Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consulte, commissioni, comitati |
Data: | 28/08/2013 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni alla legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 9, della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26) |
Art. 4. (Modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”) |
Art. 5. (Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999) |
Art. 6. (Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali) |
Art. 7. (Modifica all’art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68 del 28.12.2012 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. [...] |
Art. 8. (Modifiche alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”) |
Art. 9. (Entrata in vigore) |
§ 2.5.36 - L.R. 28 agosto 2013, n. 29.
Modifiche alla L.R. 14 giugno 2012, n.26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini), modifiche alla L.R. 14.09.1999, n.77 e modifica alla L.R. 28.01.2004, n.10.
(B.U. 4 settembre 2013, n. 31)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. (Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 4 della
“Art. 4 bis. (Decadenza dalla carica)
1. La Componente che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori della Commissione, senza dare giustificazione dell’assenza dalla seduta, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 5 dell’art. 5, decade dalla carica.
2. La decadenza è dichiarata dall’Ufficio di Presidenza della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi del comma 6 dell’art. 4”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della
1. I commi 3 e 4, dell’articolo 6, della
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 9, della
1. L’articolo 9, della
“Art. 9
(Norma finanziaria)
1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2013 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio Regionale, unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.10 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne”.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 del Consiglio Regionale è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento: capitolo di spesa di nuova istituzione 01.01.10 - denominato “Spese per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne” per euro 10.000,00;
b) in diminuzione: capitolo di spesa 01.01.10 - 4306 “Funzionamento garante dei detenuti” per euro 10.000,00;
3. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento dell’U.P.B. 01.01.10 del bilancio di previsione del Consiglio Regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell’articolo 3, comma 3, della
4. L'Ufficio di Presidenza provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di personale
Art. 4. (Modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)
1. Il primo capoverso del comma 2, dell’art. 8, della
“2. La Giunta Regionale provvede ad adottare gli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, articolando le Direzioni secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all'interno di esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attività in diretto raccordo con le strutture competenti per materia.".
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 8, della
“2 bis. Competente a proporre gli atti di cui al comma 2 è il Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione, sentiti i Direttori interessati.”
3. La lettera l), del comma 1, dell'articolo 23, della
"l) provvede, all'interno della Direzione, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati;".
4. All’art. 31, della
a) al comma 4 le parole “e la Giunta regionale” sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. la Giunta regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta gli atti elencati nel comma 4, su proposta del Direttore preposto alle Risorse umane e alla organizzazione ".
5. Il comma 3, dell’art. 35, della
"3. La mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle Risorse umane, sentiti i Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma.".
Art. 5. (Ulteriori modifiche alla L.R. n. 77 del 14.9.1999)
1. Al comma 1, dell’art. 22, della
CAPO III
Altre disposizioni normative
Art. 6. (Norme in materia di spese per il personale della Giunta e degli Enti strumentali)
1. Nel rispetto dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale, fatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 26, della L.R. 30.04.2009, n. 6 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)”, può autorizzare gli Enti di cui all’elenco previsto dall’art. 10, comma 13, lett. b), della
2. Ai fini del presente articolo per spesa complessiva si intende quella sostenuta complessivamente sia dalla Giunta Regionale che dagli Enti contenuti nell’elenco indicato nel comma 1.
Art. 7. (Modifica all’art. 30 (Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica) della L.R. n. 68 del 28.12.2012 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del
1. Dopo il comma 2, dell’art. 30, della
“2 bis. Alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.), vista la natura giuridica di “aziende” delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:
a) lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell’articolo 6 del
b) lettera b) del comma 1;
c) lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell’articolo 5 del
Art. 8. (Modifiche alla L.R. n. 10 del 28.1.2004 “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”)
1. Al terzo periodo, del comma 4, dell’articolo 28, della
Al comma 4, dell’articolo 28, della
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).