP., di seguito indicato con l’acronimo "EP": invasi divenuti di competenza della Regione per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998;

 

c) Gruppo mai denunciati, di seguito indicati con l’acronimo "MD": invasi non denunciati all'amministrazione regionale o provinciale.

 

     Art. 22. (Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. Il proprietario trasmette l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, indicate per ogni invaso o sbarramento appartenenti alle diverse tipologie e classe, al Servizio Dighe competente, al quale è altresì inviata la documentazione di cui all’allegato "E", differenziata per gruppo di appartenenza.

 

2. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui all’art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

 

     Art. 23. (Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi NC, EP ed MD di cui all’art. 21, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all’art. 25.

 

2. Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio già completate dai proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, il Servizio Dighe competente, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all’art. 25.

 

3. Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio è trasmessa al proprietario o gestore, al Sindaco ed al Servizio Dighe regionale, se l’autorizzazione è stata rilasciata dal Servizio Dighe provinciale.

 

4. Se un’opera appartenente ad una delle classi di cui all’art. 4, non risulta idonea all’esercizio, il Servizio Dighe competente, su relazione del tecnico incaricato del procedimento, ordina la sospensione dell’utilizzazione dell’impianto e l’esecuzione degli interventi di adeguamento, con diffida ad adempiere entro un congruo termine tenendo presenti le condizioni di rischio e, in presenza di basso livello di rischio, le capacità tecnico-economiche del gestore.

 

TITOLO V

ESERCIZIO E VIGILANZA

 

     Art. 24. (Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario provvede a propria cura e spese, avvalendosi di personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al Sindaco ed al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'art. 26 e nel disciplinare di esercizio. Allega, altresì, una relazione, a firma del responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, dalla quale risultino le considerazioni in merito a eventuali problematiche connesse ai citati dati registrati ovvero derivanti da valutazioni soggettive.

 

2. Il Servizio Dighe competente può imporre al proprietario o al gestore, se distinto dal proprietario, la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L’ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario o gestore dell'opera, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'art. 7.

 

3. E’ altresì obbligo del proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, con spese a proprio carico, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare.

 

4. Nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 9, il Servizio Dighe competente adotta i provvedimenti prescritti secondo le procedure di seguito indicate:

 

a) adotta i provvedimenti prescrittivi contenenti la diffida ad adempiere entro un termine ragionevole rapportato alla gravità della situazione e tendente al ristabilimento di normali condizioni di sicurezza o di esercizio;

 

b) comunica al proprietario o gestore dell’opera, dandone comunicazione al Sindaco, affinché vengano limitati in modo opportuno gli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell’opera e segnala, ove permanga la situazione di pericolo, al Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile.

 

5. Il Sindaco, in caso di accertato imminente pericolo e nelle more dell’adozione dei provvedimenti del caso da parte del Servizio Dighe competente, ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari, in relazione alle risultanze delle visite di controllo effettuate dal Servizio Dighe competente. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, intima al proprietario o gestore dell’opera lo svuotamento anche parziale dell’invaso a tutela della pubblica incolumità, anche in difformità alle procedure stabilite nel progetto di gestione di cui agli articoli 31 e seguenti della presente legge. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente ed al Servizio Dighe competente.

 

     Art. 25. (Disciplinare di esercizio)

1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla relativa prosecuzione per un invaso esistente.

 

2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio e, in particolare:

 

a) l'utilizzo plurimo dell’acqua accumulata risultante dall’atto di concessione a derivare;

 

b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi, ovvero per le priorità d’uso previste dal D.Lgs. 152/2006;

 

c) le manovre degli scarichi;

 

d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;

 

e) i controlli sull'efficienza delle opere;

 

f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;

 

g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;

 

h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;

 

i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;

 

j) le verifiche che devono essere effettuate dal Servizio dighe competente;

 

k) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;

 

l) l'eventuale guardiania fissa;

 

m) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

 

3. Il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, soprattutto a seguito di:

 

a) varianti alle opere;

 

b) esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio;

 

c) successive valutazioni tecniche;

 

d) eventi alluvionali;

 

e) modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

 

4. Per le modifiche contemplate al comma 3 si applicano, ove compatibili, le procedure di cui al comma 4 dell’art. 11.

 

     Art. 26. (Trasmissione dati)

1. Per le opere delle classi B e C della tipologia D e della classe B della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare di cui all’art. 25.

