Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 08/05/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6) |
Art. 2. (Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.142 - L.R. 8 maggio 2013, n. 11.
Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità)
(B.U. 22 maggio 2013, n. 19)
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6)
1. Alla
“Art. 3 bis. (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)
1. In conformità con quanto disposto al precedente articolo 3, comma 2, è autorizzata l’erogazione in favore dell’Associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell’obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici.
2. L’onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6”.
2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
- lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35020, denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato in € 76.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Art. 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6” è incrementato di € 76.000,00.
Art. 2. (Modifica alla
1. All’articolo 1, comma 1, della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
3. I comandi in essere alla data di approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina stabilita dalla medesima.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.