§ 38.4.92 - D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:26/04/2013
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
Art. 2.  Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale


§ 38.4.92 - D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

(G.U. 15 maggio 2013, n. 112)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

     Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

     Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

     Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

     Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;

     Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio 2013;

     Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

     1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.

     2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo è soppresso.

     3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».

     4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma:

     «1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».

     5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

     6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.».

     7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 è sostituito dal seguente:

     «3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.».

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale

     1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.