 

2. Per le opere della classe A della tipologia D e delle classi A, C, D, E della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni franosi od alluvionali.

 

3. Per le opere di tipologia L di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

 

TITOLO VI

OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

 

CAPO I

Disposizioni comuni

 

     Art. 27. (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo disciplina:

 

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, in attuazione delle relative norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 114, comma 4, del medesimo D.Lgs., per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b) e da quelli contemplati dall’art. 30;

 

b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal D.P.R. 1363/1959, la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate "operazioni soggette alla disciplina regionale di cui ai corrispondenti articoli del Capo III".

 

2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

 

a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

 

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate dalle pertinenti norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

 

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

 

     Art. 28. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

 

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

 

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

 

c) autorità competente: il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti;

 

d) corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

 

e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

 

f) magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);

 

g) morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e meno di 182 giorni l'anno);

 

h) piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);

 

i) operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimmesso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

 

j) operazioni di gestione ordinaria: le attività di svaso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

 

k) sfangamento o sghiaiamento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;

 

l) spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;

 

m) svaso: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.

 

CAPO II

Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi

 

     Art. 29. (Approvazione del progetto di gestione)

1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

 

2. Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all’approvvigionamento di minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

 

3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall’amministrazione procedente ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della L. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.

 

4. Se il progetto di gestione comporta opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, oppure è funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente presso l'autorità competente è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

 

5. Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.

 

6. Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2 è acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

 

7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

 

8. Il Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

 

a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;

 

b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;

 

c) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

 

d) nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

 

9. Ai fini del rispetto del comma 7, dell’art. 114, del D.Lgs. 152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e l’utilizzazione del minerale utile dall’invaso o sue pertinenze, nel qual caso il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire modalità e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul territorio.

 

10. La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera di Giunta regionale che fissa annualmente l’entità dei canoni demaniali per litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i prelievi effettuati in aree demaniali, nonché la precisazione delle modalità di conteggio del materiale prelevato, oltre che l’obbligo della denuncia di tutti i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave).

 

11. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative prescrizioni.

 

12. Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARTA, nonché al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative attività; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via fax ovvero via e-mail alle autorità precedentemente avvisate, l'avvio delle manovre e dei lavori.

 

13. Per le dighe di cui all'art. 91 del D.Lgs. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

 

CAPO III

Operazioni soggette alla disciplina regionale

 

     Art. 30. (Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)

1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

 

a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigio namenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido ovvero la raccolta di acqua superficiale non ancora convogliata in un corso d’acqua, di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999;

 

b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:

 

1) sono creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;

 

2) presentano scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;

 

3) presentano scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione, identificate dalle relative norme nel Piano di Tutela delle acque;

 

4) presentano scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

 

5) presentano opere quali traverse con paratoie di altezza massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso massimo di 1.000 metri cubi.

 

2. Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intende o necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, è tenuto a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche elencate all'art. 32, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato "F".

 

3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato "F" e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

 

     Art. 31. (Presentazione e contenuti del progetto di gestione)

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque per l’approvazione secondo le medesime modalità di cui all’art. 29, contiene:

 

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

 

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

 

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

 

d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato "F", modalità e tempi per il ripristino della capacità utile al serbatoio; tale attività deve, comunque, concludersi entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano acque pubbliche;

 

e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato "G", punto 2, lett. e);

 

f) la caratterizzazione, sulla base dell’analisi di cui al punto b), quali-quantitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

 

g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;

 

h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;

 

i) l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di più invasi insistenti sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34.

 

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, da eseguirsi secondo modalità e prescrizioni riportate nell’allegato "F", Parte II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto di gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto materiale e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel progetto di gestione, inoltre, il gestore indica il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalità di rimozione del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere.

 

4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle operazioni medesime.

