Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 21/05/2013 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18) |
§ 3.1.154 - L.R. 21 maggio 2013, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
(B.U. 23 maggio 2013, n. 21)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della
"5 bis. In caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL, il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci, di cui all'articolo 22, esercita le seguenti funzioni di indirizzo e controllo:
a) programmazione dei servizi sociali relativa all'ambito territoriale di competenza;
b) espressione di parere vincolante, per la parte attinente la delega, sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell'ASL concernenti il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio e le relative variazioni, l'assestamento ed il rendiconto di gestione.
5 ter. Il comitato territoriale socio sanitario dei sindaci predispone ed approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il suo funzionamento.".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della l.r 18/2007, come modificato dall'articolo 2 della