§ 6.3.267 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 70.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 (legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/2012
Numero:70


Sommario
Art. 1.  (Fondi Speciali)
Art. 2.  (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Pubblicazione)


§ 6.3.267 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 70.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 (legge finanziaria).

(B.U. 17 dicembre 2012, n. 23 - S.S. 28 dicembre 2012, n. 6)

 

Art. 1. (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 sono determinati in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 200.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l’esercizio finanziario 2013 in euro 314.758.506,77 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2013.

 

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)