 

5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F":

 

a) operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;

 

b) manovre di emergenza volte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;

 

c) operazioni volte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;

 

d) operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

 

     Art. 32. (Contenuti del progetto di gestione semplificato)

1. Per le operazioni di cui all'art. 30, comma 2, il progetto di gestione contiene:

 

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della localizzazione dello stesso (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

 

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti nonché della presenza di criticità a valle del medesimo (eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

 

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

 

d) la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, delle quali si prevede l’effettuazione entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le indicazioni di seguito elencate:

 

1) organi di scarico interessati;

 

2) portate massime e medie che si intende rilasciare;

 

3) volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione;

 

4) concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;

 

5) periodo individuato;

 

6) durata prevista per ciascuna operazione;

 

7) modalità delle operazioni da eseguire, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato "F";

 

e) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'allegato "G", punto 2 lettere a), b), c), d); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti ai due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

 

f) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;

 

g) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all’art. 34.

 

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e la sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

 

     Art. 33. (Casi particolari)

1. Lo sfangamento è eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato se:

 

a) la conferenza dei servizi di cui all'art. 29, comma 2, lo ritiene necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B), dell'allegato 5 al titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

 

b) l'attività di spurgo compromette la sicurezza idraulica e comporta accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

 

c) a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si può prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, quando si tratta di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale.

 

     Art. 34. (Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore:

 

a) presenta un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;

 

b) tiene conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.

 

2. La struttura regionale di cui all’art. 29, comma 1, ai fini di un maggiore coordinamento, può invitare a partecipare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più operazioni tra quelle previste nei progetti di gestione.

 

CAPO IV

Norme afferenti alla gestione

 

     Art. 35. (Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi)

1. Fatte salve le previsioni del Piano Stralcio Difesa Alluvione approvato dalla Regione Abruzzo, e tenuto conto delle valutazioni di rischio di cui all’art. 6, nessuna opera può essere realizzata ad una distanza inferiore a 50 metri dal corpo dello sbarramento o all’interno dei versanti dell’invaso, senza il preventivo nulla osta, obbligatorio e vincolante, del Servizio Dighe competente.

 

2. Nell’istruttoria che segue all’istanza relativa, il responsabile del procedimento acquisisce il parere del gestore, che si intende favorevolmente espresso se non è reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

 

3. Il Servizio Dighe competente può richiedere, nel termine di cui al comma 2, qualsiasi altro parere che ritenga necessario acquisire.

 

     Art. 36. (Trasferimento di gestione)

1. Il gestore o il proprietario che non cura direttamente l’esercizio delle opere di sbarramento, è tenuto a notificare al Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l’esercizio a terzi, nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione.

 

2. Il trasferimento di esercizio è soggetto all’autorizzazione del Servizio Dighe competente, previa valutazione delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

 

3. Dell’avvenuta autorizzazione o dell’avvenuto motivato diniego è data comunicazione al competente Genio Civile regionale ovvero al Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonché al Sindaco, entro quindici giorni dall’adozione dell’atto.

 

4. Il subentrante all’esercizio delle opere controfirma l’istanza di trasferimento e l’accettazione degli accordi in essa contenuti con dichiarazione di disponibilità ad osservare le eventuali prescrizioni poste dal Servizio Dighe competente quali condizioni per l’approvazione al passaggio di gestione.

 

5. Non può avere luogo il trasferimento di esercizio di opere non autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22.

 

6. Le procedure di cui ai commi da 1 a 4 si applicano:

 

a) alla cessione delle utenze di cui all’art. 46 del D.P.G.R. 3/2007;

 

b) alla cessione delle opere di raccolta delle acque di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. 238/1999.

 

     Art. 37. (Documento di protezione civile)

1. Il documento contenente le condizioni necessarie per l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce parte integrante del disciplinare d’esercizio. Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell’allegato "A", in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacità d’invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali:

 

a) preallerta: quando l’accumulo idrico supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di instabilità delle sponde. In tali casi il documento di protezione civile prevede l’impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con continuità e ad informarsi tempestivamente dell’evoluzione della situazione idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione o l’intensificarsi dell’evento in atto, si rende necessaria la comunicazione immediata al Prefetto dell’ora presumibile dell’inizio della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lett. b), n. 1), oltre che del momento della conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria.

