§ 1.2.69 - L.R. 2 aprile 2013, n. 9.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/04/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Elezione del Consiglio regionale)
Art. 2.  (Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)
Art. 3.  (Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)
Art. 4.  (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)
Art. 5.  (Elettorato attivo e passivo)
Art. 6.  (Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)
Art. 7.  (Diritto di voto dell'elettore)
Art. 8.  (Scheda elettorale)
Art. 9.  (Manifestazione del voto)
Art. 10.  (Norme speciali per gli elettori)
Art. 11.  (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)
Art. 12.  (Liste di candidati)
Art. 13.  (Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)
Art. 14.  (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)
Art. 15.  (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)
Art. 16.  (Clausola di sbarramento)
Art. 17.  (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
Art. 18.  (Surrogazioni)
Art. 19.  (Supplenze)
Art. 20.  (Convalida degli eletti)
Art. 21.  (Spese per le elezioni)
Art. 22.  (Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)
Art. 23.  (Disposizioni finali)
Art. 24.  (Abrogazioni)
Art. 25.  (Efficacia)


§ 1.2.69 - L.R. 2 aprile 2013, n. 9.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

(B.U. 10 aprile 2013, n. 14)

 

TITOLO I

(Principi generali)

 

Art. 1. (Elezione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui all'articolo 17.

3. Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.

4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

 

     Art. 2. (Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.

5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

 

     Art. 3. (Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.

3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b).

7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera b) e dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 [1].

9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

     Art. 4. (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

 

TITOLO II

(L'elettorato attivo e passivo)

 

     Art. 5. (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

 

TITOLO III

(Delle manifestazioni di voto)

 

     Art. 6. (Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi)

1. Alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.

2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'articolo 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

5. I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 7. (Diritto di voto dell'elettore)

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge [2].

 

     Art. 8. (Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonchè il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo [3].

2. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli Allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'Allegato 4.

 

     Art. 9. (Manifestazione del voto)

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza [4].

2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

 

     Art. 10. (Norme speciali per gli elettori)

1. Gli elettori di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

 

TITOLO IV

(Gli organi elettorali)

 

     Art. 11. (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e per l’Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

 

TITOLO V

(Le liste elettorali e le candidature)

 

     Art. 12. (Liste di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al presente comma e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali [5].

8. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l’analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell’articolo 3, comma 5.

9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

 

     Art. 13. (Esame ed ammissione delle liste e delle candidature. Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 12, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'articolo 12, comma 8, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 12, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 8, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 14. (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

e) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

 

TITOLO VI

(Le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione, convalida, surroga e supplenza degli eletti)

 

     Art. 15. (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del Comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

 

     Art. 16. (Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

 

     Art. 17. (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;

f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all’articolo 16;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l’Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

9. Qualora una delle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all’articolo 13, l’Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 235/2012.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

 

     Art. 18. (Surrogazioni)

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.

2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 17, comma 7, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.

4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

 

     Art. 19. (Supplenze)

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 235/2012, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'articolo 18.

 

     Art. 20. (Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

4. Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

 

TITOLO VII

(Disposizioni sulle spese per le elezioni e sullo svolgimento delle elezioni)

 

     Art. 21. (Spese per le elezioni)

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

4. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge n. 108 del 1968.

 

     Art. 22. (Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali)

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

 

     Art. 23. (Disposizioni finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

 

     Art. 24. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);

b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla L.R. 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

 

     Art. 25. (Efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante “Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo”, approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 17 marzo 2014, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2018, n. 15.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2018, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2018, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2014, n. 13.