§ 3.1.142 - L.R. 8 maggio 2013, n. 11.
Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:08/05/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.142 - L.R. 8 maggio 2013, n. 11.

Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R. 19.8.1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità)

(B.U. 22 maggio 2013, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6, recante “Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo”, dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 3 bis. (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)

1. In conformità con quanto disposto al precedente articolo 3, comma 2, è autorizzata l’erogazione in favore dell’Associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell’obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici.

2. L’onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6”.

2. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35020, denominato “Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato in € 76.000,00;

- lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Art. 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6” è incrementato di € 76.000,00.

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità”)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70, il periodo “Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del Piano sanitario regionale può essere utilizzato, in applicazione dell’art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (…)” è sostituito dal seguente “Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato (…)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 è abrogato.

3. I comandi in essere alla data di approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina stabilita dalla medesima.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.