Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in [...] |
Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 e successivi nei [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.1.152 - L.R. 19 agosto 1996, n. 70.
Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità.
(B.U. n. 16 del 4 settembre 1996).
1. Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attività di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all’attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi può essere utilizzato personale proveniente dalle Unità Sanitarie Locali in posizione di comando esclusivamente in relazione ai posti vacanti per qualifica corrispondenti alla posizione giuridica dei dipendenti [1].
2. [Il comando ha la durata massima di un anno e può essere prorogato per motivate ed inderogabili esigenze di servizio fino a tre anni] [2].
3. Il comando deve essere sempre motivato da esigenze organizzative urgenti che devono risultare da una dettagliata relazione del competente dirigente di servizio, avallata dal Coordinatore di Settore, ovvero dal Componente la Giunta interessato per materia; dalla stessa relazione deve emergere anche la tipologia delle attività che dovrebbero essere espletate dal dipendente da comandare.
4. Al personale comandato presso la Regione Abruzzo sono corrisposti gli emolumenti fissi e continuativi spettanti, in base alla vigente disciplina contrattuale, per la qualifica di inquadramento presso l'Ente di provenienza.
5. Al personale sino all'VIII qualifica funzionale sono, altresì, corrisposti gli emolumenti accessori previsti per i dipendenti di corrispondente qualifica funzionale della Regione Abruzzo.
6. Al personale di qualifica dirigenziale comandato presso la Regione Abruzzo competono, altresì, le indennità di funzione, ovvero di posizione e di risultato, previste dalla vigente disciplina contrattuale per il personale regionale, in relazione all'incarico conferito.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 e successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma modificato dall'art. 1 della