§ 4.3.85 - D.P.R. 5 marzo 2013, n. 41.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:05/03/2013
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni transitorie e finali.
Art. 6.  Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.


§ 4.3.85 - D.P.R. 5 marzo 2013, n. 41.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

(G.U. 23 aprile 2013, n. 95)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 187;

     Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

     Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate;

     Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

     Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonchè considerate le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;

     Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.

     1. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «4. Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonchè destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca è vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.».

     2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.».

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Paste speciali). - 1. E' consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.

     2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta di semolato di grano duro o pasta di semola integrale di grano duro, completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

     3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

     4. E' altresì consentita la produzione di paste speciali mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano duro e/o semola integrale di grano duro nel rispetto delle denominazioni di vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo.

     5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici previsti all'articolo 6, comma 3, sono applicati esclusivamente alla materia prima di base impiegata; nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto esercitato sul parametro analitico finale dall'ingrediente aggiunto, ovvero dagli ingredienti aggiunti; a tal fine, in fase di accertamento analitico, occorrerà verificare la ricetta all'origine, che dovrà essere resa disponibile dall'operatore alimentare su richiesta dell'organo di controllo.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.

     1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «3. Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1, l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.».

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.

     1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «Art. 11 (Divieti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni transitorie e finali.

     1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonchè destinata all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi di comunicazione verso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalità di trasmissione stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.

     2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 ed i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie prime e le sostanze utilizzabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza.

     3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto, nonchè le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalità di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

     4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.

     5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico e scarico, sono applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2002, n. 113, recante disposizioni applicative dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013  Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311