§ 42.2.225 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.
Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:25/01/2010
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 42.2.225 - D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.

Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(G.U. 8 febbraio 2010, n. 31)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, recante «Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

     Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

     Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del Centro di formazione studi (FORMEZ);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Considerato che la Commissione parlamentare, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, non ha reso il parere entro il termine prescritto;

     Vista la bozza di parere comunque trasmessa dal Presidente della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Il Formez - Centro di Formazione studi, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A», di seguito denominato «FORMEZ PA».

     2. Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione. Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata [1]

     3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1 [2].

 

     Art. 2.

     1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'art. 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:

     a) settore reclutamento e formazione:

     01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

     02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;

     1) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;

     1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);

     2) sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche;

     2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;

     3) rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonchè della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente;

     4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico;

     5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;

     b) settore servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti:

     1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;

     2) fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni;

     3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione;

     4) sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi;

     5) fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei;

     5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;

     5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

     5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa [3].

     2. Formez PA può svolgere ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1.

     3. Nell'espletamento dei suddetti compiti, le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate a Formez PA sono considerate attività istituzionali.

     4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, può istituire o partecipare ad associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonchè stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

     4-bis. Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei [4].

 

     Art. 3. [5]

     1. Sono organi di Formez PA:

     a) il presidente;

     b) il direttore generale;

     c) il consiglio di amministrazione;

     d) il collegio dei revisori;

     e) l'assemblea.

     2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici [6].

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonchè da altri cinque membri di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni [7].

     4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

     5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

     6. I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.

 

     Art. 4.

     l. Il presidente di Formez PA presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonchè l'eventuale aggiornamento del piano.

     2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano è realizzato in conformità alle risorse individuate nel bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C), e quelle derivanti dall'attività di cui al comma 3.

     3. In aggiunta alle attività istituzionali ed a quelle previste dal piano, Formez PA può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività, rientranti nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 2, per conto di soggetti terzi estranei all'associazione.

 

     Art. 5.

     1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA.

     1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 [8].

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285.

     2. Formez PA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adegua lo statuto ed il regolamento interno ai principi da esso stabiliti; fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni vigenti.

     3. Sono fatti salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti e le convenzioni in essere tra le pubbliche amministrazioni ed il «Formez», si considerano stipulati con Formez PA.


[1] Comma così modificato dall'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[2] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[3] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[4] Comma aggiunto dall'art. 18 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così modificato dall'art. 24 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[5] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[6] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[7] Comma così modificato dall'art. 24 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.