Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 19/07/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 |
Art. 15. Sostituzioni |
Art. 16. Norme transitorie |
§ 2.3.51 - L.R. 19 luglio 2013, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
(B.U. 19 luglio 2013, n. 202)
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
"c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
"c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della
4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della
5. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della
"5 bis Le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 12 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della
"4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della
a) le parole "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "l'Assemblea legislativa";
b) alle lettere c) e d) le parole "dalla Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle parole "dal Consiglio delle Autonomie locali".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della
"5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.".
Art. 9. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della
3. All'inizio della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
"3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della
"4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.".
6. Al comma 5 dell'articolo 14 della
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:";
b) la lettera d) è soppressa.
7. Il comma 6 dell'articolo 14 della
"6. L'atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l'Unione d'ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.".
8. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della
"6 bis. Gli enti locali trasmettono al servizio regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.".
9. Al comma 7 dell'articolo 14 della
a) nel primo periodo le parole "sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali" sono sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle Autonomie locali";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale.".
Art. 10. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. La Regione concede contributi per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14.".
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b).".
Art. 11. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della
a) tra le parole "gli Enti locali devono" e la parola"garantire" sono inserite le parole "attivarsi per";
b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole "periodo di prova", sono aggiunte le seguenti parole ", salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo.".
4. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della
3. Il comma 4 dell'articolo 17 della
"4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della
"4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.".
Art. 13. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 della
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della
2. I commi 1, 3, 5, 7 e 8 dell'articolo 21 della
Art. 15. Sostituzioni
1. Al comma 3 dell'articolo 1, al comma 4 dell'articolo 8, al comma 5 dell'articolo 9, al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 12 della
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 dell'articolo 14, al comma 8 dell'articolo 16, e al comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 16. Norme transitorie
1. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017. Dopo tale scadenza i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della