 

b) allerta: comprende tre fasi:

 

1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e permanente dell’opera, in occasione di apporti fluviali tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreché per ragioni di organizzazione della difesa militare;

 

2) Allarme di I tipo – pericolo (B2): si ha quando il livello dell’invaso ha superato la quota massima, oppure in caso di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilità dell’opera e della sicurezza a valle;

 

3) Allarme di II tipo – Collasso (B3): si ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell’opera.

 

2. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell’attivazione delle procedure di emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, il Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile.

 

3. Il gestore informa altresì il Servizio Dighe rispettivamente competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta sono previsti con precisione i tempi per l’effettuazione delle comunicazioni di allerta.

 

4. Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al Servizio Dighe competente la cessazione delle condizioni che hanno determinato l’allerta.

 

5. Il disciplinare d’esercizio può prevedere particolari prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalità di comunicazione, le procedure da attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell’emergenza, nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacità decisionale.

 

6. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lett. b), n. 2) e n. 3), gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico sono impartiti dal Servizio Dighe competente o da un funzionario a tal fine delegato.

 

7. Entro quindici giorni dall’approvazione del disciplinare d’esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.

 

     Art. 38. (Piano di laminazione)

1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli sbarramenti di propria competenza, attraverso l’Autorità di Bacino e la Protezione Civile regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture, sentito il gestore, provvede all'elaborazione del piano di laminazione per ogni impianto soggetto a rischio elevato, così come disposto nella direttiva di cui al punto 8 dell’allegato "A", avvalendosi della collaborazione del Servizio Dighe competente.

 

2. Il piano di laminazione è preceduto da una valutazione preventiva, da parte degli Enti indicati al comma 1, convocati dal Servizio Dighe competente, avente ad oggetto l’influenza che possono esercitare i volumi accumulabili a tergo degli sbarramenti sulla formazione e propagazione dell’onda di piena a valle e sull’innalzamento del pelo libero a monte delle traverse, nonché le condizioni di esercizio dei singoli corpi di ritenuta, con contestuale individuazione delle opere che potrebbero svolgere un'efficace laminazione delle piene e consentire una riduzione del rischio idraulico a valle.

 

3. Per ciascuna diga individuata, il piano di laminazione prevede le misure e le procedure da adottare relativamente all’apertura degli scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi relativi, oltre che alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza, finalizzate alla salvaguardia dell’incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente interessati. Se più sbarramenti funzionano in serie sullo stesso corso d’acqua, è previsto un piano generale di laminazione.

 

4. Possono essere individuate due diverse procedure di intervento, definite programma statico e programma dinamico, volte a quantificare i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico è relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo di una quota di invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse, minore della quota di esercizio normale durante i periodi dell’anno considerati critici. Il programma dinamico, relativo al tempo reale, prescrive l’esecuzione di manovre preventive nel corso dell’evento critico in atto, da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi a tergo dello sbarramento.

 

5. I documenti di protezione civile di cui all’art. 37 si intendono modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso, copia del piano di laminazione viene trasmessa ai soggetti contemplati dall’art. 37, comma 1.

 

     Art. 39. (Designazione responsabile sicurezza)

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l’avvenuta designazione dell’ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto nonché di quella del sostituto, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del D.L. 507/1994 convertito dalla L. 584/94.

 

2. Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento individuate dall’art. 4, nonché per le classi C, D, E della tipologia T, dell’art. 4 l’ingegnere può essere sostituito da un geometra o perito industriale, iscritti ai rispettivi albi.

 

3. Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina di un nuovo responsabile dell’impianto entro sette giorni dalle dimissioni del precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.

