§ 42.2.227 - D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76.
Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:01/02/2010
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Disposizioni preliminari
Art. 2.  Scopi e finalità
Art. 3.  Attività, criteri e metodi
Art. 4.  Risultati dell'attività di valutazione
Art. 5.  Attività di raccolta e analisi di dati
Art. 6.  Organi
Art. 7.  Il Presidente
Art. 8.  Il Consiglio direttivo
Art. 9.  Il collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Il direttore
Art. 11.  Il comitato consultivo
Art. 12.  Organizzazione e risorse
Art. 13.  Trasparenza dell'attività di valutazione
Art. 14.  Norme transitorie e finali


§ 42.2.227 - D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76.

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(G.U. 27 maggio 2010, n. 122 - S.O. n. 109)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;

     Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonchè la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

     Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

     Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;

     Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;

     Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

     Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all'articolo 3, comma 2, venga soppresso l'avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l'unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualità della ricerca;

     Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualità dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui è ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresì di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalità, l'anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

     Considerato, altresì, che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all'articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all'articolo 11, facciano parte degli organi dell'Agenzia;

     Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell'Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attività di indirizzo e attività di gestione affermato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;

     Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunità di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall'articolo 6, comma 4;

     Ritenuto che lo scopo dell'articolo 6, comma 4, è quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando nel contempo una continuità nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate;

     Considerato, altresì, che tale meccanismo è già stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Disposizioni preliminari

     1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

     2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

     a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;

     c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;

     d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

     3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

     4. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 2. Scopi e finalità

     1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.

     2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione.

     3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonchè con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

     4. L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.

     5. L'attività dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attività di valutazione dell'università e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

 

     Art. 3. Attività, criteri e metodi

     1. L'Agenzia svolge le seguenti attività:

     a) valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;

     b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche è promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     c) esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;

     d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalità informatiche;

     e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di università o di sedi distaccate di università esistenti, nonchè per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;

     f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;

     g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema universitario e della ricerca;

     h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività didattiche, di ricerca e di innovazione;

     i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonchè di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica;

     i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo [1].

     2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:

     a) l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;

     b) la qualità dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;

     c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;

     d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;

     e) l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei processi di governo e di gestione;

     f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.

     3. Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori più appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonchè delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.

     4. Le attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonchè di altre strutture universitarie e di ricerca.

 

     Art. 4. Risultati dell'attività di valutazione

     1. I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

     2. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

     3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.

 

     Art. 5. Attività di raccolta e analisi di dati

     1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali.

     2. Le università e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attività da essa svolte, consentendo l'accesso alle proprie banche dati.

     3. L'Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d).

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 6. Organi

     1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica sei anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato [2].

     3. All'attività operativa e gestionale dell'Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10.

     4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.

 

     Art. 7. Il Presidente

     1. Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

     2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

     3. Il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

     Art. 8. Il Consiglio direttivo

     1. Il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti con le modalità di cui al comma 3, tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonchè della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari.

     2. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonchè i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4.

     3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonchè da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

     4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco.

     5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

     6. I dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, nè far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.

     7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti

     1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed è costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.

     2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.

 

     Art. 10. Il direttore

     1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

     2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

     3. Il Direttore è nominato con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati. L'organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall'altro è definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a).

     4. L'incarico di Direttore, è conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non può, altresì, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nè avere interessi diretti o indiretti nelle università e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 11. Il comitato consultivo

     1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

     2. Il Comitato consultivo è formato da:

     a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;

     b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

     c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

     d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

     e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

     f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali;

     h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;

     i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;

     l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;

     m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane;

     n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE.

     3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna ;

     4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

 

     Art. 12. Organizzazione e risorse

     1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e due svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

     a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);

     b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

     2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

     3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.

     4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

     a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

     b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;

     c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

     d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [3];

     e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;

     f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

     5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

     6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma 4, lettera e), alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

     Art. 13. Trasparenza dell'attività di valutazione

     1. L'Agenzia assicura la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

     a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;

     b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;

     c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;

     d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonchè ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;

     e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Norme transitorie e finali

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

     2. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attività dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresì assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati.

     3. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

     4. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per l'effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attività, e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo.

     5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonchè i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2010

     Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 385

     La sezione del controllo nell'adunanza dell'11 maggio 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:  all'art. 10, comma 4 della frase:

     «con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

     e all'art. 12, comma 3 della frase:

     «la predetta dotazione organica può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa».

 

 

Allegato A

(previsto dall'articolo 12, comma 3)

 

DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

 

(Area I CCNL Dirigenti)

3

PERSONALE NON DIRIGENZIALE:

 

- Area terza (CCNL Ministeri)

12

- Area seconda (CCNL Ministeri)

3

Totale

15

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 339, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[3] Lettera così modificata dall'art. 60 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.