 

     Art. 40. (Norma transitoria)

1. I progetti di gestione delle opere soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO VII

CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

 

     Art. 41. (Catasto Sbarramenti)

1. Presso il Servizio Dighe regionale è istituito, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente, il catasto degli sbarramenti esistenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

2. Il catasto è costituito dalla raccolta di tutta la documentazione su supporto cartaceo relativa ad ogni sbarramento di competenza provinciale, regionale o statale e da un sistema informativo.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ciascun Servizio Dighe provinciale fornisce al Servizio Dighe regionale, qualora non sia stata già trasmessa, copia di tutta la documentazione raccolta e prodotta per ogni invaso denunciato.

 

4. La documentazione di cui al comma 3 viene richiesta alla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza.

 

5. Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti esistenti nel territorio regionale; informazioni raccolte sia dalla struttura regionale che da quelle provinciali competenti in materia di sbarramenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

 

     Art. 42. (Accesso al Catasto degli Sbarramenti)

1. Il sistema informativo è creato considerando quali utenti:

 

a) tutte le Direzioni Regionali;

 

b) le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ARTA, i Consorzi di Bonifica, le Autorità di Bacino regionale, interregionale e nazionale per la porzione di territorio ricadente nell’ambito della Regione Abruzzo;

 

c) i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e i gestori delle aree protette;

 

d) i soggetti privati.

 

2. Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, nonché esportare e stampare i dati ed allegare documenti.

 

TITOLO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

 

     Art. 43. (Spese di istruttoria)

1. Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti misure:

 

a) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 11, al comma 1 dell’art. 12 ed al comma 1 dell’art. 15, € 500,00;

 

b) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell’art. 15, € 200,00;

 

c) per istruttoria a seguito di domanda di regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all’art. 22:

 

1) Gruppo NC:

 

1.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 200,00;

 

1.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 400,00;

 

1.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 600,00.

 

2) Gruppo MD:

 

2.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 400,00;

 

2.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 800,00;

 

2.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 1.200,00.

 

2. Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta di cui all’art. 35, € 150,00.

 

3. Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con cadenza triennale gli importi di cui allo stesso comma 1 sono adeguati al tasso di inflazione programmatico previsto dal Documento di Programmazione Economico Finanziario per l’anno di riferimento.

 

4. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle spese di istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui al comma 2 dell’art. 20.

 

5. Fatta salva la regolamentazione già adottata dalle Province in materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono sprovviste si applicano gli importi di cui al comma 1 fino all’adozione del relativo regolamento.

 

6. La Regione Abruzzo non è tenuta alla rendicontazione delle somme versate per spese di istruttoria nei riguardi dei soggetti richiedenti l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2003.

 

7. Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate dalla presente legge, gli oneri derivanti dagli accertamenti delle violazioni. Detti oneri sono quantificati di volta in volta dalla struttura che ha eseguito gli accertamenti.

 

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le spese di istruttoria previste sia per i piccoli invasi, pari ad €. 500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €. 1.000,00, di cui alla colonna denominata "classificazione atto amministrativo" della parte B, della tabella B, annessa all’art. 93, comma 5 bis, della L.R. 7/2003 e s.m.i.

 

     Art. 44. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

 

a) da euro 1.500,00 a euro 8.000,00 per violazione delle disposizioni di cui:

 

1) all’art. 15, comma 1;

 

2) all’art. 18 per tutte le fasi di invasamento dallo stesso previste;

 

3) all’art. 20, comma 1 per la mancata presentazione della perizia nei termini prescritti;

 

b) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione regionale ovvero senza autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di cui all’art. 23, comma 2;

 

c) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per coloro i quali realizzano opere di cui agli artt. 11 e 12 in difformità al progetto approvato;

 

d) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza rispettare le prescrizioni dettate al momento dell’autorizzazione e durante l'esercizio;

 

e) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata trasmissione nei termini prescritti nel disciplinare dei dati di cui all’art. 26;

 

f) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l’asta fluviale, di cui all’art. 34 o in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione integrato di cui al comma 1, lett. a) dello stesso articolo 34;

 

g) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato rispetto delle procedure previste dall’art. 36 per il trasferimento dell’esercizio delle opere di sbarramento;

 

h) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata designazione del responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, commi 1 e 2, ovvero per il mancato rispetto dei relativi termini.

 

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui alla presente legge non contemplate al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

 

3. Per l’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 31 in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 30.000,00 prevista dal comma 7 dell’art. 133 del D.Lgs. 152/06. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua le medesime operazioni nel caso previsto dal comma 2, dell’art. 30, in mancanza dell’approvazione del progetto di gestione semplificato ovvero in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni.

 

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste alla lett. f) del comma 1 ed a quelle previste al comma 3 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 45. (Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme previste dalla presente legge provvedono il Servizio Dighe competente, la polizia provinciale, la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere ed il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della L. 689/1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

 

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì di competenza di tutti gli organi di polizia statale.

 

3. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e seguenti della L. 689/1981, la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

 

4. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate, in entrata, nel bilancio delle Province competenti per essere riassegnate alle unità provvisionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le Province provvedono alla ripartizione delle somme riscosse a detto titolo fra gli interventi di prevenzione e risanamento.

 

TITOLO IX

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 46. (Norme applicabili ai procedimenti avviati)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, riconducendo, con la documentazione e gli eleborati previsti dalla presente normativa, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate nei Titoli precedenti. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri di cui agli artt. 11 e 12 mediante Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, ove non indetta.

 

2. Nei procedimenti per i quali è già stato sottoscritto dall’utente il disciplinare di costruzione di cui agli artt. 14, 15 e 23, l'iter istruttorio si considera concluso e si procede all'adozione del provvedimento finale.

 

     Art. 47. (Norme statali disapplicate)

1. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione nell'ordinamento regionale, fatte salve le norme nella stessa esplicitamente richiamate a titolo transitorio nell’art. 49, le norme statali regolatrici dei procedimenti di che trattasi con essa incompatibili.

 

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.

 

3. Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, di misura di prevenzione e vigilanza per i pericoli derivanti dall’esistenza delle opere disciplinate dalla presente legge, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione e le disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

 

     Art. 48. (Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale)

1. La Giunta regionale provvede, su proposta della Direzione Regionale competente, all’aggiornamento degli allegati alla presente legge al fine di adeguarli alle norme intervenute successivamente all’approvazione della stessa, ovvero qualora ne ravvisi la necessità.

 

2. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Direzione Regionale competente, sentite le Province, provvede alla redazione della modulistica per ogni fase di ciascun procedimento nella stessa legge contemplato.

 

3. Entro il termine previsto al comma 2, la medesima Direzione, sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al Servizio Dighe regionale ed ai Servizi Dighe provinciali del software gestionale di tutte le procedure amministrative previste dalla presente legge.

 

4. Gli oneri finanziari per il software gestionale sono a carico della Regione Abruzzo.

 

5. Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati sul B.U.R.A.

 

     Art. 49. (Direttive tecniche e circolari)

1. Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio, la Giunta regionale emana, su proposta della Direzione Regionale competente, con uno o più provvedimenti, circolari e direttive tecniche relative alla presente legge.

 

2. Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma 1 si applicano in via transitoria le circolari e direttive tecniche emanate dai competenti organi statali e riportate nell’allegato "A".

 

3. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.

 

     Art. 50. (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 9, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35029 di nuova istituzione denominato "Entrata per spese di collaudo dighe e sbarramenti".

 

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35013 denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico, costruzione invasi e polizia idraulica".

 

3. Agli oneri derivanti dall’art. 17, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione 151429 denominato "Fondo regionale per le spese delle operazioni di collaudo delle dighe e sbarramenti". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35029.

 

4. Agli oneri derivanti dall’art. 48, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35013.

 

5. Agli oneri di cui all’art. 29, pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico", del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015.

 

6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 3 e 4, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale vigente 2013 - 2015 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

 

b) anno 2013:

 

1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35029 per euro 50.000,00;

 

2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151429 per euro 50.000,00;

 

3) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35013 per euro 50.000,00;

 

4) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151402 per euro 50.000,00;

 

c) anno 2014:

 

1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

 

2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00;

 

d) anno 2015:

 

1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

 

2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00.

 

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

ALLEGATI